n.202 del 12.07.2017 (Parte Seconda)

Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare il Capo V “Accesso ai documenti amministrativi”;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in particolare l’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”;

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale” ed in particolare l’art. 3 “Accesso all'informazione ambientale su richiesta”;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 3-sexies “Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli articoli 5 “Accesso civico a dati e documenti”, 5-ter “Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche” e 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare l’art. 53;

Viste, inoltre:

- le delibere ANAC:

  • n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
  • n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”, comprensivo dell’allegato 1);

- la circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, redatta dal Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983);

- le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

Viste, in particolare, le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”, e nello specifico la sezione Trasparenza, che prevede, tra gli obiettivi strategici per l’anno 2017, la “Promozione dell’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e definizione della governance per la gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso”;

- n. 121 del 6 febbraio 2017 recante “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” con la quale si è provveduto all’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche R.P.C.T.), nel Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato Dott. Maurizio Ricciardelli, Dirigente di ruolo della Giunta regionale;

- n. 486 del 10 aprile 2017 - adottata con intesa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa espressa nella seduta del 5 aprile 2017 - recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”, con particolare riferimento al paragrafo 4 “La nuova disciplina dell’accesso civico” della Parte prima – Obblighi generali;

Considerato che le citate Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, in ragione del notevole impatto organizzativo della disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art.5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, suggeriscono l’adozione, entro il 23 giugno 2017, di una disciplina organica e coordinata delle tipologie di accesso (anche in forma di un regolamento sull’accesso), con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione, stabilendo, altresì, che presso ogni amministrazione sia istituito un registro delle richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di accesso;

Considerato, inoltre, che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 (di seguito anche P.T.P.C. 2017-2019), nella parte della sezione Trasparenza, al paragrafo 14:

- individua, in generale, tra gli obiettivi strategici per il 2017 la “Promozione dell’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e definizione della governance per la gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso”, che si sostanzia nel favorire l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, cogliendo lo spirito sotteso al nuovo istituto teso a soddisfare le reali e concrete esigenze di trasparenza dei cittadini e dei soggetti interessati, superando definitivamente l’ottica del mero adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (in particolare civico, generalizzato e documentale);

- prevede, nello specifico, l’obiettivo strategico 1/S/2 “Adozione di una disciplina regionale organica e coordinata delle tipologie di accesso (Regolamento per gli accessi)”, posto in capo al Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato in qualità anche di Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Atteso che, sempre al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), ha redatto la soprarichiamata circolare n. 2/2017, contenente importanti raccomandazioni operative (circa le modalità di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, i tempi di decisione, i controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti, il Registro degli accessi) e criteri guida nell’applicazione della normativa sull’accesso civico generalizzato quali il “principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo” e il “criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto”;

Rilevato che:

- la suddetta circolare n. 2/2017 ha sottolineato, in particolare, la necessità di tener conto della riserva di legge prevista dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che copre il diritto di accesso generalizzato, evidenziando con chiarezza i limiti di un regolamento interno in materia di accesso, per cui ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno; al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (ad esempio la disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge;

- la citata circolare, quindi, ha confermato, sul punto, i contenuti del documento tecnico del 22 febbraio 2017, predisposto dal Gruppo di lavoro dei Responsabili della trasparenza e della prevenzione della corruzione e dal Coordinamento tecnico Affari istituzionali in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, di “Indicazioni operative in materia di accesso”, contenente indicazioni e linee di condotta utili alle Regioni per predisporre gli atti necessari ad adeguare i propri specifici contesti;

Dato atto che per quanto attiene allo sviluppo del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, l’Assemblea legislativa e la Giunta Regionale hanno adottato Piani distinti considerati i diversi contesti organizzativi e di processo, mentre per quanto attiene alla Sezione Trasparenza dei rispettivi P.T.P.C., le stesse hanno instaurato una collaborazione sinergica tra i R.P.C.T., data la forte componente organizzativa e la natura intersettoriale e interdisciplinare della materia, che impone:

- l’operabilità attraverso applicativi informatici integrati con le attività ordinarie per semplificare e automatizzare le attività di pubblicazione;

- l’adozione di comportamenti e modelli certificati e uniformi in tutte le strutture di Giunta, Assemblea legislativa, agenzie ed enti regionali, compresa la governance in materia di accesso civico;

Valutato, pertanto, da parte dei R.P.C.T. di Giunta e Assemblea legislativa di proporre l’adozione di una disciplina organica, coordinata ed uniforme in materia di accesso, che recepisca nella sostanza le indicazioni operative e i principi guida nell’applicazione della normativa sull’accesso civico generalizzato di cui alle citate delibera ANAC n. 1309/2016 e circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ritenuto, quindi, necessario approvare la direttiva organizzativa della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso, da applicare a tutte le strutture di Giunta, Assemblea legislativa, agenzie ed enti regionali rientranti nel perimetro di applicazione del P.T.P.C. della Regione Emilia-Romagna, che assegna all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell’ente il ruolo di collettore di tutte le istanze di accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato, per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, alle informazioni ambientali, ai propri dati personali), con il compito di individuare ed assegnare le istanze alle strutture organizzative della Regione, in relazione al loro oggetto, di gestire e aggiornare il Registro regionale degli accessi, avvalendosi di apposita piattaforma di ticketing;

Dato atto che l’Assemblea legislativa provvederà con analogo atto dell’Ufficio di Presidenza ad adottare la medesima direttiva organizzativa in materia di accesso, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Valutato che, nel caso in cui i dati, i documenti o le informazioni oggetto di richiesta di accesso siano detenuti dal R.P.C.T. di Giunta, essendo questi anche autorità di seconda istanza in caso di diniego totale o parziale dell’accesso, la competenza a rispondere alle istanze sia attribuita al Dirigente professional incaricato della posizione dirigenziale “Consulenza giuridica e sanzioni amministrative” presso il Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”, Emma Petitti; 

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la “Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso”, allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che tale Direttiva assicura il rispetto di una disciplina regionale organica, coordinata e uniforme in materia di accesso, che assegna all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell’ente il ruolo di collettore di tutte le istanze di accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato, per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, alle informazioni ambientali, ai propri dati personali), con il compito di individuare ed assegnare le istanze alle strutture organizzative della Regione, in relazione al loro oggetto, di gestire e aggiornare il Registro regionale degli accessi, avvalendosi di apposita piattaforma di ticketing, recependo nella sostanza le indicazioni operative e i principi guida nell’applicazione della normativa sull’accesso civico generalizzato di cui alla delibera ANAC n. 1309/2016 e circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;

3) di dare atto che la Direttiva costituisce, pertanto, attuazione dell’obiettivo strategico 1/S/2 “Adozione di una disciplina regionale organica e coordinata delle tipologie di accesso (Regolamento per gli accessi)”, programmato nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 della Regione Emilia-Romagna, con scadenza 23 giugno 2017, posto in capo al Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato in qualità anche di Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

4) di disporre che tutte le strutture, della Giunta regionale, provvedano secondo le indicazioni dettate nell’allegata Direttiva;

5) di precisare che la Direttiva allegata si applica agli stessi soggetti tenuti all’applicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, di seguito riportati:

- Regione Emilia-Romagna (strutture della Giunta regionale);

- Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), di cui alla l.r. 23 luglio 2001, n. 21;

- Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER) di cui all’ art. 19 l.r. 24 maggio 2004, n. 11;

- Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.);

- Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (l.r. 10 aprile 1995, n. 29);

6) di stabilire che:

- eventuali ulteriori indicazioni tecniche si rendessero necessarie ai fini della compiuta attuazione dell’allegata Direttiva, nonché eventuali aggiornamenti alla modulistica allegata alla Direttiva, potranno essere oggetto di appositi atti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o delle strutture regionali competenti per materia;

- nel caso in cui i dati, i documenti o le informazioni oggetto di richiesta di accesso siano detenuti dal R.P.C.T. della Giunta regionale, essendo questi anche autorità di seconda istanza in caso di diniego totale o parziale dell’accesso, la competenza a rispondere alle istanze sia attribuita al Dirigente professional incaricato della posizione dirigenziale “consulenza giuridica e sanzioni amministrative” presso il Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito “Amministrazione trasparente”.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina