n. 99 del 30.06.2011 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:

«Art. 2 - Principi generali.

1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l’arco della vita l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro.

2. Gli interventi della Regione e degli Enti locali, in applicazione di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all’assolvimento dell’obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l’abbandono scolastico.

3. Al fine di consentire l’effettivo esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione dell’autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l’articolazione nell’intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La Regione e le Province, nell’àmbito dell’offerta finalizzata alla formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati dall’intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.

4. L’offerta formativa è volta a favorire altresì le pari opportunità nell’inserimento lavorativo, l’adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, l’attuazione dei princìpi di integrazione e di inclusione sociale.

5. L’integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.

6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove l’adeguamento dell’offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.

7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative». 

2) il testo dell’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:

«Art. 3 – Natura e caratteristiche del sistema formativo.

1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell’insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell’istruzione, nella formazione professionale e nell’educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l’offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o àmbito possano essere trasferite in altri settori o àmbiti e possano facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.

2. La Regione riconosce l’autonomia e la pari dignità dell’istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l’autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.

3. Il sistema formativo si fonda sui princìpi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.

4. L’integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l’interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l’impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell’àmbito dei processi di integrazione, la Regione e gli Enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.

5. La Regione e gli Enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all’articolo 2.

6. La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell’offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione».

Note all’art. 4

Comma 2

1) il testo dell’ articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che concerne Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è il seguente:

«Art. 9 - Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all’articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l’assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L’assenso è espresso di regola all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l’assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale».

Note all’art. 5

Comma 2

1) il testo degli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:

«Art. 49 Conferenze regionali per il sistema formativo.

1. È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato;

b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;

c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;

d) il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;

f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;

g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;

h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le università ivi operanti e gli Enti locali;

i) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un’ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

3. Il presidente della Conferenza è nominato dal Presidente della Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.

4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito ai piani per l’offerta formativa e per l’organizzazione della rete scolastica, di cui all’articolo 45, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.

5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla Conferenza, attraverso l’adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie componenti della Conferenza.

6. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l’integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la Conferenza e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui all’articolo 48, comma 7, anche attivando appositi gruppi di lavoro per àmbiti tematici.»

«Art. 50 - Comitato di coordinamento istituzionale.

1. È istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;

b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;

c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo.

2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.

3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all’articolo 49, comma 1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all’attività della Conferenza stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo.

4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un rappresentante delle università, e la Commissione regionale tripartita di cui all’articolo 51, definendo specifiche modalità di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all’istruzione e alla formazione tecnica superiore e all’educazione degli adulti.

5. La Regione, in raccordo con il Comitato e con la Commissione regionale tripartita di cui all’articolo 51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due organismi.

6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123, comma quarto, della Costituzione, si provvederà alla ridefinizione della composizione e delle funzioni svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell’àmbito dell’organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.»

«Art. 51 - Commissione regionale tripartita.

1. È istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

a) l’assessore regionale competente, che la presiede;

b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.

3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresì modalità di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di cui all’articolo 49.»

2) Per il testo dell’ articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che concerne Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vedi nota 1) all’art. 4.

Nota all’art. 6

Comma 4

1) per il testo degli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, vedi nota 1) all’art. 5.

Note all’art. 8

Comma 3

1) il testo dell’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:

«Art. 44 Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

(omissis)

b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell’offerta formativa».

Comma 4

2) il testo dell’articolo 45 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell’àmbito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla presente legge.

2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l’associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.

3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l’istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l’offerta formativa, di norma triennali.

4. Le Province e i Comuni predispongono, nell’àmbito delle proprie competenze, i piani per l’offerta formativa ed educativa inerenti l’istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell’abbandono dei percorsi formativi.

5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l’articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell’offerta formativa sull’intero territorio e l’utilizzo, l’organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l’accesso. Tali piani possono riguardare sia l’organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.

6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera c).

7. L’istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 49.

8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri territoriali per l’educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.

9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di coordinamento di cui all’articolo 46 e le Commissioni di concertazione di cui all’articolo 52, gli àmbiti territoriali al fine del miglioramento dell’offerta formativa, caratterizzati dal riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilità di una rete di servizi, gli àmbiti devono essere definiti in relazione all’ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di ottimizzazione delle risorse.

10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, attivando processi di collaborazione istituzionale, di concertazione con le parti sociali e di partecipazione dei soggetti interessati.

11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di àmbito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell’àmbito della programmazione territoriale. »

3) il testo dell’articolo 52 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:«Art. 52 - Concertazione a livello territoriale.1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale. 2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e la presenza del consigliere di parità. »Comma 54) per il testo degli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, vedi nota 1) all’art. 5.

Note all’art. 11

Comma 1

1) per il testo degli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, vedi nota 1) all’art. 5.

Note all’art. 12

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro , è il seguente:

«Art. 2 - Princìpi generali.

1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l’arco della vita l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro».

2) il testo dell’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR).

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all’esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l’immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l’alimentazione e l’aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall’ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all’ente il ritorno del proprio apporto tramite l’estrazione e l’uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR».

Comma 3

3) per il il testo dell’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, vedi sub nota 1) all’art. 3.

Comma 4

4) il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali , è il seguente:

«Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati.

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità».

5) il testo dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali , è il seguente:

«Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. ».

6) il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali , è il seguente:

«Art. 13 - Informativa.

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’àmbito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (8).

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) ».

7) il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali , è il seguente:

«Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione».

8) il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali , è il seguente:

«Art. 19 - Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ».

9) il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali , è il seguente:

«Art. 20 - Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente ». 

10) il testo dell’articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 12 - Patrimonio informativo pubblico.

1. Per “patrimonio informativo pubblico” si intende l’insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio e comunicazione nell’esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi dell’articolo 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l’interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome.

2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d’ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali.

3. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.

4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso l’adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o prodotte nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.

6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di assicurare l’efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l’economicità di gestione di cui all’articolo 3, lettera b), i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 18, comma 2, e dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:

a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi sono preordinati;

b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d’ufficio o da specifica tutela legislativa;

c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l’integrità e l’autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;

d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva 19 dicembre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).

7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a prevedere espressamente nell’informativa e nell’eventuale richiesta di consenso l’autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve altresì essere prevista nell’ambito dei contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori »

Comma 7

11) peril testo dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali, vedi nota 6).

Nota all’art. 14

Comma 1

1) il testo dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della spesa da eseguire».

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