n.286 del 29.09.2021 periodico (Parte Seconda)

Individuazione del centro autorizzato alla detenzione di esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta candidato dall'associazione ENPA, Sezione provinciale di Parma, in collaborazione con l'Associazione Rescue Dogs di Noceto (PR)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea;

- il Regolamento di esecuzione n. 2016/1141 con il quale la Commissione europea ha adottato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nella quale figurano, tra le altre, la testuggine palustre americana Trachemys scripta (Schoepff, 1792);

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014, il quale dispone all'art. 6 che le specie incluse nell'elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:

  • introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
  • detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
  • allevate anche in confinamento;
  • trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
  • vendute o immesse sul mercato;
  • utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;
  • poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
  • rilasciate nell'ambiente;

- le norme transitorie di cui all'art. 27 del citato decreto n. 230/2017, che in particolare dispongono:

  • al comma 1 che i proprietari di animali da compagnia, tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione negli elenchi dell'Unione europea, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate oppure possono detenerli purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 entro i termini ivi previsti;
  • al comma 5 che le Regioni individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1;

- il Decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" art. 3, con il quale il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019;

- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in particolare l'art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'art. 71 e successivi relativi ai controlli;

- la Legge Regionale 31 luglio 2015, n. 6 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna" che, all'art. 3 comma 1 lettera d), dispone il divieto di rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice penale;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna, tra l’altro, le modalità di detenzione degli animali da compagnia;

Atteso che il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle Regioni, con nota in atti al prot. 185298/2018, di individuare le strutture pubbliche o private operanti ai sensi dell’art. 27 del citato D.lgs., precisando che tali strutture contribuiscono alla prevenzione dell’abbandono degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e che la loro individuazione rientra tra le iniziative di controllo e contenimento delle specie esotiche invasive che non richiedono un’autorizzazione in deroga;

Preso atto dei requisiti minimi e dei criteri generali che devono essere posseduti dalle strutture per la corretta detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, di cui alle linee guida pubblicate dal Ministero della transizione ecologica sul proprio sito internet www.minambiente.it/pagina/specie-esoticheinvasive ai sensi dell'Art. 27 comma 4, che in estrema sintesi riguardano la garanzia che le strutture siano organizzate e manutenute in modo da:

- scongiurare ogni rischio di fuga degli animali e impedirne la riproduzione;

- rispettare il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

Vista la candidatura di un Centro per la detenzione degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta), presentata con dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà (Prot. 280871/2021) dal Presidente della sezione provinciale di Parma dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali Onlus (ENPA), in collaborazione con l’associazione RESCUE DOGS di Noceto (PR);

Atteso che la specie Trachemys scripta:

- causa rilevanti impatti alla biodiversità, in particolare rappresenta una seria minaccia per le popolazioni in via di estinzione della specie di interesse comunitario Tartaruga palustre autoctona (Emys orbicularis), e può influire negativamente sulle comunità acquatiche degli ambienti colonizzati in quanto si nutre di vegetazione acquatica e preda una grande varietà di specie animali, tra cui insetti acquatici, crostacei, pesci e anfibi;

- può comportare rischi per la salute umana;

- risulta ampiamente diffusa sul territorio regionale;

- è soggetta all’obbligo di controllo demografico e contenimento di cui al Regolamento comunitario 1143/20014 e di cui al decreto legislativo 230/2017 sopra richiamati;

- può essere detenuta presso il proprio domicilio, da parte di cittadini in possesso di uno o più esemplari tenuti a scopo non commerciale come animali da compagnia, a condizione che ne sia impedita la riproduzione e la fuga e che il possesso sia stato regolarmente denunciato ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 230/2017, entro il 31 agosto 2019; in alternativa i cittadini possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate;

Vista la nota PG 440995/2020 del Ministero della transizione ecologica, con la quale in ordine al funzionamento dei centri di detenzione di esemplari di Trachemys scripta si precisa che:

- i cittadini che consegnano ai centri gli esemplari in loro possesso, regolarmente denunciati nei termini consentiti, notificano tale evento al Ministero producendo un'autodichiarazione su carta semplice (allegando copia del documento di identità) e utilizzando gli stessi metodi di trasmissione indicati nel modulo di denuncia (fax, posta certificata o raccomandata A.R.);

