SUPPLEMENTO SPECIALE n. 95 del 27.10.2011
Relazione
Questo progetto di legge aspira ad inserirsi nel più ampio contesto di una linea politica ispirata ad una più responsabile razionalizzazione delle spese regionali a fronte della crisi economica nazionale e dei minori trasferimenti di risorse da parte dello Stato nei confronti delle Regioni.
Per questa ragione il mantenimento della Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo non è più economicamente sostenibile e pertanto l’obiettivo della presente legge è quello dell’abrogazione di quest’organo.
L’intervento proposto si muove lungo due direttrici: una di lungo periodo e una di breve periodo.
In particolare, l’articolo 1 prevede l’abrogazione della Consulta a partire dalla X legislatura.
Tale abrogazione non pregiudica l’interesse della Regione Emilia-Romagna al perseguimento e realizzazione dell’obiettivo, di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 2 dello Statuto, circa il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità. Il progetto di legge prevede, pertanto, che successivamente all’abrogazione della legge, l’Assemblea legislativa adotti linee di indirizzo e verifica ai fini dell’attuazione dell’obiettivo di cui sopra.
L’articolo 2 intende normare l’attività della Consulta fino al 2015 prevedendo che:
- a partire dal 1° gennaio 2013 non sarà riconosciuto alcun compenso al Presidente della Consulta;
- gli interventi previsti dai piani regionali triennali non possono prevedere ulteriori deroghe rispetto alla data di abrogazione della legge regionale 3 del 2006;
- le risorse economiche previste per il triennio 2013-2015 saranno dimezzate del 50%
;
- il risparmio prodotto sarà destinato a sostegno di politiche sociali
.
Considerato il complesso di attività e relazioni instaurate intorno alla Consulta, si è altresì previsto che la Giunta regionale provveda, ove necessario, alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla cessazione dell’attività della Consulta.