n.119 del 23.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al Batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA). Anno 2014

IL RESPONSABILE

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni; 

- la decisione di esecuzione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

- il D.M. 20 dicembre 2013, recante “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana”;

- la propria determinazione n. 4011 del 18/4/2013, avente ad oggetto “Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA). Anno 2013”;

Considerato che il citato D.M. 20 dicembre 2013 stabilisce, tra l’altro, che i Servizi fitosanitari regionali:

- eseguano annualmente indagini ufficiali (art. 5) volte ad accertare la presenza del batterio, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza (art. 6);

- adottino tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale (art. 7);

Preso atto:

- dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza del batterio nel territorio regionale nel corso del 2013 e negli anni precedenti;

- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni di actinidia, con particolare riguardo al materiale di moltiplicazione;

- della necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Viste:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 4/8/2011, recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto,

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di individuare, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013, le “aree contaminate”, nelle quali è stata accertata la presenza del cancro batterico dell’actinidia, e le relative “aree di sicurezza”, consultabili sul sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/cartografia, link “Cartografia”, spuntare “PSA”, link “Zone di sicurezza”;

3) di individuare, sempre ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013, la “area di contenimento” così come riportato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/cartografia, link “Cartografia”, spuntare “PSA”, link “Zone di contenimento”;

4) che nella “area di contenimento” di cui al precedente punto 3) è vietata l’attività vivaistica per la produzione e il prelievo di materiale di moltiplicazione del genere Actinidia, fatto salvo per le coltivazioni effettuate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno tale da escludere efficacemente l’ingresso del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (colture protette);

5) che, al di fuori della “area di contenimento” e delle “aree di sicurezza” delle aree contaminate, i nuovi campi di produzione vivaistica di Actinidia, ai sensi del citato D.M. 20 dicembre 2013 e della citata decisione della Commissione 5 dicembre 2012 (Allegato II, punto 2, lett. e), devono distare almeno 500 metri da frutteti di actinidia nei quali è stato rilevato il batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae e 4.500 metri da focolai attivi di PSA;

6) di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

7) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescri­zioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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