SUPPLEMENTO SPECIALE N.272 DEL 31.10.2014

Relazione

Le dimissioni volontarie presentate il 24 luglio 2014 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna hanno determinato, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto, lo scioglimento dell’Assemblea legislativa e la decadenza della Giunta regionale.

Ciò comporta che da tale data gli Organi regionali sono entrati in un regime di prorogatio che consente loro di adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili, ovvero atti di ordinaria amministrazione, come chiarito dalla Consulta di garanzia statutaria nella deliberazione n. 2 del 28 luglio 2014, concernente la presa d'atto delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione Emilia-Romagna, e la dichiarazione della modalità di amministrazione ordinaria della Regione Emilia-Romagna durante il periodo della prorogatio”.

L’art. 69 dello Statuto assegna infatti alla Consulta di garanzia il compito di prendere “atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara[re] la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto”. La disposizione ha trovato attuazione con l’art. 15 della L.R. n. 23 del 2007 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria), il quale dispone che in tali casi “la Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova Assemblea”.

Proprio nell’esercizio di tale competenza, nella menzionata deliberazione n. 2, la Consulta ha ritenuto che l'art. 48 dello Statuto, che disciplina espressamente l'attività della Giunta nei soli “casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti" possa trovare applicazione anche nei casi - non espressamente menzionati - di sfiducia, dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta.

La Consulta ha pertanto sancito, in conclusione, che nell’attuale fase di vita dell’Ente:

  • al Presidente ed alla Giunta competono gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili che rientrano nella propria competenza dovuti o legati ad esigenze di carattere imprescindibile, come nel caso della necessità di rispettare scadenze di legge. Sono sempre esclusi gli atti attuativi dell'indirizzo politico di maggioranza;
  • all'Assemblea legislativa competono gli atti indifferibili e urgenti che rientrano nella propria competenza, quale ad esempio la legge di bilancio. Viceversa non può più approvare le leggi né gli atti di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto;
  • al Presidente dell'Assemblea e all'Ufficio di Presidenza competono le attribuzioni necessarie al funzionamento interno del Consiglio e al rispetto delle prerogative dei consiglieri, gli atti indifferibili e urgenti, nonché i compiti di carattere preparatorio connessi all'insediamento del Consiglio neo-eletto, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno.

Le conclusioni cui è pervenuta la Consulta di garanzia statutaria appaiono pienamente coerenti con la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di prorogatio degli Organi regionali. In varie occasioni, infatti, la Corte ha riconosciuto come l'istituto della prorogatio per le assemblee regionali sia “sempre riferita al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale. D'altra parte, è evidente che nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori".

In osservanza di quanto stabilito dalla Consulta, e nel rispetto della giurisprudenza costituzionale, tutte le disposizioni che compongono il progetto di legge sono pertanto accomunate dal fatto di costituire adempimenti necessari a garantire la continuità della vita dell'ente e ad impedire il prodursi di gravi conseguenze negative, che potrebbero derivare dall’inottemperanza a precisi obblighi legali o dalla semplice inerzia della Regione.

Infatti, il progetto di legge, composto di 6 articoli prevede poche e precise norme volte ad affrontare tematiche urgenti in materia di ambiente e difesa del suolo, programmazione dello spettacolo e culturale, nonché in materia di personale. Di seguito si riporta un puntuale esame dell'articolato.

L'articolo 1 contiene norme in materia di Ambiente

Nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2014, importanti e intense precipitazioni sui bacini montani hanno prodotto repentini fenomeni di piena nei corsi d’acqua principali e minori, generando piene improvvise dei corsi d’acqua con il superamento in alcune sezioni dei massimi storici registrati.

Gli eventi più importanti si riferiscono alle eccezionali avversità atmosferiche del 20 settembre 2014 che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena, alla mareggiata del 22-23 settembre 2014 nei comuni costieri delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e all’evento del 13 e 14 ottobre 2014 nei territori delle province di Parma e Piacenza per le quali è stata trasmessa al Governo da parte del Presidente della Giunta Regionale la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza.

