n.169 del 05.06.2024 periodico (Parte Seconda)

Contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti disagiati ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

-  la L. 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”, e in particolare,

o    l'art. 1, in base al quale:

§   nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, possono essere istituiti dispensari farmaceutici cosiddetti “permanenti”;

§   nelle località di interesse turistico con popolazione non superiore a 12.500 abitanti possono essere istituiti dispensari farmaceutici “stagionali”;

o    l'art. 2 - tuttora applicabile nelle more del rinnovo della convezione che regola i rapporti tra le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico con il Servizio sanitario nazionale - che individua le località con popolazione inferiore o uguale a 1000 abitanti come quelle da sostenere con un maggiore contributo economico;

-  l’art. 64 “Organizzazione del servizio farmaceutico” della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che, al fine di assicurare la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

a)  la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

b)  l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali

-  la L.R. 03 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” e in particolare:

o    l’art. 8 “Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici”, che affianca alla fattispecie di dispensario permanente di cui al richiamato art. 1 della L 221/1968, un’ulteriore fattispecie di dispensario permanente, istituito dal Comune, in accordo con l'Azienda USL, nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina;

o    l’art. 9, relativo ai dispensari farmaceutici stagionali;

o    l’art. 21 comma 2 che impegna la Regione a sostenere le farmacie rurali con contributi;

-  la propria deliberazione n. 90 del 29.01.2018 di “Approvazione delle linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l’istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”;

-  la propria deliberazione n. 494 del 1° aprile 2019, di individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore delle farmacie rurali in attuazione dell’art. 21 della LR 2/2016;

-  il Regolamento UE N. 2023/2831 approvato il 13/12/2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- la determinazione del responsabile dell’Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici n. 6850 del 5 aprile 2024, “Concessione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali di cui alla DGR 494/2019, ai sensi ed in attuazione del regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis"”;

Considerato che:

- nell’ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa sopra richiamata, volte ad assicurare l'accessibilità del servizio farmaceutico a tutti i cittadini, i Comuni stessi istituiscono i dispensari farmaceutici per soddisfare il fabbisogno di assistenza farmaceutica nelle zone sprovviste di farmacie aperte al pubblico;

- il Comune definisce l’orario minimo di apertura assicurato dal dispensario;

- i dispensari farmaceutici, pertanto, caratterizzandosi come presidi sanitari prossimi alla popolazione, aperti nelle località prive di farmacie e distanti da farmacie facilmente raggiungibili, concorrono ad assicurare la capillarità dell’assistenza farmaceutica nell’intero territorio regionale;

- i dispensari farmaceutici sono affidati in gestione ad una farmacia (privata o pubblica) vicina, con la quale costituiscono una medesima azienda;

- i dispensari permanenti vengono spesso istituiti dai comuni nelle località rimaste prive di farmacia a seguito di rinuncia alla farmacia per vincita di altra sede farmaceutica oppure a seguito di trasferimento della farmacia prima ivi presente, trasferimento che può avvenire o all’interno della propria sede farmaceutica o in altra sede farmaceutica, vacante, nell’ambito della procedura di cui all’art. 2, comma 2 bis della L. 475/1968;

- nei casi di cui al capoverso precedente si tratta di trasferimento di farmacie in zone più redditizie, cui segue l’istituzione di un dispensario; trattandosi di zone scarsamente redditizie, è facile riscontrare difficoltà nel reperire una farmacia disponibile a gestire il dispensario stesso;

- i dispensari farmaceutici stagionali, invece, siccome vengono aperti in periodi caratterizzati da afflusso turistico, sono usualmente remunerativi;

Considerato pertanto che, al fine di assicurare la effettiva capillarità dell’assistenza farmaceutica nell’intero territorio regionale, così come è previsto un sostegno con fondi regionali alle farmacie rurali a basso reddito, occorre prevedere un simile sostegno ai dispensari farmaceutici permanenti ubicati in zone caratterizzate da scarsa redditività, di seguito nominati “dispensari disagiati”;

Dato atto che dal monitoraggio dei dispensari permanenti attualmente aperti effettuato da parte dell’Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici, agli atti della stessa, emerge un quadro alquanto eterogeneo, caratterizzato come segue:

- i dispensari permanenti attualmente aperti nell’intero territorio regionale sono n. 42;

- le località ove sono istituiti hanno nella maggior parte dei casi (33) popolazione inferiore a 1000 abitanti e nei restanti casi popolazione ricompresa tra i 1000 e i 2000 abitanti;

- la farmacia più vicina è a una distanza variabile da poco più di 1 km fino a 20,5 km;

- l’apertura settimanale varia da 2 ore a 47,5 ore;

Dato atto che per individuare i dispensari disagiati:

- non si può prendere come parametro di riferimento il volume d’affari ai fini IVA del dispensario stesso in quanto tale volume d’affari non è scorporabile da quello della farmacia che gestisce il dispensario proprio perché farmacia e dispensario sono gestiti in un’unica azienda;

- occorre pertanto individuare dei parametri di disagio diversi da quello utilizzato nella propria DGR 494/2019 per determinare le farmacie da sostenere con contributi regionali;

Ritenuto che in via di prima definizione dei criteri volti a sostenere i dispensari occorra considerare i seguenti parametri:

- distanza dalla farmacia aperta più vicina: i dispensari maggiormente utili per assicurare la capillarità dell’assistenza farmaceutica sono quelli ubicati in località maggiormente distanti dalla farmacia più vicina;

