n.40 del 16.02.2022 periodico (Parte Seconda)

Variante specifica al Piano Regolatore Generale di Brescello con funzione di salvaguardia, nelle more della formazione del Piano Urbanistico Generale di cui alla Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 - Adozione

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. Di adottare la Variante Specifica al PRG di Brescello con funzione di salvaguardia, nelle more della formazione del PUG di cui alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti presso il Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune di Brescello:

a) Relazione Generale, che descrive i criteri di impostazione della Variante, delineando le prospettive in direzione di un sistema informativo territoriale semplificato, della redazione di un nuovo Regolamento Edilizio e dell’individuazione di “areali” intesi come primo avvio per la definizione della “Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale”;

b) Tavola 1 - Territorio Urbanizzato;

c) Tavola 2 - Parti del paesaggio urbano edificato storico;

2. Di fare propri gli indirizzi espressi dalla Relazione Generale della Variante orientati a introdurre salvaguardie su alcuni temi specifici, ponendo limitazioni volte a evitare compromissioni dell’assetto territoriale in vista della formazione del PUG comunale, e disponendo in particolare:

a) che nelle porzioni delimitate quale “paesaggio edificato storico” gli interventi ammessi siano esclusivamente inerenti:

- il restauro scientifico, come definito all’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG;

- il restauro e risanamento conservativo, come declinato agli artt. 34, 33 e 34 delle NTA del

PRG;

- la manutenzione ordinaria, come definita all’art. 42 delle NTA del PRG;

- la manutenzione straordinaria, come definita all’art. 43 delle NTA del PRG;

in ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 45, 46, 47 e 48 delle NTA del PRG;

b) che all’interno del comparto ex-Fornace, che il vigente piano classifica quale “zona interessata da industrie da trasferire”, non sia ammesso l’insediamento di usi di tipo residenziale e/o terziario privato, ferme restando le restanti disposizioni dettate dall’art. 64 delle NTA del PRG;

c) che all’interno dell’Areale 2 venga escluso l’insediamento di una Zona Logistica Semplificata, come esplicitato nel paragrafo 6.2 della Relazione Generale;

d) che nell’ambito del Territorio Urbanizzato vengano perseguite le finalità generali e specifiche definite per gli Areali individuati all’interno del territorio comunale.

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