n.324 del 16.12.2015 periodico (Parte Seconda)
Attuazione dell'Accordo con la Repubblica di San Marino in materia di gestione dei rifiuti relativamente alle annualità 2015 e 2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino hanno sottoscritto in data 14 novembre 2011 un accordo (ratificato con deliberazione assembleare n. 68 del 20 dicembre 2011) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento;
- con l’accordo la Regione acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all’ingresso nel proprio territorio di rifiuti prodotti sul territorio sammarinese al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti secondo i quantitativi e le modalità nel medesimo accordo specificati;
- il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con circolare interpretativa del 6 agosto 2013 ha modificato la propria precedente interpretazione in merito alla definizione di “trattamento” contenuta nella circolare del 30 giugno 2009 (U.prot.GAB-2009-0014963), alla luce del parere motivato della Commissione europea del 01/06/2012 reso nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021;
- con propria deliberazione n. 1939/2014 la Regione ha disposto per l'annualità 2015 il conferimento dei rifiuti urbani, prodotti sul territorio dalla Repubblica di San Marino, presso il complesso impiantistico TMB, situato nel territorio del comune di Imola in Via Pediano, autorizzato a compiere operazioni di recupero, e presso l'impianto sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto;
- ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);
- la Regione Emilia-Romagna, dando attuazione agli impegni assunti con l’Accordo vigente, ha valutato nel PRGR in fase di approvazione, e quindi alla luce della gestione complessiva dei rifiuti prodotti nella Regione Emilia-Romagna, anche i rifiuti prodotti dalla Repubblica di San Marino, secondo i principi di prossimità ed adeguatezza del trattamento stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- l’Accordo sottoscritto il 14 novembre 2011 e il PRGR adottato sono entrambi attuativi degli indirizzi comunitari in materia di spedizioni e di gestione dei rifiuti, e costituiscono gli strumenti per effettuare la valutazione complessiva sopra richiamata;
Preso atto che:
- la Repubblica di San Marino, con nota prot. n. 122720 del 3 novembre 2015, ha dichiarato alla Regione Emilia-Romagna un obiettivo di differenziazione dei rifiuti urbani cui tendere nel 2016 prossimo al 50%;
- nella nota soprarichiamata i dati parziali relativi alla gestione dei rifiuti, evidenziano per il 2015 un calo dell'1% della produzione totale di RU, con una riduzione più significativa del quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati pari al 2,1%, e parallelamente un incremento della percentuale di RD dello 0,8% sempre rispetto all’annualità 2014;
- nella nota soprarichiamata la Repubblica di San Marino ha comunicato che la quantità autorizzata per il 2015 con deliberazione regionale n. 1939/2014 da conferire presso l'impianto sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto, risulta insufficiente per il fabbisogno dell'anno in corso e conseguentemente ha chiesto un incremento di 800 tonnellate di tale quantitativo;
- nella stessa nota la Repubblica di San Marino ha chiesto, inoltre, per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, e dell’articolo 5 dell’Accordo vigente:
1) di poter inviare complessivamente negli impianti della Regione Emilia-Romagna 12.000 tonnellate di rifiuti di origine urbana da destinare ad operazioni di recupero e smaltimento;
2) di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto il 14 novembre 2011 ed in continuità con quanto disposto con deliberazione regionale n. 2089/2013 il quantitativo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 7.520 tonnellate;
Considerato che:
- le richieste sono formulate ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, e articolo 5;
- le variazioni richieste e più sopra riportate, sono coerenti con finalità di collaborazione già concordate con l’Accordo sottoscritto nel 2011;
Dato atto che il PRGR in fase di approvazione prevede tra i flussi dei rifiuti anche quelli provenienti dalla Repubblica di San Marino in attuazione dell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna del 24 novembre 2011;
Rilevato che nelle more dell’approvazione del suddetto Piano regionale è possibile:
- incrementare di 800 tonnellate la quantità, autorizzata per l’anno 2015 con deliberazione regionale n. 1939/2014, da conferire presso l'impianto sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto, che dispone della necessaria capacità;
- per l’anno 2016 avviare a recupero presso il complesso impiantistico TMB, situato nel territorio del comune di Imola in Via Pediano e gestito da Herambiente S.p.A., il sottovaglio (frazione umida) ottenuto dal trattamento di trito-vagliatura presente nel territorio di San Marino nella misura di 4.000 tonnellate;
