n.79 del 20.03.2019 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto delle risultanze del Tavolo tecnico ex art. 7 Intesa PAI-PTCP di Parma per cui la variante al PTCP proposta con variante al PSC del Comune di Bedonia, adottata con D.C.C. n. 36 del 15/11/2018, assume valore ed effetto di PAI ed espressione del parere motivato in materia di valutazione ambientale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
  • la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 51 “Norme in materia di Autorità di bacino”;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13/6/2018 ed entrato in vigore il 28/6/2018;
  • la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
  • la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
  • il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con DPCM 4 maggio 2001;
  • il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Parma approvato con delibera del Consiglio n. 71 del 7/7/2003 e successivamente modificato e integrato;
  • l'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma relative all’attuazione del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), stipulata ai sensi dell’art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell’art. 21 della L. R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell’art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI, il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n. 291/2011, e sottoscritta dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Parma il 14 giugno 2011, data a partire dalla quale il PTCP ha assunto il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente (di seguito Intesa PAI-PTCP);

Preso atto che:

  • il Comune di Bedonia (PR) ha comunicato, con lettera acquisita agli atti prot. PG/2018/0741944 del 13/12/2018, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/11/2018, sono stati adottati la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) con proposta di variante cartografica al PTCP della Provincia di Parma, ai sensi degli artt. 22 e 32 della L.R. n. 20/2000, e il Documento di ValSAT, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000;
  • la proposta di variante alla pianificazione sovraordinata consiste nella modifica della Tavola “TAV. C.1.14 – Tutela ambientale, paesaggistica e storico – culturale” del PTCP di Parma e in particolare alla modifica delle fasce di esondabilità di un’area in località Borio;
  • gli elaborati della variante trasmessi sono costituiti dai seguenti documenti:
    • Relazione generale di variante;
    • Relazione idraulica (aggiornamento ottobre 2018, rev. 3)
    • Tavola di Confronto cartografico tra il PTCP vigente e la proposta di variante;
    • Integrazioni alla ValSAT;
  • gli elaborati della variante al PTCP/PAI adottati da Comune di Bedonia sono stati depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, presso le sedi del Comune di Bedonia e dei Comuni della Provincia di Parma, della Regione Emilia-Romagna, della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Parma, Piacenza, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Massa Carrara e La Spezia; di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Parte seconda, n. 390 del 12/12/2018;

Dato atto che a seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione del Piano adottato, non sono pervenute, né in Regione Emilia-Romagna né in Comune, osservazioni in merito ai contenuti della variante al PSC del Comune di Bedonia con variante al PTCP della Provincia di Parma;

Richiamata la propria deliberazione n. 1874 del 12/11/2018, recante “Valutazione delle modifiche al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma proposte dal documento preliminare della variante al Piano Strutturale del Comune di Bedonia”, con cui la Regione ha espresso il proprio contributo in Conferenza di pianificazione, ove si esprime valutazione favorevole sulla variante cartografica alla Tavola “TAV. C.1.14 - Tutela ambientale, paesaggistica e storico – culturale” del PTCP di Parma, proposta dal Comune di Bedonia con la variante al proprio PSC e si dà atto che l’Amministrazione comunale, prima dell’approvazione della variante, dovrà acquisire l’aggiornamento dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all’attuazione del PAI, sottoscritta ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998 il 14/6/2011, da Autorità di Bacino del fiume Po, Regione e Provincia di Parma;

Evidenziato ai fini della ValSAT che:

  • la “variante al piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Bedonia con variante al P.T.C.P. della Provincia di Parma”, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, in quanto modifica alla pianificazione vigente, è sottoposta a valutazione ambientale, integrata nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti;
  • l’autorità competente alla valutazione ambientale strategica ad assumere il parere motivato di cui all’art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 9/2008 e in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti, ai sensi della L.R. n. 20/2000, in ordine all’approvazione della variante al piano provinciale;
  • in particolare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1392 dell’8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione sostenibilità Ambientale è stato, ai sensi dell’art. 1, commi 3, della L.R. n. 9/2008, individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale;
  • ai sensi del citato art. 5 della L.R. n. 20/2000 sulla valutazione ambientale della proposta di Variante al PTCP, predisposta dall’Amministrazione procedente, la Regione si esprime nell'ambito dell'intesa;

considerato che il Gruppo di lavoro tecnico, di cui all’art. 7 dell’Intesa PAI-PTCP, si è riunito il 7/02/2019, ha esaminato i sopraelencati elaborati della variante al PSC di Bedonia con variante al P.T.C.P. della Provincia di Parma e, per quanto di competenza, ha espresso le seguenti valutazioni:

