n.275 del 05.08.2020 periodico (Parte Seconda)
Approvazione schema di accordo tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Emilia-Romagna sulla riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6, dell'articolo 242, del decreto-legge n. 34/2020 per contrasto all' emergenza COVID-19
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha fortemente coinvolto i territori dell’Emilia-Romagna e che la Regione ha adottato a tal riguardo interventi pubblici di massima efficacia per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali ma anche per il rilancio economico e sociale, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm., relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" (il "Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- l’articolo 126, comma 10, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;
Visti inoltre:
- il “Programma Operativo FESR 2014/2020” della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)928 del 12/2/2015;
- il “Programma Operativo FSE 2014-2020" della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014)9750 del 12 dicembre 2014;
Visto in particolare il Decreto-Leggo 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”, (GU n.128 del 19/5/2020 – Suppl. Ordinario n.21);
Dato atto che l’art. 242, del D.L. n. 34/2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
Considerato che l’art. 242, del D.L. n. 34/2020 ed in particolare modo il comma 1 prevede che le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia COVID-19;
Tenuto conto della ricognizione effettuata dall’Autorità di Gestione del POR FESR ed FSE relativa allo stato di attuazione dei programmi;
Preso atto che l’ammontare delle risorse di cui sopra è pari a complessivi 250,00 milioni di euro, di cui 190,00 milioni di euro a valere sul POR FESR e 60,00 milioni di euro a valere sul POR FSE e rappresenta il contributo della Regione Emilia-Romagna alla riprogrammazione dei fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 242, del D.L. n. 34/2020;
Vista la nota 5475 del 4 maggio 2020, avente ad oggetto “Misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Indicazioni operative per le Autorità di Gestione” emanata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, tenuto conto delle linee guida predisposte dalla Commissione Europea, DG Regio a tal riguardo e tenuto conto altresì del non paper EGESIF (Gruppo di esperti sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei) n. 20-0007-00 del 12 maggio 2020;
Vista la nota della Direzione Generale Cura della Salute (PG/2020/0442131) del 16/6/2020 contenente gli importi relativi alle spese sostenute dalla Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna nel periodo 31 gennaio-31 maggio;
Considerato che parte delle suddette spese possono trovare copertura dall’ammontare delle risorse disponibili per la riprogrammazione dei POR, di cui sopra, e riguardano nello specifico spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per l’acquisto di apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip, Struttura Commissariale) e da Centrali di Committenza Regionali nonché da Agenzie regionali di Protezione civile e da Aziende dei Servizi sanitari regionali (dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, farmaci, ossigeno, servizi di pulizia e sanificazione, altri servizi alberghieri, lavori, altri beni e servizi sanitari e non sanitari strettamente connessi all’emergenza sanitaria), unitamente a spese per il reclutamento di personale effettuato per affrontare l’emergenza Covid19 da aziende del SSR ivi inclusi i costi derivanti dal maggior disagio nonché l’acquisto di prestazioni da personale dipendente o da terzi; aree sanitarie temporanee; rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute; acquisizioni di prestazioni dal privato accreditato per il concorso al piano di potenziamento della rete ospedaliera per la gestione dell’emergenza COVID-19;
Considerato che l’art. 242, prevede altresì:
- al comma 2, che le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali, di cui al comma 1, dell’art. 242, sono riassegnate all’amministrazione proponente per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari (POC);
- al comma 3, che ai medesimi programmi complementari sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi;
- al comma 4, che nelle more della riassegnazione delle risorse da parte dell’Unione Europea, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti dalle spese emergenziali attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate alle Amministrazioni di riferimento che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 oppure attraverso l’assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC;
Richiamato l’art. 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) il quale prevede:
- al comma 1: al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse FSC, gli attuali documenti programmatori del FSC (Accordi di Programma Quadro, Programmi attuativi (PAR), e Piani operativi nazionali) sono sostituiti da un unico Piano operativo per ogni amministrazione titolare denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- al comma 7: gli interventi per i quali è previsto l’inserimento nel Piano in sede di prima approvazione sono:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31/12/2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui alla L. n. 147/2013;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
Visti:
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’articolo 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’articolo 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Richiamato integralmente l’art. 241, del D.L. n. 34/2020 concernente l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza COVID-19 e nello specifico la previsione che le risorse del Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
Dato atto che il comma 6, dell’art. 242, prevede che ai fini dell’attuazione del percorso di riprogrammazione dei fondi strutturali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse;
