n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)

Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia Amylovora. Anno 2010

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, che abroga la direttiva della Commissione 2001/32/CE;

- la determinazione n. 8383 del 1 settembre 2009 recante "Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia Amylovora. Anno 2009";

Considerato:

- che l’All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- che l’art. 4, comma 3, del citato D.M. 356/99 prevede che il Servizio fitosanitario deve istituire una zona di sicurezza la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, deve comprendere «un’area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato»;

- che l’art. 7 del suddetto D.M. 356/99 prevede che:

«1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori della zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale.

2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell’ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall’area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi i legnami, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale.

3. In deroga al primo comma, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell’Unione Europea o verso Paesi terzi.»;

- che, con la citata determinazione n. 8383/2009, sono state istituite due zone di sicurezza in provincia di Piacenza e cinque in provincia di Parma, le quali, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 356/1999, debbono permanere per almeno due stagioni vegetative dalla scoperta del focolaio di Erwinia amylovora;

- che nel corso della stagione vegetativa 2010, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Servizio, è stata accertata ufficialmente la presenza di Erwinia amylovora su piante ospiti presenti nei comuni di Parma e Sorbolo in provincia di Parma e di Cortemaggiore in provincia di Piacenza, all’interno della zona di sicurezza “PC 1” istituita con la citata determinazione n. 8383/2009;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.M. 10/09/1999, n. 356;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e in particolare l'art. 37;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 8224 del 28 luglio 2010, recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina:

1) di istituire ufficialmente nei territori delle province di Parma e Piacenza n. 9 “zone di sicurezza”, ciascuna con un’estensione di almeno 3,5 km² (raggio di 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, denominate rispettivamente:

  • PR 1 in comune di Montechiarugolo e Parma, provincia di Parma;
  • PR 2 in comune di Collecchio e Parma, provincia di Parma;
  • PR 3 in comune di Fontanellato, provincia di Parma;
  • PR 4 in comune di Sissa, provincia di Parma;
  • PR 5 in comune di Polesine Parmense, provincia di Parma;
  • PR 6 in comune di Sorbolo, provincia di Parma;
  • PR 7 in comune di Parma, provincia di Parma;
  • PC 1 in comune di Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova Sull’Arda, provincia di Piacenza;
  • PC 2 in comune di Podenzano, provincia di Piacenza;

 

2) di delimitare dette “zone di sicurezza” così come riportato nella mappa allegata alla presente determinazione; 

3) di rendere disponibili le mappe relative alle singole “zone di sicurezza” sul sito internet del Servizio Fitosanitario, attraverso il seguente percorso: www.ermesagricoltura.it, link “Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, infine link “Zone di sicurezza E.a.”), sono consultabili in dettaglio; 

4) di stabilire che, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, è fatto divieto di trasportare fuori dalle “zone di sicurezza” o mettervi a dimora piante, e relativi materiali da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. fino al termine della stagione vegetativa 2011; 

5) di autorizzare la commercializzazione di piante, e relativi materiali da riproduzione, ospiti di Erwinia amylovora presenti nelle zone di sicurezza verso zone non protette dell’Unione Europea o verso Paesi terzi che ne ammettono l’introduzione. Ai sensi del citato Reg. (CE) n. 690/2008 in Italia sono zone non protette dell’Unione Europea per Erwinia amylovora la Regione Emilia-Romagna (province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini), la Regione Lombardia (provincia di Mantova), il Veneto (le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona); 

6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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