n.366 del 31.12.2014 periodico (Parte Seconda)
Decisione di screening concernente il progetto di messa in riserva (R13), recupero (R3) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi presso lo stabilimento di Tema Sistemi spa, con sede in V. L. Romagnoli, 4, Ravenna. Il progetto è localizzato in Via Luciano Romagnoli, 4, Comune di Ravenna. Autorità competente: Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna
L’autorità competente Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto di messa in riserva (R13), recupero (R3) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi presso lo stabilimento di Tema Sistemi spa. Il progetto è presentato da Tema Sistemi spa avente sede in V. L. Romagnoli, 4, Ravenna.
Il progetto è localizzato in Via Luciano Romagnoli, 4, Comune di Ravenna.
Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18/5/1999, n. 9, l’autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta Provinciale n. 261 del 26/11/2014 ha assunto la seguente decisione:
1) di assumere la decisione di assoggettare il progetto preliminare di Tema Sistemi spa per la messa in riserva (R13), recupero (R3) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi presso lo stabilimento di Tema Sistemi spa in Comune di Ravenna, V. Luciano Romagnoli, 4 ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla Legge regionale n. 9/1999 e dal decreto legislativo n. 152/2006 in quanto il progetto non è al momento compatibile con gli strumenti urbanistici comunali e pertanto non risulta rispettato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett c) della L.R. n. 9/1999 per cui alla domanda è da allegarsi "una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica". Non è pertanto possibile procedere con ulteriore istruttoria e lo screening dovrà avere come esito, in ossequio a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lett. c) della L.R. n. 9/1999: "accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, alla procedura di V.I.A. [...]". Tutto ciò in quanto il progetto, riguardando un'attività di gestione rifiuti, si configura ai sensi dell'art. 208, comma 6, del Dlgs n. 152/2006 attività di pubblica utilità e pertanto ai sensi dell'art. 17 commi 2 e 5 entro il procedimento di VIA, qualora lo stesso avesse esito positivo, è possibile ottenere variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica comunale. È data comunque facoltà al proponente di sottoporre il progetto a nuova procedura di screening una volta ottenuta preliminarmente all'attivazione della procedura stessa la compatibilità agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
2) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (euro cinquecento//00) ai sensi dell’articolo 28 della Legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238;
3) di incaricare il dirigente del Settore Ambiente e Territorio a dare corso agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 relativamente agli obblighi di comunicazione e pubblicazione.