n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 15/07, art. 4 c. 4 - Approvazione dei criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamata la Legge regionale n. 15/07 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione”, ed in particolare: 

- l’articolo 4 “Programmazione regionale”, comma 4 lettere b), c) e d), secondo cui la Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, approva i criteri per la determinazione da parte dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito Azienda) dei requisiti per l’accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito, i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici, nonché i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell’attribuzione di servizi ed interventi di sostegno economico;

- l’articolo 19 “Azienda regionale per il diritto agli studi superiori”, comma 2, lett. a), secondo cui l’Azienda provvede, tra l’altro, a definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della L.R. n. 15/07, i requisiti per l’accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e ad approvare i relativi bandi di concorso; 

Vista la propria deliberazione 788/09 avente per oggetto “L.R. 15/07, art. 4 c. 4 – Approvazione criteri per la determinazione da parte dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dei requisiti per l’accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso”; 

Vista la deliberazione n. 73 del 17/4/2012 dell’Assemblea Legislativa che approva il piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 15/07 relativo al triennio accademico 2012-2014; 

Considerato che la formulazione del nuovo piano tiene conto del difficile periodo che si sta attraversando sotto il profilo economico-finanziario e che richiede un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse e degli strumenti; 

Richiamati gli obiettivi prioritari contenuti nella sopracitata programmazione e in particolare, con riguardo agli interventi di sostegno economico, la priorità del raggiungimento della più ampia copertura degli studenti idonei alle borse di studio, da perseguire attraverso l’ottimale utilizzo di tutti gli strumenti finanziari disponibili; 

Visto lo schema di decreto legislativo, attuativo della L. 240/10, relativo alla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario – sul quale in data 15/3/2012 è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - che prevede:

- all’art. 7 comma 7 l’adozione di un successivo decreto ministeriale di definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni, relativamente all’importo della borsa di studio e ai requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio;

- all’art. 8 comma 5 la vigenza delle attuali disposizioni sino all’emanazione del sopracitato decreto ministeriale;

Valutato, in considerazione della transitorietà del contesto normativo in materia di diritto allo studio universitario e al fine di consentire all’Azienda l’emanazione dei bandi di concorso per l’a.a 2012/13 per la concessione dei benefici e dei servizi in tempo utile per assicurarne la conoscenza e l'accesso da parte degli studenti, di confermare i criteri contenuti nella propria sopracitata deliberazione 788/09, approvati ai sensi dell’art.4, comma 4 lett. b), c) e d) della L.R. 15/07; 

Ritenuto, al fine di specificare meglio le modalità di concessione dei benefici qualora le risorse finanziarie non consentano il raggiungimento della totale copertura degli idonei, di apportare al paragrafo 1.E) “Modalità di assegnazione delle borse di studio” dell’Allegato alla citata delibera n. 788/09 i seguenti correttivi:

- dopo la parola “matricole” del V capoverso si introduce un nuovo capoverso “Nella determinazione dei benefici da attribuire agli studenti matricole stranieri deve essere garantita la proporzionalità rispetto al numero dei benefici messi a concorso per le matricole italiane, tenendo conto del numero di idonei dell’anno precedente e di quello di riferimento del bando”;

- al XII capoverso si sostituisce la frase “nella stessa misura degli studenti assegnatari” con “nella misura di euro 500” e pertanto tale capoverso viene così riformulato Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione nella misura di euro 500” ;

Ritenuto di stabilire che i criteri, come risultanti dalla propria deliberazione n. 788/09 con le modifiche ed integrazioni sopraindicate, si intendono validi per l’a.a. 2012/13 e comunque fino all’attuazione del processo di revisione della normativa nazionale in materia di diritto allo studio universitario; 

Sentita la Consulta regionale degli studenti, ai sensi dell’art. 6, comma 5 lett. b) della L.R. n. 15/07, in data 18/4/2012, acquisendo pareri e proposte; 

Sentita l’Azienda, al fine di acquisire valutazioni e proposte;

Acquisito il parere della Commissione assembleare competente “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 15/07, espresso in data 15/5/2012; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06, 2416/08 e ss.mm., 2060/10, 1377/10 così come modificata dalla deliberazione 1950/10, n. 1222/11, 1642/11 e 221/12; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell'Assessore competente per materia; 

A voti unanimi e palesi 

delibera 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si inten­dono integralmente riportate: 

1) di confermare i criteri per la determinazione da parte dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dei requisiti per l’accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso contenuti nella propria deliberazione n. 788/09, approvati ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. b), c) e d) della L.R. 15/07, con le modifiche ed integrazioni al paragrafo 1.E) “Modalità di assegnazione delle borse di studio” dell’Allegato alla medesima deliberazione, così come indicate in premessa; 

2) di stabilire che i criteri di cui al precedente punto 1) si intendono validi per l’a.a. 2012/13 e comunque fino all’attuazione del processo di revisione della normativa nazionale in materia di diritto allo studio universitario; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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