SUPPLEMENTO SPECIALE N.262 DEL 15.03.2019

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale.

2. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017

1. Nell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. In attuazione dell’art. 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2017, n. 172, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l’amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso i processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l’amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza.”.

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. Nel comma 8 quinquies dell’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), introdotto dall’articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole “per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)” sono sostituite con le parole “per gli enti del Servizio sanitario regionale”.

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Nel comma 12 bis dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole “nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell’incarico” sono soppresse.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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