n.115 del 06.07.2012 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 4

Comma 4

1) il testo dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, è il seguente:

«Art. 15 -Tutela degli utenti e partecipazione

1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:

a) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;

b) segnala all'Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.

2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma 1, dopo che i gestori interessati o l'Agenzia hanno risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorsi di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori o all'Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.

3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, la Regione invia una segnalazione all'Agenzia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di servizio, per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

4. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio d'ambito dell'Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

5. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:

a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2010.

7. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.».

Nota all’art. 5

Comma 3

1) il testo dell'articolo 2135 del codice civile è il seguente:

«Art. 2135 - Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

Note all’art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, che concerne Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative, è il seguente:

«Art. 15 - Organi dei Consorzi di bonifica

(omissis)

2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre. ».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, che concerne Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative, è il seguente:

«Art. 15 - Organi dei Consorzi di bonifica

(omissis)

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio.».

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