Preso atto che lo schema di Accordo proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242, del Decreto legge n. 34/2020”, il cui testo è riportato nell’Allegato A) del presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, prevede di individuare le risorse del POR FESR e del POR FSE della Regione Emilia-Romagna, per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19;
Dato inoltre atto che in base alle previsioni dello schema di Accordo di cui all’Allegato A):
- allo scopo di consentire alla Regione Emilia-Romagna di riorientare le risorse dei propri POR 2014-2020 al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all’emergenza, viene assicurata una opportuna riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione attribuita alla Regione Emilia-Romagna, che verrà approvata, ai sensi del comma 4 dell’articolo 242 del Decreto-legge n. 34/2020, dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
- al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi europei, saranno utilizzate risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell’articolo 44 del Decreto-Legge n. 34/2019 e s.m.i., o comunque libere da impegni, nonché nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC 2014-2020. Le assegnazioni saranno iscritte a contestuale copertura dei cronoprogrammi di avanzamento degli interventi riprogrammati sostituiti da iniziative di contrasto all’emergenza;
- il Governo si impegna ad adottare la Delibera CIPE di approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione regionale previsto dal citato articolo 44 per il complesso delle risorse che vi confluiranno e che nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione saranno previste sezioni dedicate in cui confluiscono l’ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR nonché eventuali ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC, anche considerate le più ampie tipologie previste dall’articolo 241, del Decreto Legge n. 34/2020;
Stabilito che le risorse relative ai POR così individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella dotazione degli stessi programmi, e concorrono al finanziamento della seguente priorità: Emergenza sanitaria per complessivi 250,00 milioni di euro;
Considerato inoltre che il comma 5, dell’art. 242, prevede che le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2, quest’ultime se anticipate a carico dello Stato;
Ritenuto utile a tal riguardo avvalersi della possibilità di certificare all’Unione Europea, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi, spesa sanitaria regionale in considerazione dell’enorme spesa sostenuta o ancora da sostenere da parte della Regione Emilia-Romagna per far fronte all’emergenza al fine anche di rendere attuativo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2,4,5, dell’art. 242, del D.L. n. 34/2020 per effetto del quale le risorse FSC assegnate a copertura degli interventi dei POR restano, una volta erogate le risorse UE a titolo di rimborso, nelle disponibilità della Regione stessa;
Valutata positivamente la proposta del Governo di Accordo per un migliore utilizzo delle risorse UE disponibili sui POR 2014-2020 ai fini del contrasto dell’emergenza Covid-19;
Ritenuto a tal fine necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Emilia-Romagna come formulato nell' Allegato A, al fine di procedere con la riprogrammazione dei fondi strutturali per il contrasto dell’emergenza COVID-19;
Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
- la legge regionale n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità regionale 2020)”;
- la legge regionale n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di previsione Regione Emilia – Romagna 2020-2022”;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 83 del 21/01/2020 avente ad oggetto, “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 -2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare, per quanto sopra premesso e considerato, lo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Emilia-Romagna “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6, dell’articolo 242, del Decreto legge 34/2020” come formulato nell’ Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di destinare ai fini dell’Accordo di cui al punto 1) del presente atto, l’ammontare complessivo di 250,00 milioni di euro, di cui 190,00 milioni di euro a valere sul POR FESR e 60,00 milioni di euro a valere sul POR FSE della Regione Emilia-Romagna;
3. di stabilire che le risorse relative al POR FESR e al POR FSE così individuate per la riprogrammazione siano mantenute nella dotazione dei rispettivi Programmi per la copertura di costi relativi ad interventi in risposta all’emergenza sanitaria da COVID-19;
4. di dare atto che alla copertura degli interventi interessati dalla riprogrammazione si farà fronte con le risorse FSC la cui assegnazione da parte dello Stato è prevista nell'accordo in esame;
5. di dare mandato alla Vice Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere l’Accordo, di cui al punto 1) con facoltà di apportare quelle modifiche formali all’Accordo che dovessero rendersi necessarie;
6. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni di coordinare a livello regionale tutto il percorso relativo alla definizione delle modalità operative finalizzate alla riprogrammazione dei fondi strutturali per il contrasto dell’emergenza Covid-19 unitamente alle modalità che assicurano la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 attraverso il ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come previsto dal comma 4, dell’art. 242, del D.L. n. 34/2020;
7. di autorizzare l’Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR a inviare la richiesta alla Commissione europea di applicazione del tasso del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021 a valere sulle risorse dei Programmi POR FSE e FESR 2014-20 e di avviare le procedure di urgenza per la consultazione dei Comitati di Sorveglianza, ivi incluse le verifiche con gli uffici della Commissione Europea, ai fini della successiva modifica dei Programmi e dei criteri di selezione delle azioni interessate;
8. di dare mandato all’Organismo di Programmazione del FSC di predisporre il nuovo Piano di Sviluppo e Coesione sulla base della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.