- popolazione residente nella località: i dispensari maggiormente disagiati sono quelli ubicati nelle località con minore popolazione;

- orario settimanale di apertura: i dispensari che hanno un orario minimo di apertura settimanale pari o maggiore di 36 ore, orario minimo di apertura settimanale previsto per le farmacie dall’art. 13 comma 2 della LR 2/2016 (36 ore), si può presumere che non necessitino di sostegno;

Ritenuto di individuare i dispensari disagiati in quelli:

- ubicati ad una distanza maggiore o uguale a 5 km rispetto alla farmacia più vicina;

- ubicati in località con popolazione uguale od inferiore a 1000 abitanti, ossia nelle località individuate come quelle da sostenere maggiormente anche dalla normativa nazionale in materia di indennità di residenza delle farmacie rurali;

- aventi un orario minimo di apertura inferiore a 36 ore settimanali;

Ritenuto che per quantificare il contributo economico con cui sostenere le farmacie che gestiscono i dispensari disagiati occorre considerare che il contributo regionale previsto a sostegno delle farmacie rurali a basso reddito varia da 12.500 a 5.000 euro annui (in relazione alla fascia di reddito della farmacia), quindi, prevedere che il contributo concesso per la gestione dei dispensari disagiati:

- vari tra i 10.000 e i 5.000 euro annui, in modo da assicurare comunque un contributo significativo e coerente a quello previsto per le farmacie rurali disagiate;

- sia maggiore laddove è maggiore l’orario minimo di apertura settimanale e in particolare sia pari a:

o    10.000 euro in caso di apertura per un numero di ore alla settimana maggiore o uguale a 10 e minore di 36;

o    7.500 euro in caso di apertura per un numero di ore alla settimana maggiore di 5 e inferiore a 10;

o    5.000 euro in caso di apertura per un numero di ore alla settimana minore o uguale a 5; 

Ritenuto altresì che:

-  sia opportuno, al fine di un’ottimale gestione delle risorse disponibili, disciplinare, rispettivamente:

a) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili, sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso le risorse residue vengono distribuite tra i dispensari ammessi al contributo in proporzione al contributo base spettante, fino ad un massimo del doppio del contributo base concesso;

b) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili in relazione all’orario minimo di apertura settimanale sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso, occorre predisporre una graduatoria collocando i dispensari disagiati in ordine di popolazione crescente e concedere il contributo seguendo l’ordine in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio. In caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina;

- i contributi da concedere alle farmacie che gestiscono i dispensari costituiscano un aiuto di stato, in quanto le farmacie destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;

- detti contributi costituiscono aiuto di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”, non concesso per specifici costi individuabili e vengono poste in essere tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire i seguenti ulteriori criteri generali:

- per accedere al contributo è necessario che il dispensario sia aperto dal medesimo titolare di farmacia dal momento della presentazione della domanda di concessione del contributo fino al momento della concessione del contributo stesso;

- il dispensario deve essere situato in un comune della regione, mentre la farmacia che gestisce il dispensario può anche essere situata al di fuori del territorio regionale;

- nel caso in cui una stessa farmacia gestisca più dispensari farmaceutici permanenti, la stessa può ottenere un contributo per ciascun dispensario;

- è altresì consentito il cumulo del contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti con il contributo a sostegno delle farmacie rurali concesso ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016; 

Ritenuto di articolare la procedura volta all’erogazione del contributo in modo analogo a quella seguita per l’erogazione del contributo alle farmacie rurali di cui alle richiamate DGR 494 del 1° aprile 2019 e determinazione 7172/2024, così come descritto nell’allegato A al presente provvedimento;

Dato atto che la copertura per l’anno 2024 degli oneri derivanti dal presente provvedimento è assicurata nell’ambito delle autorizzazioni disposte con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 a valere sulla L.R. 3 marzo 2016, n. 2; 

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 1615 del 28 settembre 2022, recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;

- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024;

- n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026.Approvazione”;

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 09 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022;

- n. 6229 del 31 marzo 2022, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Cura della persona, salute e welfare”; 

Richiamate infine:

- la L. R. 28 dicembre 2023, n. 17 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2024”;

- la L. R. 28 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)”;

- la L. R. 28 dicembre 2023, n. 19 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”,

- la propria delibera n. 2291/2023 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;

Dato atto che il responsabile di procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
delibera 

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1.   di sostenere i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna, attraverso il contributo disciplinato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   che i contributi di cui al punto 1 costituiscono un aiuto di Stato, in quanto le farmacie destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;

3.   che i contributi di cui al punto 1 costituiscono altresì aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”; i contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento;

4.   che ai fini della determinazione del contributo e dei limiti di cui all’articolo 3 comma 2 del medesimo regolamento, si tiene conto della definizione di impresa unica di cui all’articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831  e vengono attuate tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 “Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato”;

5.   che la copertura per l’anno 2024 degli oneri derivanti dal presente provvedimento è assicurata nell’ambito delle autorizzazioni disposte con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 a valere sulla L.R. 3 marzo 2016, n. 2;

6.   che la Regione Emilia-Romagna si riserva di rimodulare il contributo per sostenere i dispensari farmaceutici definito con il presente provvedimento in base alle criticità che dovessero manifestarsi dopo una prima fase di applicazione del provvedimento;

7.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nella pagina informativa dedicata del portale Salute della Regione Emilia-Romagna (http://salute.regione.emilia-romagna.it);

8.   che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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