n.266 del 21.10.2015 periodico (Parte Seconda)

Attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di cui alle delibere relative al programma pluriennale di potenziamento della rete aree e strutture di protezione civile. Nuovi termini per l'ultimazione degli interventi e revoche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare gli artt.12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;

- la legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

- la legge 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e in particolare:

- i commi 4 e 5 dell' art. 4, che così recitano:

  •  "4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.”
  • “5. La Regione favorisce ed incentiva:
    • a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di ciascuna provincia, un’apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 17, comma 5;
    • b) l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.”

- l'art. 5, comma 2, che così recita:

  • “2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall‘articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:
    •  […] all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);”

- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;

- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;

- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";

- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;

- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;

- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;

- le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13 e n. 2094/13 e le determinazioni n. 105/10 e 107/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile;

Dato atto che la Giunta regionale, ha approvato i citati programmi di finanziamento a favore degli Enti Locali per il potenziamento del Sistema regionale di protezione civile ed in particolare per la realizzazione di centri unificati provinciali, centri sovracomunali, centri operativi comunali ed intercomunali, aree e strutture per l’assistenza alla popolazione, nel numero di 526 interventi, per uno stanziamento complessivo di euro 20.382.968,00;

Considerato che tali stanziamenti costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;

Rilevato che: 

- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che Province e Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;

- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;

- le tipologie e le caratteristiche tecniche di tali strutture devono corrispondere a quanto specificato nell’allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che l’Agenzia regionale di protezione civile, in raccordo con le Province, sta effettuando con continuità una preziosa attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di cui alle delibere sopracitate, dalla quale emerge che la maggior parte degli interventi strutturali finanziati con gli atti di programma sopra citati è stata realizzata o è in via di realizzazione e soltanto per alcuni di questi interventi si è resa necessaria una rideterminazione dei tempi di realizzazione o una revoca del concorso finanziario;

Preso atto altresì che gli Enti beneficiari di parte dei finanziamenti oggetto di rideterminazione dei tempi di realizzazione hanno manifestato esplicito interesse ad avviare e concludere gli interventi - ancorché in ritardo, per le ragioni sopraindicate, rispetto ai termini stabiliti a suo tempo dalla Giunta Regionale – e quindi a completare le opere finalizzate alla realizzazione della rete regionale delle strutture operative di Protezione Civile, mentre per i rimanenti, già ultimati ad oggi, si rende necessaria la presa d’atto della realizzazione delle opere oltre i termini previsti dalle deliberazioni di programma, cos’ come meglio indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto invece di procedere alla revoca dei finanziamenti di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto gli enti beneficiari degli interventi non sono riusciti a realizzare le strutture programmate, restando comunque la possibilità, qualora tali strutture si rivelassero strategiche in futuro, di accedere a nuovi finanziamenti;

Viste:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia regionale di protezione civile adottato con determinazione del Direttore dell’Agenzia n.335 del 21 aprile 2015;

- il Piano annuale delle attività per l’anno 2015 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; atto adottato dal Direttore dell’Agenzia con propria determinazione n. 336 del 21 aprile 2015;

- la delibera di Giunta regionale n. 472 del 27/4/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e piano annuale delle attività 2015 dell'agenzia regionale di protezione civile.

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006; n.1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 19 dicembre 2008; n. 1222 del 4 agosto 2011;

- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 24 gennaio 2011 “Revisione di disposizioni organizzative relative all'agenzia di protezione civile”;

Richiamati:

- l’art. 18 “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2056 del 28 dicembre 2012, recante in oggetto: “Adempimenti necessari per l’applicazione dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in Legge n. 134 del 7 Agosto 2012”;

Visto il D.lgs n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 avente ad oggetto: “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33”

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile";

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di fissare nuovi termini per l’ultimazione degli interventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni espresse a fianco di ciascuno;
  2. di revocare i finanziamenti di cui al all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, rimandando ad atti successivi la formalizzazione del recupero delle risorse f
inanziarie;
  3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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