L’ingente materiale detritico e le alberature trasportate unitamente alla capacità erosiva delle piene hanno provocato riduzioni dell’officiosità idraulica, occlusioni in corrispondenza di ponti e attraversamenti, significative erosioni di sponda, danni alle opere idrauliche di difesa. Si sono inoltre verificate diffuse esondazioni con allagamenti che hanno comportato danni al sistema delle infrastrutture, con interruzioni della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, al tessuto economico-produttivo ed al patrimonio edilizio privato.

Per il superamento delle situazioni critiche, vista la gravità e l’estensione dei fenomeni che hanno determinato condizioni di elevata vulnerabilità, onde evitare che successivi eventi possano produrre maggiori danni, assume particolare importanza la necessità di attuare, nel più breve tempo possibile, interventi di urgenza e somma urgenza proposti dai Servizi Tecnici di Bacino, dai Consorzi di Bonifica e dagli Enti Locali. Le norme dell’articolo 1 del progetto di legge garantiscono, per tale scopo, i necessari finanziamenti.

Gli articoli 2 e 3 contengono norme in materia di Cultura

Si pone la necessità di prevedere la proroga delle programmazioni degli obiettivi, delle azioni prioritarie, delle modalità di attuazione e delle procedure per gli interventi in materia di promozione culturale e in materia di spettacolo al fine di garantire la tenuta del sistema dello spettacolo e della promozione culturale nella Regione Emilia-Romagna, evitando vuoti normativi che possono pregiudicare la relativa programmazione.

In particolare, occorre prevedere la proroga dei programmi triennali di cui all’articolo 5 della L.R. 5 luglio 1999, n. 13 “Norme in materia di spettacolo” e all’articolo 3 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione culturale”.

Gli articoli 4 e 5 contengono norme in materia di Personale

Le norme urgenti che riguardano la materia del personale sono relative a due aspetti: la necessità di prevedere misure che equiparino i giornalisti agli altri dipendenti assegnati alle strutture speciali della Regione nel momento dell’insediamento dei nuovi organi e, inoltre, la necessità di prorogare la validità di alcune graduatorie concorsuali per l’assunzione nell’ente.

Riguardo alla prima questione si deve notare che la normativa concernente i giornalisti che operano nella Regione Emilia-Romagna è contenuta nell’articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004 nel quale è presente una norma di rinvio all’articolo 9 (“Personale delle strutture speciali”) della legge regionale n. 43 del 2001 (testo unico che reca la disciplina generale dell’organizzazione e gestione del personale regionale). Questa disposizione pone una limitazione rispetto al termine finale delle assegnazioni presso le strutture speciali della Regione - presupposto per l’applicazione della disciplina propria di tali dipendenti - in caso di cessazione degli organi. Risulta, infatti, esclusa l’applicazione del comma 9 (nel testo attuale coincidente con il comma 12) di detto articolo 9, cioè della norma concernente la proroga delle assegnazioni fino al massimo di un mese dall’insediamento dei nuovi organi.

Da ciò consegue la necessità di uniformare la disciplina - con l’urgenza dovuta all’imminente insediamento dei nuovi organi regionali - inserendo esplicitamente nel comma 12 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 la previsione della diretta applicabilità di tale norma a tale tipologia di lavoratori.

A questo scopo l’articolo 4 del testo legislativo ora proposto sostituisce il secondo periodo del comma 12 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001.

L’urgenza che si pone in relazione alla proroga di alcune graduatorie di personale deriva, invece, dal disallineamento che si è venuto a determinare a seguito dell’approvazione dell’articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2014 (legge finanziaria di assestamento) rispetto alla previgente disposizione dell’articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2013. A differenza di questa seconda disposizione, che dettava la disciplina per la proroga delle graduatorie concorsuali fino al 31 dicembre 2016, la nuova disposizione dell’articolo 46 ha previsto una proroga per le procedure selettive approvate prima del 31 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, risulta pregiudicata la posizione delle graduatorie approvate dopo il 31 dicembre 2010 ed occorre porre rimedio a questa situazione con un nuovo articolo - l’articolo 5 del testo legislativo proposto - che ripristini la possibilità di utilizzare tutte le graduatorie concorsuali vigenti - anche quelle approvate dopo detto termine - fino al 31 dicembre 2017.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina