n.113 del 20.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Chiesi Farmaceutici SpA - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Parma. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

Il RESPONSABILE 

n. 15339/2010 Dirigente Professional Specialista Risorse Idriche e demanio idrico, Giuseppe Bagni

(omissis)

determina: 

a) di rilasciare alla Ditta Chiesi Farmaceutici SpA, P.I.: 01513360345, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Parma, per uso irrigazione aree verdi, con una portata massima complessiva pari a litri/sec 6,00 (3,00 + 3,00) e per un quantitativo non superiore a mc/anno 15.000,00;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/08/2023 come da la DGR n. 787/2014;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 1/9/2014 n. 11812

(omissis))

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/8/2023, come da D.G.R. n. 787/2014, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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