n.135 del 07.05.2014 periodico (Parte Seconda)
Composizione e modalità di funzionamento del "Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative", di cui all'articolo 5, comma 3, della Legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1. di definire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, la composizione e le modalità di funzionamento dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013, secondo quanto indicato nell’allegato parte integrante della presente deliberazione, fermo restando quanto previsto ai punti 2 e 3 per l’ambito provinciale di Bologna;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che per l’ambito provinciale di Bologna, in attesa del subentro della città metropolitana di Bologna alla provincia omonima previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” con decorrenza 1 gennaio 2015, viene prorogata al 31 dicembre 2014 l’operatività del Tavolo di concertazione provinciale già previsto dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001;
3. di dare atto che il Tavolo di concertazione della Provincia di Bologna svolgerà, come previsto dall’art. 35, L.R. n. 24 del 2013, le funzioni assegnate ai nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, come specificate dagli artt. 2 e 3 dell’Allegato alla presente deliberazione;
4. di stabilire che l’operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative deve essere assicurata entro 4 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del presente atto, dandone comunicazione alla Regione;
5. di dare atto che con l’operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative cessano le funzioni e l’operatività dei Tavoli di concertazione provinciali previsti dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001 nel testo previgente alla L.R. n. 24 del 2013;
6. di dare atto che il funzionamento dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.