SUPPLEMENTO SPECIALE N.245 DEL 12.10.2018

Relazione

Il presente progetto di legge modifica la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nonché la legge regionale n. 24 maggio 2013, n. 4 (Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”).

L’intervento di modifica alla legge regionale n. 12 del 1999 si rende necessario per due ordini di motivi.

Il primo è legato ai mercatini sulle aree pubbliche, fenomeno che negli ultimi anni ha incontrato sempre crescente diffusione. A livello locale essi sono divenuti, soprattutto per le realtà minori, uno strumento per la rivitalizzazione dei centri storici, rappresentando un’opportunità anche per la rete degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a cui i Comuni sono ricorsi sempre più frequentemente.

Onde evitare che tali mercatini potessero produrre effetti distorsivi in materia di concorrenza, in particolare nei confronti degli operatori professionali del commercio sulle aree pubbliche, la Regione ha ritenuto di regolamentare il fenomeno introducendo, con la legge regionale n. 4 del 2013, la disciplina del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica.

Negli anni a seguire il fenomeno ha continuato a conoscere una progressiva espansione, a cui però non è corrisposta pari diffusione dei mercatini degli hobbisti. Parallelamente si sono, infatti, diffuse nuove tipologie di mercatini sulle aree pubbliche caratterizzate da una regolamentazione meno stringente, quali i mercatini del riuso, attraverso un’interpretazione estensiva e talvolta un’applicazione non coerente della deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 10 febbraio 2014, che ha definito il concetto di “riuso” e l’inapplicabilità allo stesso delle norme regionali in materia di commercio.

Il frequente ricorso a tali nuove forme di commercio piuttosto che ai mercatini degli hobbisti, venendo ad incidere significativamente sul sistema del commercio sulle aree pubbliche, rischia di costituire un elemento di turbativa della concorrenza.

Nella prospettiva di un’incentivazione all’applicazione della disciplina del commercio in forma hobbistica, negli ultimi anni sono state introdotte norme transitorie che hanno consentito il rilascio di ulteriori tesserini a coloro che ne avevano già conseguito il numero massimo previsto dalla norma e il prolungamento della validità dei tesserini oltre i consueti dodici mesi, ma si trattava di norme transitorie, nell’attesa di una modifica complessiva della regolamentazione della materia.

Con il progetto di legge in esame si procede in tal senso, attraverso l’innalzamento dei limiti al numero di manifestazioni a cui è possibile partecipare con un tesserino e al numero di tesserini rilasciabili allo stesso soggetto, prevedendo contestualmente la sospensione degli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 2014.

Il secondo ordine di motivi che rende opportuno un intervento di modifica della legge regionale n. 12 del 1999 consiste nella necessità di disciplinare nuove forme di commercio su aree pubbliche, i cosiddetti mercati di qualità, cioè i mercati tesi a qualificare l’offerta commerciale in termini qualitativi mediante il ricorso a consorzi di operatori, che, negli ultimi anni, hanno trovato anch’essi crescente diffusione. La loro regolamentazione con un intervento legislativo diviene pertanto necessaria per garantirne uniformità di disciplina nell'ambito regionale e, nel contempo, un’espansone equilibrata in relazione alle altre forme di commercio sulle aree pubbliche.

La modifica alla legge regionale n. 4 del 2013 riguarda anch’essa il commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica e, più precisamente, consiste nell’abrogazione dell’articolo 10, contenente una clausola valutativa. Detta clausola viene però reinserita nel progetto di legge in esame, adeguata nei contenuti, nei riferimenti normativi e nella periodicità di svolgimento alle altre modifiche previste nel progetto di legge.

Il presente progetto di legge regionale si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto della legge e richiama la competenza esclusiva regionale in materia di commercio.

L'articolo 2 prevede due modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999. La prima contiene la precisazione secondo cui gli hobbisti sono in ogni caso operatori commerciali, benché non professionali, intendendo così chiarire che non sono qualificabili come hobbisti soggetti che non esercitano attività di commercio, ma di altra natura, come ad esempio la vendita di opere del proprio ingegno creativo. La seconda modifica consiste nella definizione di due nuove fattispecie di manifestazioni in cui viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche: i mercatini storici con hobbisti e i mercati straordinari di qualità.

I mercatini storici con hobbisti vengono qualificati come mercatini degli hobbisti che, alla data dell’entrata in vigore della nuova disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a trentamila abitanti istituiti, negli ultimi cinque anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti. Si tratta, pertanto, di un elenco di manifestazioni che verrà individuato con modalità da definirsi con atto della Giunta regionale e che non potrà subire variazioni, se non in diminuzione - nel caso di soppressione delle manifestazioni da parte del Comune - rispetto alla sua consistenza iniziale.

I mercati straordinari di qualità sono invece qualificati come mercati straordinari volti a garantire un elevato livello qualitativo dell’offerta commerciale, che si svolgono nella stessa area mercatale, con almeno il trenta per cento degli operatori del normale mercato e per la parte restante da consorzi di operatori in possesso delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina del commercio in forma hobbistica di cui all’articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999. Tali modifiche conseguono all’introduzione della nuova tipologia di manifestazione con hobbisti – i mercatini storici con hobbisti – di cui all’articolo 2 del progetto di legge, e alla volontà di consentire a ciascun hobbista, oltre alla possibilità di partecipare ad un maggior numero di manifestazioni con hobbisti, di poter ottenere anche un maggior numero di tesserini in un lasso temporale più ampio rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti.

Ciascun tesserino, infatti, ferme restando la validità di un anno e la possibilità di acquisirne non più di uno all’anno, consente al titolare di partecipare complessivamente a trenta manifestazioni, di cui dieci mercatini degli hobbisti e venti mercatini storici con hobbisti. Esaurite le possibilità di partecipazione ai mercatini storici con hobbisti, possono essere utilizzate per questi ultimi, ma non viceversa, eventuali possibilità di partecipazione a mercatini degli hobbisti, non ancora utilizzate.

Fermo restando che ogni nucleo di residenti nella medesima unità immobiliare può ottenere il rilascio di un unico tesserino, il limite al numero di tesserini conseguibili, che le norme vigenti fissano in due nell’arco di un quinquennio, viene elevato a quattro, anche non consecutivi.

Qualora la gestione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti venga affidata dal Comune a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione rimangono a carico del Comune, che ne stabilisce le modalità operative.

L'articolo 4 introduce una clausola valutativa, prevedendo che l’Assemblea legislativa eserciti, tramite la Commissione assembleare competente, il monitoraggio e il controllo sull’attuazione degli articoli della legge regionale n. 12 del 1999 che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Come sopra anticipato, la legge n. 4 del 2013 prevedeva già tale clausola valutativa, che viene reintrodotta in questa sede, adeguata nei contenuti, nei riferimenti normativi e nella periodicità di svolgimento alle altre modifiche previste nel progetto di legge.

L’articolo in esame stabilisce inoltre che, decorsi due anni dal momento in cui troveranno applicazione le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità di rilascio del nuovo tesserino degli hobbisti, venga svolta, nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, un’analisi finalizzata alla valutazione dell’incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Tale valutazione sarà quindi sottoposta alla Conferenza Consultiva dell’Osservatorio, composta dai rappresentanti della Regione, delle autonomie locali, delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, delle associazioni imprenditoriali del commercio, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 5 contiene una serie disposizioni transitorie e finali tendenti a stabilire l’efficacia delle nuove norme. Esso prevede, infatti, che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di modifica, la Giunta regionale approvi le modalità di individuazione dei mercatini storici con hobbisti e aggiorni le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti. Stabilisce, inoltre, che le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità di rilascio del nuovo tesserino degli hobbisti troveranno applicazione il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti. Tale termine diviene inoltre rilevante ai fini del conteggio, secondo le nuove disposizioni, del numero di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare, essendo infatti previsto che, a tal fine, non verranno tenuti in considerazione i tesserini rilasciati in precedenza, i quali nello stesso momento cesseranno di essere efficaci. Viene poi stabilito che entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione della deliberazione della Giunta regionale con cui vengono definite le modalità di individuazione dei mercatini storici con hobbisti, i Comuni nei quali si svolgono manifestazioni rientranti in tale tipologia provvedono ad adeguarne la relativa disciplina alle nuove norme, stabilendo che, in mancanza, si applicheranno le disposizioni generali stabilite con gli atti regionali.

L'articolo 6 abroga l’articolo 10 (Clausola valutativa) della legge regionale n. 4 del 2013.

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