n.332 del 23.10.2024 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Energy Park di Bologna", localizzato nel comune di Bologna (BO), proposto da Hera S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

(omissis)

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Energy Park di Bologna”, localizzato nel comune di Bologna (BO) proposto da Hera S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nella successiva fase autorizzativa, in riferimento alle interferenze sul verde urbano della connessione elettrica, dovranno essere predisposti adeguati e dettagliati elaborati cartografici che consentano di verificare le distanze dalle alberature presenti ed il rispetto del Regolamento comunale del Verde;

2. in relazione al ricettore scolastico interessato dall’impatto acustico delle attività di cantiere, si dovrà presentare, nella successiva fase autorizzativa, una proposta di utilizzo di barriere acustiche mobili, per mitigare il più possibile l’impatto su tale edificio, in aggiunta alle misure mitigative già previste;

3. relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, in particolare lungo il cavidotto di connessione, in fase di aggiornamento del Piano si dovrà dar riscontro dell’applicazione delle strategie dettagliate nell’Azione 1.4c del PUG (“nella gestione dei terreni da scavo, rispettando la gerarchia indicata dalla normativa ambientale, è necessario privilegiare il riuso, il riutilizzo e il recupero rispetto allo smaltimento”);

4. in relazione agli scenari di pericolosità e rischio associati al Savena Abbandonato, dovrà darsi dato conto, nella successiva fase autorizzativa, delle soluzioni progettuali necessarie a garantire l’effettiva compatibilità dell’intervento proposto;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):

- punti 1, 3 e 4, dovrà essere effettuata dal Comune di Bologna;

- punto 2, dovrà essere effettuata da ARPAE APAM;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Hera S.p.A., al Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all’AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio della Bonifica Renana, all'ARPAE di Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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