  • la documentazione è stata riorganizzata dando coerenza interna ai vari elaborati prodotti nelle diverse fasi della procedura, chiarendo in particolare quanto attiene alla modifica cartografica della tavola “TAV. C.1.14 - Tutela ambientale, paesaggistica e storico – culturale” del PTCP;
  • nella Relazione idraulica sono presenti i dati da cui è possibile desumere la modifica delle fasce fluviali proposta, pur in assenza di specifiche valutazioni dei volumi\tiranti esondabili;
  • la Relazione generale relativamente al paragrafo “Modifica delle fasce di esondabilità a seguito dello studio idraulico presentato dall’ing. Riccardo Telò” è estremamente sintetica e contiene in allegato la Tavola “Confronto cartografico tra il PTCP vigente e la proposta di Variante” nella quale sono riportate le nuove perimetrazioni di cui agli articoli 12 (Zone di tutela ambientale e idraulica dei corsi d’acqua) e 13 (Zone di deflusso di piena) del PTCP, elaborate sulla base dei risultati dello studio idraulico, di cui al punto precedente, e in relazione ad un rilevamento puntuale dello stato dei luoghi ad una scala di maggior dettaglio;
  • la nuova configurazione delle zone di tutela dei corsi d’acqua di cui agli artt.12 e 13 deriva dagli specifici approfondimenti tecnici (topografici e di natura idraulica) svolti dal Comune maggiormente rappresentativi dell’attuale stato dei luoghi rispetto alla perimetrazione vigente contenuta nel PTCP della Provincia di Parma;
  • la modifica del PTCP della Provincia di Parma conseguente all’approvazione della Variante del PSC del Comune di Bedonia può assumere valore ed effetto di Piano di Assetto Idrogeologico del distretto idrografico del fiume Po;

Considerato inoltre che il suddetto Gruppo di lavoro tecnico evidenzia i seguenti aspetti:

  • anche alla luce dell’intensità dei fenomeni idromorfologici e di trasporto solido presenti nei corsi d’acqua montani nonché degli effetti dei cambiamenti climatici in corso, si ritiene opportuno che il Comune aggiorni il proprio strumento di protezione civile tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite sul tratto fluviale in esame e inviti l’attività industriale ivi insediata di dotarsi di un proprio Piano di Emergenza interno rispetto al rischio esogeno, anche provvedendo ad una più specifica individuazione delle condizioni di rischio locali (tiranti idraulici, velocità, permanenza dell’acqua, ecc.), attivando le adeguate azioni utili alla riduzione della vulnerabilità dei beni esposti;
  • l’aggiornamento del piano sopra richiamato, unitamente alla definizione di procedure di emergenza in caso di alluvione dovrà necessariamente essere completa della stima quantitativa dei possibili scenari (volumi esondabili e tiranti idrici);
  • risulta importante l’applicazione dell’art. 38bis (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile) e dell’art. 62 (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni) delle Norme di cui alla Variante PAI -PGRA, anche in osservanza della “Direttiva 1 per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb”, chiedendo, comunque, ai gestori di mettere in atto misure di riduzione della vulnerabilità dei beni esposti (materiali e addetti);

Considerato, infine, ai fini della ValSAT che:

  • la valutazione condotta dal Comune di Bedonia riprende la ValSAT del PTCP vigente e non ne prevede un aggiornamento o modifica, date anche le modeste dimensioni degli areali delle variazioni alle perimetrazioni;
  • la proposta di variante alla Tavola C.1.14 del PTCP, così come presentata dall’Amministrazione Comunale, non comporta modifica all’assetto del territorio, pertanto rimangono invariate le considerazioni espresse nella ValSAT del PTCP in vigore;
  • le “integrazioni alla ValSAT” riportano una sintesi qualitativa secondo una metodologia di analisi matriciale, con evidenza degli effetti sulle componenti ambientali e territoriali apportate con la variante, dalla quale emergono solo effetti positivi;
  • date le modeste dimensioni degli areali delle variazioni alle perimetrazioni il documento “integrazioni alla ValSAT”, funge da Sintesi non tecnica;
  • il quadro conoscitivo, le motivazioni e gli effetti della proposta di variante alla Tavola C.1.14 del PTCP sono esplicitati all’interno del documento denominato “Studio idraulico”;
  • l’area in questione ricade, in parte, all’interno delle fasce fluviali (A, B e C) approvate dalla provincia di Parma; sui territori così classificati, lo strumento di pianificazione provinciale, persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e di laminazione delle piene unitamente alla conservazione al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico culturali connesse all’ambito fluviale;
  • la presente variante conferma le fasce fluviali già indicate dal PTCP/PAI (fasce A, B, C) modificando esclusivamente la perimetrazione della fascia A (di deflusso di piena) e della fascia B (di esondazione) del fiume Taro a seguito delle mutate condizioni dei luoghi, limitatamente all’area in località Borio;

Valutato, inoltre, che:

  • relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza della “variante al piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Bedonia con variante al PTCP/PAI della Provincia di Parma”, che, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, deve essere ricompresa all’interno dell’iter procedurale della Valutazione ambientale, la documentazione di ValSAT non contiene lo Studio di Valutazione d’Incidenza per le seguenti motivazioni:
  • (…) poiché gli interventi si collocano all’esterno dei Siti Rete Natura 2000 vale quanto stabilito dal § 1.2 della D.G.R. 1191/2007: “Nel caso di piani, progetti ed interventi ubicati all’esterno dei siti Natura 2000, sono le autorità competenti alla loro approvazione che valutano l'opportunità o meno di sottoporli a valutazione di incidenza, in funzione delle possibili incidenze negative significative che gli stessi determinerebbero nei siti Natura 2000 limitrofi alle aree oggetto di intervento”;
  • il sito Natura 2000 più vicino dista circa 5 Km (IT4020026 - SIC - Boschi dei Ghirardi) e non segue il corso del fiume Taro;
  • in ragione dei criteri di intervento adottati, delle modeste dimensioni della variante, non abbiano luogo incidenze negative tali da condizionare anche solo parzialmente il sito Natura 2000;

Ritenuto pertanto di prendere atto delle soprariportate valutazioni del Tavolo di lavoro tecnico di cui all’art. 7 dell’Intesa PAI-PTCP;

Ritenuto, inoltre, ai fini della ValSAT che:

  • la variante non comporta modifiche alle tutele paesaggistiche del PTCP, ma una riduzione delle pertinenze fluviali già indicate dal PAI, proponendo esclusivamente la modifica della perimetrazione della fascia A (di deflusso di piena) e della fascia B (di esondazione) del fiume Taro a seguito delle mutate condizioni dei luoghi limitatamente all’area in località Borio;
  • si condividono le valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro tecnico, di cui all’art. 7 dell’Intesa PAI-PTCP, riunitosi in data 7/2/2019, con particolare riferimento alla valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici in corso;
  • preso atto delle mutate condizioni morfologiche, la proposta di nuova configurazione delle zone di tutela dei corsi d’acqua risulta maggiormente rappresentativa dell’attuale stato dei luoghi rispetto alla perimetrazione vigente contenuta nel PTCP della Provincia di Parma;
  • gli obiettivi perseguiti dallo strumento di pianificazione provinciale rimangono invariati;
  • pertanto, non sono ragionevolmente prevedibili impatti ambientali significativi derivanti dalla variante del PTCP con valore di PAI della provincia di Parma per l’adeguamento della cartografia della Tavola C.1.14 del PTCP date le modeste dimensioni degli areali delle variazioni alle perimetrazioni;

Ritenuto, tuttavia, necessario che l’eventuale deposito di materiali e/o imballaggi nel piazzale dell’attività industriale ivi insediata, al fine di evitare che tali materiali siano trasportati dalle acque in caso di piena e/o nel caso di sversamenti accidentali, sia confinato da muri e/o cassoni;

Vista, inoltre, la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016, “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  • n. 622 del 28 aprile 2016, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  • n. 1107 del 11 luglio 2016, "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  • n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 
  • n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Visti infine:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo,

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di prendere atto delle valutazioni espresse dal Tavolo di lavoro tecnico, di cui all’art. 7 dell’Intesa PAI-PTCP di Parma, nella riunione del 7/02/2019, come riportato in narrativa, per cui la modifica del PTCP della Provincia di Parma conseguente all’approvazione della Variante del PSC del Comune di Bedonia può assumere valore ed effetto di Piano di Assetto Idrogeologico del distretto idrografico del fiume Po;
  2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in narrativa;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

delibera inoltre

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

4. di esprimere il parere motivato, in merito alla valutazione ambientale dell’Accordo di Programma alla “variante al piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Bedonia con variante al P.T.C.P./P.A.I della Provincia di Parma”, per le motivazioni espresse in premessa, con le raccomandazioni di seguito riportate, che non comportano la necessità di apportare modifiche significative all’Accordo:

a) che il Comune aggiorni il proprio strumento di protezione civile tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite sul tratto fluviale in esame e degli effetti dei cambiamenti climatici in corso;

b) che l’attività industriale ivi insediata si doti di un proprio Piano di Emergenza interno, anche in relazione all’individuazione di maggior dettaglio delle condizioni di rischio, chiedendo, comunque, ai gestori di mettere in atto misure di riduzione della vulnerabilità dei beni esposti (materiali e addetti);

c) che l’eventuale deposito di materiali e/o imballaggi nel piazzale dell’attività industriale ivi insediata, al fine di evitare che tali materiali siano trasportati dalle acque in caso di piena e/o nel caso di sversamenti accidentali, sia confinato da muri e/o cassoni;

d) che venga applicato l’art. 38bis (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile) e l’art. 62 (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni) delle Norme di cui alla Variante PAI -PGRA, anche in osservanza della “Direttiva 1 per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb”, chiedendo, comunque, ai gestori di mettere in atto misure di riduzione della vulnerabilità dei beni esposti (materiali e addetti);

5. di dare atto che il parere motivato, espresso ai sensi dell’art. 15, del D. Lgs. n. 152/2006, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000;

6. di ricordare che è necessario redigere, nell’atto conclusivo di approvazione della variante, la Dichiarazione di sintesi, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;

7. di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D. Lgs. n. 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma e al Comune di Bedonia; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs. n. 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica, attraverso i siti web delle autorità interessate, la decisione finale in merito all’approvazione della Variante, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

8. di informare che è possibile prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia–Romagna, Via della Fiera n.8, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

9. di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006, il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio.

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