- per l’anno 2016 avviare a smaltimento il sopravaglio (frazione secca) ottenuto dal predetto trattamento, nella misura di 8.000 tonnellate, previo un trattamento aggiuntivo attraverso cui recuperare ulteriori frazioni di rifiuti, presso l'impianto sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto;
Ritenuto pertanto di prevedere che le disposizioni contenute nella presente deliberazione relative al conferimento dei rifiuti di origine urbana provenienti dalla Repubblica di San Marino nell’ambito dell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna del 24 novembre 2011 abbiano validità dall'1 dicembre 2015 all'1 dicembre 2016, dando atto che all’approvazione del Piano regionale tali disposizioni potranno essere modificate secondo quanto previsto dal Piano medesimo e comunicate alla Repubblica di San Marino con congruo anticipo;
Ritenuto, inoltre, che:
- la regolamentazione dei corrispettivi debba essere effettuata dai soggetti interessati con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;
- le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti ricevuti dai due impianti sopra richiamati nonché i ricavi derivanti dal loro trattamento dovranno essere comunicate ad ATERSIR, che provvederà a tenerne conto in modo da non attribuire i costi derivanti da tali operazioni al servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- valutata l’urgenza e l’indifferibilità di procedere al fine di garantire una corretta e definita gestione dei rifiuti della Repubblica di San Marino per le annualità 2015 e 2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
1. di dare atto che le richieste sono formulate ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, e articolo 5;
2. di dare atto che le variazioni richieste e più sopra riportate, sono coerenti con finalità di collaborazione già concordate con l’Accordo sottoscritto nel 2011;
3. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San Marino che prevede un incremento di 800 tonnellate della quantità, autorizzata per l’anno 2015 con deliberazione regionale n. 1939/2014, da conferire presso l'impianto sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto, che dispone della necessaria capacità;
4. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San Marino per l’anno 2016 di conferimento di un quantitativo di rifiuti di origine urbana stimato in circa 12.000 tonnellate e di disporre che tali rifiuti debbano essere conferiti in continuità con quanto previsto per l’annualità 2015 e nelle more di approvazione del PRGR:
- nell’impianto TMB situato nel territorio del comune di Imola (BO), in Via Pediano, per il recupero di 4.000 tonnellate;
- nell’impianto situato nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), in località Ginestreto, per lo smaltimento di 8.000 tonnellate, previo un trattamento aggiuntivo attraverso cui recuperare ulteriori frazioni di rifiuti;
5. di prevedere che le disposizioni contenute nella presente deliberazione relative al conferimento dei rifiuti di origine urbana provenienti dalla Repubblica di San Marino nell’ambito dell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna del 24 novembre 2011 abbiano validità dall'1 dicembre 2015 all'1 dicembre 2016, dando atto che all’approvazione del Piano regionale tali disposizioni potranno essere modificate secondo quanto previsto dal Piano medesimo e comunicate alla Repubblica di San Marino con congruo anticipo;
6. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San Marino per l’anno 2016 di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto il 14 novembre 2011 ed in continuità con quanto disposto con deliberazione regionale n. 2089/2013 il quantitativo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 7.520 tonnellate;
7. di disporre che il quantitativo di 4.000 tonnellate di rifiuto di origine urbana proveniente dalla Repubblica di San Marino avviato alle operazioni di recupero presso l’impianto TMB situato nel territorio del comune di Imola (BO), deve avere priorità rispetto al conferimento di rifiuti speciali nel rispetto del tetto previsto dall’autorizzazione vigente e che l’autorizzazione dell’impianto non necessita quindi di essere adeguata in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente atto;
8. di dare atto che la regolamentazione dei corrispettivi debba essere effettuata dai soggetti interessati con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;
9. che le condizioni del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino sono specificate nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto, nel rispetto della legislazione vigente;
10. di trasmettere la presente deliberazione:
- alla Repubblica di San Marino ai fini degli aspetti contabili e gestionali inerenti tutte le spedizioni di rifiuti di cui resta garante la Repubblica stessa;
- alle Province di Forlì-Cesena e di Bologna, Autorità di destinazione delle spedizioni dei rifiuti di origine urbana prodotti sul territorio della Repubblica di San Marino, ai fini dello svolgimento degli adempimenti rispettivamente previsti;
- al Comune di Sogliano al Rubicone;
- alla Sogliano Ambiente S.p.A.;
- al Comune di Imola;
- ad Herambiente S.p.A.;
11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.