n. 52 del 28.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Riconoscimento aziende suine ufficialmente esenti da Trichinella - Reg. 2075/2005

IL RESPONSABILE

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

  • i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti;
  • i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
  • il Regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e stabilisce le modalità operative delle analisi da effettuare in laboratori designati dalla autorità competente, per individuare la presenza della trichinella nelle carni e indica le condizioni particolari applicabili alle aziende riconosciute esenti da Trichine e gli obblighi incombenti per gli operatori del settore alimentare stabilendo le modalità dei controlli ufficiali.

Richiamate inoltre:

  • la deliberazione della Giunta regionale 1526/07 di recepimento dell’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome concernente “Linee guida per la corretta applicazione del Reg. n. 2075/2005/CE che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella” e la conseguente propria determinazione 133/08 che, in attuazione di detta deliberazione, fissa le “Procedure Indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti da Trichinella”;
  • la deliberazione della Giunta regionale 217/11 di “Approvazione del Documento di valutazione del rischio per Trichinella nei suini allevati in regione Emilia-Romagna” attuativo del Regolamento n. 2075/2005/CE,pubblicata nel BUR n. 65 del 27/4/2011, in particolare laddove demanda al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti la adozione degli atti necessari alla applicazione di quanto previsto nel documento allegato a tale deliberazione;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione della soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale 217/11, di dover provvedere al riguardo, fornendo, nel rispetto della normativa summenzionata, apposite e specifiche indicazioni tecniche e istruzioni operative necessarie alla attuazione di quanto enunciato nel “Documento di valutazione del rischio per Trichinella nei suini allevati in regione Emilia-Romagna” inerenti l’aggiornamento delle indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine ufficialmente esenti da Trichinella, l’esecuzione del piano di monitoraggio e la definizione del flusso informativo;

Dato atto del parere allegato

determina:

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’“Aggiornamento delle indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine ufficialmente esenti da Trichinella, l’esecuzione del piano di monitoraggio e la definizione del flusso informativo ai sensi del Reg. 2075/2005/UE”.
  2. di stabilire che le indicazioni ivi previste sono immediatamente applicabili;
  3. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Gabriele Squintani

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