n.212 del 28.07.2023 (Parte Seconda)

Eventi meteorici del luglio 2023. Disposizioni per la gestione emergenziale dei rifiuti

IL PRESIDENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare gli articoli:

  • 183, comma 1 lettera n), secondo periodo in cui si prevede che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  • art. 191, in cui si prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Richiamato il proprio decreto n. 122 del 2023 con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 1/2005, lo stato di crisi regionale, per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data degli eventi calamitosi ivi richiamati che hanno interessato la Regione nelle giornate del 3 e 4 luglio 2023(relativamente ai territori colpiti degli ambiti provinciali di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara), del 13 luglio 2023(relativamente ai territori colpiti degli ambiti provinciali di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena) e dal 22 al 27 luglio 2023 (relativamente ai territori colpiti degli ambiti provinciali di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna) e si è prevista l’attivazione di delle strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione delle emergenze in atto;

Rilevato che:

- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni a edifici, infrastrutture e al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

- occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;

Considerato altresì che la situazione emergenziale venutasi a creare comporta la produzione di rifiuti frammisti non ordinariamente raccolti, che non possono essere quindi gestiti attraverso le consuete modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191, del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione all’eccezionalità e gravità della situazione in atto, all’ambito regionale dell’evento, e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Dato atto che il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i territori interessati dagli eventi come individuati nel proprio Decreto n. 122 del 2023;

Acquisito il parere di ARPAE quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento nonché, per quanto attiene agli aspetti sanitari, quello della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1) I rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, provenienti da edifici pubblici e privati, sono classificati come rifiuti urbani. A tali rifiuti è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore di tali rifiuti è il Comune di origine dei rifiuti stessi;

2) Il detentore dei rifiuti di cui al punto 1) potrà conferirli in prossimità della sede stradale, ove lo consentano le dimensioni e purché non arrechino pregiudizio alla libera circolazione, affinché il gestore del servizio provveda alla loro raccolta. Qualora l’ingombro di detti rifiuti sia tale da non consentirne il collocamento nei pressi della sede stradale, essi saranno raccolti, dal gestore del servizio, su chiamata del detentore;

3) Resta ferma, ai fini dell’avvio a recupero, la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice EER 17.04.05, ai metalli misti il codice EER 17.04.07, al legno il codice EER 17.02.01, ai materiali costruzione il codice EER 17.01.07, ai materiali da costruzione contenenti amianto EER 17.06,05*, ai materiali isolanti contenenti amianto il codice EER 17.06.01*, ai materiali da costruzione a base di gesso il codice EER 17.08.01* oppure il codice EER 17.08.02;

4) i materiali vegetali derivanti dagli eventi meteorici eccezionali non sono rifiuti anche qualora vengano raccolti dal gestore del servizio pubblico;

5) I rifiuti urbani di cui al punto 1) sono gestiti dai soggetti competenti sul territorio per il servizio pubblico di gestione che sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento della raccolta, laddove non sia possibile effettuarla secondo le normali procedure di esercizio;

6) Il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1) è svolto dai gestori del servizio pubblico, o da soggetti da loro incaricati, mediante mezzi idonei e iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1) con codice 20.03.99 potrà essere eseguito in deroga ai provvedimenti d’iscrizione in essere. L’elenco dei veicoli utilizzati in deroga all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dovrà essere comunicato all’impianto di destinazione e, a consuntivo, alla Regione, ad ARPAE e alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali;

7) In deroga ai precedenti punti da 1) a 6), nel caso in cui i rifiuti urbani derivanti dagli eventi meteorici eccezionali siano costituiti da materiali pericolosi giacenti sul suolo, contenenti ad esempio amianto, il detentore deve contattare il soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani informando contestualmente il Comune. Il gestore, anche tramite apposita ditta terza autorizzata per la gestione dei rifiuti contenenti amianto, effettua un sopralluogo per la verifica delle condizioni dei rifiuti medesimi e provvede, in condizioni di sicurezza, alla rimozione e al trasporto dei rifiuti contenenti amianto presso un idoneo impianto di destinazione previo inoltro di formale comunicazione al Comune e all’Ausl competente;

8) I rifiuti solidi di cui al punto 1) non sono computati ai fini del calcolo della flessibilità di cui all’art. 18 delle NTA del PRRB e, qualora le condizioni o le caratteristiche dei rifiuti non consentano l’avvio a termovalorizzazione, in deroga a quanto previsto nel D.Lgs. n. 36 del 2003, tali rifiuti possono essere conferiti tal quali in discarica;

9) Gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza, in deroga all’elenco delle tipologie già autorizzate, sono autorizzati a ricevere anche i codici EER 20.03.01, 20.03.07 e 20.03.99 ad eccezione dei rifiuti di cui al punto 7) che devono essere conferiti ad impianti autorizzati in via ordinaria a ricevere detto materiale;

10) I rifiuti di cui al punto 1) e 7) sono pesati all’ingresso dell’impianto di destinazione e viene redatto un registro riportante i quantitativi di rifiuti conferiti con annotazione dell’origine riconducibile agli eventi meteorici eccezionali;

11) Gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell’esigenza della celere gestione dei rifiuti;

12) In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 13 della L.R. n. 31/1996, per la determinazione dell'ammontare dell'imposta del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui ai punti 1) e 7) deve essere utilizzata l’imposta minima unitaria stabilita dal comma 29, dell’articolo 3 della Legge n. 549/1995;

13) ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

14) Da parte del soggetto gestore dovrà essere garantito il monitoraggio dei rifiuti di cui al punto 1) e 7), al fine di mantenerne la completa tracciabilità in tutte le fasi gestionali, e la rendicontabilità ai fini dei costi relativi all’attuazione della presente ordinanza. I documenti di tracciabilità dei rifiuti dovranno riportare le opportune informazioni circa il Comune di raccolta e la connessione alla gestione dell’emergenza dovuta agli eccezionali eventi meteorici del 22 luglio;

15) La presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a sei mesi ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alle Province, ad ARPAE, ad ATERSIR, alla AUSL e alla Sezione regionale dell’Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.

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