n.70 del 15.03.2023 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 e 31 - Acquedotto Consorziale di Iggio, Vico e Felloni - Domande 4/1/2016 e 9/11/2022 di rinnovo e di variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso acquedottistico, da sorgenti in comune di Pellegrino Parmense (PR), loc. Varie. Rinnovo concessione di derivazione con variante. Proc PR07A0115. SINADOC 36679

1. di assentire all’Acquedotto Consorziale di Iggio, Vico E Felloni, c.f. 00956230346 il rinnovo e la variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR07A0115 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 9673 del 1/10/2009, ai sensi dell’art. 27 e 31, R.R. 41/2001, per una portata pari 1,07 l/sec e 5880 mc/anno in Comune di Pellegrino Parmense (PR), con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato al presente atto:

2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2027 come richiesto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con parere pervenuto in data 22/12/2022 prot 211094;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario che annulla il precedente allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 9673 del 1/10/2009;

(omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-1066 del 3/3/2023

(omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2027 come richiesto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna Per I Servizi Idrici E Rifiuti con parere pervenuto in data 22/12/2022 prot 211094;
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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