n.76 del 27.03.2013 periodico (Parte Seconda)

Rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale in località Corbe del Comune di Codigoro (FE) - Prat. FE12A0001

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Bozzetto Paolo (omissis), P.I. 04365060260 con sede in Via Corbe n. 13 - Comune di Codigoro, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, con procedura ordinaria, dal fiume Po di Volano a mezzo del Condotto Gigliola, in località Corbe del Comune di Codigoro su terreno di proprietà del medesimo e censito nel NCT di tale Comune al foglio n. 108, mappale n. 45 - coordinate geografiche UTM*32:X=747410,31 – Y=964353,09 per uso industriale, pratica n. FE12A0001;

(omissis)

h) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione; (omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 5/2/2013 n. 779.

(omissis)

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4, è rilasciata fino al 31/12/2015, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 32 del R.R. 41/01, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nel caso in cui, invece, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del R.R. 41/01.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente

(omissis)

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