- tali centri possono attivarsi anche per il trasporto e l’accoglimento di esemplari rinvenuti accidentalmente sul territorio o nell’ambito di specifiche misure di gestione della specie previste dalle autorità competenti che prevedano la rimozione degli esemplari dal territorio e il conferimento presso impianti idonei al confinamento definitivo;

Analizzati i seguenti documenti tecnici prodotti dal Ministero della transizione ecologica e/o da ISPRA per la corretta gestione della specie Trachemys scripta, ed in particolare:

- l’appendice dedicata alla testuggine palustre americana Trachemys scripta delle linee guida ministeriali sopra richiamate;

- il Piano nazionale per la gestione della testuggine palustre americana (Trachemys scripta) per il quale si sono concluse le consultazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 230/2017, pubblicato nella sua versione contro dedotta (novembre 2020) dal Ministero della transizione ecologica sul proprio sito internet https://www.minambiente.it/pagina/esiti-consultazione-pubblica-sette-piani-di-gestione, ed in particolare i paragrafi 7.2.3 “Gestione degli esemplari da compagnia detenuti da privati cittadini” e 7.2.4 “Gestione degli esemplari nei centri di detenzione”;

- il documento, prodotto da Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito del progetto Life ASAP, contenente le "Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale: la testuggine palustre americana Trachemys scripta, che riprendendo le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, fornisce informazioni aggiuntive circa le specie e le sottospecie di Trachemys scripta e indicazioni circa i criteri per una corretta detenzione anche tesa ad assicurare il benessere delle testuggini;

Dato atto che la struttura candidata dall’associazione ENPA sezione provinciale di Parma è articolata come segue:

- un piccolo bacino in cemento per la stabulazione temporanea, in località Noceto 43015 (PR) in Via Bastone n.5, all’interno dell’area cortiliva della sede dell’associazione di volontariato Rescue Dogs, operante nella provincia di Parma per il recupero di animali di affezione, selvatici, esotici;

- un bacino artificiale in terra per il conferimento definitivo degli esemplari, presso l'azienda agricola biologica La Villa, situata nella frazione di Urzano di Neviano degli Arduini (PR), in Strada La Villa n.16/1, identificato al catasto del Comune con il Foglio 36 e mappale n. 417;

Verificato che l’azienda agricola biologica La Villa, con sede legale in Strada della Villa n.16/1, Fraz. Urzano di Neviano degli Arduini 43024 (PR), è regolarmente iscritta all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, nonché al Registro per le imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Parma e svolge come attività principale la coltivazione di terreni, l’allevamento di bovini e la trasformazione del latte in formaggio;

Atteso che, al fine dei controlli e delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, sono stati interpellati il Comune di Neviano degli Arduini con PG 464826/2021, il Comune di Noceto (PR) con PG 464255/2021 e la Sanità pubblica veterinaria della AUSL di Parma con PG 543720/2021;

Viste le note:

- del Comune di Neviano degli Arduini (PR), PG 473140/2021, dalla quale risulta che il bacino d’acqua che l’azienda intende mettere a disposizione è ricompreso tra le opere autorizzate con permesso a costruire, Autorizzazione SUI n. 597/2012 rilasciata in data 19/09/2012;

- del Comune di Noceto (PR), PG 672598/2021, dalla quale risulta che la vasca che l’associazione Rescue Dogs intende mettere a disposizione per la detenzione temporanea delle tartarughe è considerata edilizia libera;

- dei veterinari ufficiali della Ausl di Parma (PG 625273 del 29/6/2021), i quali a seguito di appositi sopralluoghi effettuati presso le due strutture, hanno constatato il mancato possesso da parte di entrambe le strutture dei requisiti minimi per la detenzione di esemplari di Trachemys scripta, come dettagliato nei verbali di sopralluogo ad essa allegati;

Dato atto che, allo scopo di approfondire le criticità emerse per la detenzione di esemplari di Trachemys scripta, il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna in data 6 luglio 2021 ha effettuato un sopralluogo, svoltosi dapprima congiuntamente alla presenza dell’associazione Rescue Dogs di Noceto e dell’associazione ENPA di Parma per visionare la vasca candidata per la detenzione temporanea degli animali, e successivamente, nella stessa giornata, per visionare il laghetto candidato per la detenzione definitiva, alla presenza del titolare dell’Azienda agricola proprietaria dell’area, oltre che dei rappresentanti delle due associazioni sopra citate;

Considerato che, dall’esame della domanda e dalle risultanze istruttorie sono state riscontrate le seguenti caratteristiche del Centro candidato:

- impianto per la detenzione temporanea sito a Noceto:

  • pur essendo la vasca idraulicamente isolata, tuttavia la sua recinzione, ancorché ancorata al cemento, non è idonea ad impedire la fuoriuscita degli animali, in quanto la rete predisposta non risulta adeguatamente alta (essendo solo di 45 cm) e nella parte sommitale non è ripiegata verso l’interno, e quindi allo stato attuale non è in grado di impedire la risalita e la fuoriuscita dall’alto delle tartarughe; inoltre, non risulta perimetralmente chiusa ed è sprovvista di una rete di copertura atta ad impedire la predazione da parte di animali selvatici;
  • il bacino è inserito in un’area cortiliva connessa con l’ambiente esterno, a sua volta provvista di una recinzione principale non idonea ad impedire la fuga di esemplari eventualmente fuoriusciti dalla recinzione della vasca;
  • la struttura è idonea ad impedire la riproduzione, in quanto le superfici emerse non consentono la deposizione delle uova, essendo completamente realizzata in cemento (fondale, sponde e superficie emersa tra il bagnato e la recinzione); l’area inoltre risulta ombreggiata dalla presenza di alberi circostanti la vasca;

- impianto per la detenzione definitiva sita a Urzano di Neviano degli Arduini:

  • pur essendo il laghetto delimitato completamente da una recinzione perimetrale, la stessa non è interrata e pertanto non è atta ad impedire la fuoriuscita dal basso, per effetto dello scavo degli animali; inoltre, il bacino non è idraulicamente isolato, in quanto possiede elementi di ingresso dell’acqua piovana, che dai terreni circostanti viene convogliata all’interno del laghetto, ed elementi di fuoriuscita che consente, nei casi di troppo pieno, lo sforo dell’acqua verso il vicino Torrente Termina di Torre;
  • per quanto attiene al requisito di impedire la riproduzione, il bacino non consente la separazione dei sessi e le superfici emerse in terra sono in buona parte idonee ad essere scavate dalle femmine per la deposizione delle uova;
  • al fine di impedire la riproduzione il richiedente propone di costituire delle aree in sabbia idonee alla nidificazione, in modo da permettere il completamente del ciclo riproduttivo ed impedire decessi per ritenzione di uova, e contestualmente stendere una rete nelle rimanenti superfici per evitare lo scavo per la deposizione delle uova;
  • sono presenti superfici emerse asciutte variabili in funzione del livello batimetrico del laghetto ed una zattera galleggiante per la termoregolazione delle tartarughe (basking);

- organizzazione proposta per la gestione degli esemplari di Trachemys scripta:

  • le due associazioni prevedono di incaricare veterinari per la gestione sanitaria degli animali da formalizzare a seguito dell’avvenuta autorizzazione ad operare;
  • l’Associazione Rescue Dogs si rende disponibile ad occuparsi del ricevimento degli animali, della loro stabulazione temporanea presso la propria sede, del loro fabbisogno durante la quarantena e delle operazioni di manutenzione e pulizia della vasca di detenzione temporanea, inoltre del loro censimento tramite modulistica; al raggiungimento del numero massimo di esemplari i volontari si occuperanno, inoltre, del loro trasporto per il trasferimento nella struttura di confinamento definitivo;
  • è previsto il ricambio dell’acqua e la pulizia della vasca tramite stravaso per immissione di acqua pulita; per l’alimentazione è prevista la somministrazione di mangime secco per gatti;
  • è prevista l’apertura della sede di Rescue Dogs tutti i giorni della settimana per il ricevimento degli esemplari, comunicandone tempestivamente l’arrivo ai veterinari incaricati;
  • il legale rappresentante dell’azienda agricola La Villa dichiara di concedere il laghetto in comodato d'uso gratuito all’ENPA di Parma al solo scopo di istituirvi un Centro autorizzato per la detenzione della specie Trachemys scripta e per il solo periodo in cui tale Centro resterà attivo;
  • l’azienda agricola sarà custode degli animali presenti nel laghetto e si occuperà con la collaborazione dei volontari di Rescue Dogs e di ENPA Parma delle periodiche operazioni di svuotamento e pulizia del lago;
  • il richiedente dichiara che le spese per l’istituzione e l’eventuale adeguamento del sito nonché del mantenimento degli animali saranno a carico dell’ENPA di Parma;

Riscontrato, pertanto, che allo stato di fatto il Centro candidato non possiede i requisiti minimi di idoneità richiesti dalla normativa vigente ed in particolare:

- la struttura per la detenzione temporanea di Noceto non è idonea ad impedire la fuoriuscita delle tartarughe palustri;

- il laghetto per la detenzione definitiva di Urzano di Neviano degli Arduini non è idoneo ad impedire la fuoriuscita delle tartarughe palustri e non è idoneo ad impedirne la riproduzione;

Atteso che tali requisiti possono essere, tuttavia, raggiunti realizzando gli interventi di adeguamento di seguito descritti, in parte già proposti nella domanda di candidatura e in parte individuati nel corso del sopralluogo, che i rappresentanti presenti dell’associazione ENPA di Parma, dell’associazione Rescue Dogs di Noceto e il rappresentante legale dell’Azienda Agricola La Villa, si sono resi disponibili ad attuare, ed in particolare:

- interventi per rendere idonea la struttura di detenzione temporanea di Noceto:

  • realizzare una recinzione, a maglia piccola, con il bordo inferiore ancorato al cemento, alta almeno 1 m e con la parte terminale di 30 cm ripiegata verso l’interno, provvista di un cancello richiudibile per l’accesso degli operatori della medesima altezza della recinzione;
  • collocare superiormente al recinto una rete atta ad impedire la fuoriuscita delle tartarughe a seguito di eventi di predazione da parte di animali selvatici che possono accedere all’area;
  • rivestire il perimetro dell’area cortiliva di una rete a maglia fine alta almeno 60 cm e interrata di almeno 50 cm per impedire la fuoriuscita delle tartarughe che dovessero accidentalmente uscire dal recinto interno della vasca di detenzione temporanea;

- interventi per rendere idoneo il laghetto per la detenzione definitiva di Urzano di Neviano degli Arduini:

  • impedire la deposizione delle uova mediante il rivestimento delle superfici emerse scavabili dalle tartarughe, tenendo conto del livello batimetrico più basso dell’anno, con materiali idonei ad impedirne lo scavo (es. una rete di magli adeguata), fatto salvo l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia;
  • al fine di una maggiore garanzia dell’impedimento della riproduzione, provvedere comunque, durante il periodo di possibile ovideposizione (dalla primavera all’autunno), ad un regolare e costante controllo delle superfici emerse per la identificazione di eventuali nidi e la tempestiva distruzione delle uova eventualmente deposte; eventualmente, per facilitare la praticabilità di operazioni tempestive, realizzare con sabbia delle aree di deposizione in zone facilmente raggiungibili dagli operatori;
  • in alternativa ai precedenti due punti, può essere adottata la sterilizzazione di ciascuna tartaruga prima del suo conferimento nel lago, da eseguirsi da parte di un medico veterinario;
  • realizzare una recinzione alta almeno 1 m e interrata per almeno 50 cm per impedire la fuoriuscita delle tartarughe;
  • collocare nei punti di ingresso e di uscita dell'acqua del laghetto delle grate a maglia piccola o comunque altra soluzione tecnica, da comunicare preventivamente alla Ausl di Parma e al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, in grado di impedire la fuoriuscita per le vie d’acqua delle tartarughe; la soluzione tecnica che si intende adottare dovrà essere in grado di impedire il passaggio verso l’esterno anche di esemplari di piccole dimensioni conferiti nel lago;

Si ritiene inoltre necessario:

- prevedere e documentare l’assistenza da parte di un medico veterinario, indicandone il nominativo, per accertare lo stato di salute delle testuggini in ingresso, per i necessari screening sanitari durante la fase di quarantena e per i periodici monitoraggi della salute delle testuggini ospitate nel Centro e delle procedure conseguenti da adottare nel caso di animali che non superino la quarantena o all’insorgere di eventuali rischi sanitari nelle vasche del Centro;

- trasferire le tartarughe nella vasca di confinamento definitivo solo dopo che le stesse abbiano superato positivamente il periodo di quarantena;

- commisurare il numero di testuggini presenti nella vasca di quarantena e in quella di confinamento definitivo alle effettive dimensioni delle strutture ospitanti;

- seguire per la alimentazione delle testuggini le indicazioni dei veterinari della Ausl competente e le raccomandazioni contenute nei documenti tecnici di riferimento sopra richiamati prodotti da ISPRA e dal Ministero della transizione ecologica;

- assicurare per la vasca di quarantena un periodico ricambio completo dell’acqua e interventi costanti di pulizia e manutenzione per evitare la proliferazione di batteri e cattivi odori;

- assicurare una costante e adeguata manutenzione delle strutture al fine di scongiurare ogni possibile rischio sanitario, di fuga o di riproduzione delle tartarughe;

Ritenuto infine opportuno che:

- il rinvenimento accidentale di esemplari di Trachemys scripta nel territorio debba essere adeguatamente documentato in ordine alle circostanze del ritrovamento (data, località, numero di esemplari, ecc) e venga pertanto accompagnato da un modulo contenente le dichiarazioni del cittadino, secondo il fac-simile allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- l’Associazione ENPA di Parma e l’Associazione Rescue Dogs di Noceto provvedano ad annotare in un apposito registro i dati di identificazione degli esemplari in arrivo delle tartarughe palustri americane Trachemys scripta (data, provenienza, sesso, età anche stimata, condizioni di salute) e notifichi all’amministrazione regionale gli arrivi trasmettendo al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna una relazione annuale nella quale si dia conto delle attività svolte per il funzionamento del Centro, oltre al numero di individui presenti, segnalando i nuovi ingressi e, qualora noti, i decessi e altre informazioni quali lo stato sanitario degli animali (es. presenza di patologie, ecc);

Ritenuto possibile, per tutto quanto sopra esposto, individuare, ai sensi dell’Art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, le strutture candidate da ENPA di Parma per la detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo ed in particolare subordinatamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento e alla successiva verifica della effettivo raggiungimento dei requisitimi minimi richiesti dalla normativa vigente;

Vista la clausola di invarianza finanziaria di cui all’Art. 30 del decreto legislativo 230/2017 per la quale dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Viste:

- la determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente del 25 giugno 2020, n. 733 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione.”;

- la determinazione n. 12377 del 16/7/2020 recante “Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio Aree Protette foreste e sviluppo della montagna al Dott. Gianni Gregorio”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza e al sistema dei controlli interni:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

- la deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019”;

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione n. 121 del 6/2/2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- la deliberazione n.83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto” Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”, relativa al rinnovo degli incarichi dirigenziali dal 1/7/2018;

- n. 733 del 25/6/2020 afferente alla proroga degli incarichi di Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza al 30/6/2020 e in particolare l’autorizzazione agli stessi di posticipare gli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2020;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) di individuare, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, il Centro candidato dall'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali Onlus (ENPA), sezione provinciale di Parma, in collaborazione con l'associazione Rescue Dogs di Noceto (PR), come struttura autorizzata alla detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dei punti 3-4 e all'avverarsi delle condizioni necessarie per la sua implementazione elencati nei punti 5-6 del dispositivo, nonché subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle modalità gestionali elencate nei successivi punti 7-9 in ordine al funzionamento del Centro;

2) di dare atto che il Centro individuato è articolato come segue:

- una piccola vasca in cemento per la stabulazione temporanea, in località Noceto 43015 (PR), Via Bastone n.5, all'interno dell'area cortiliva della sede dell'associazione di volontariato Rescue Dogs, operante nella provincia di Parma per il recupero di animali di affezione, selvatici, esotici;

- un laghetto artificiale in terra per il conferimento definitivo degli esemplari, presso l'azienda agricola biologica La Villa, situata nella frazione di Urzano di Neviano degli Arduini (PR), strada La Villa n.16/1, identificato al catasto con il Foglio 36, mappale 417, che il proprietario intende dare in comodato d'uso gratuito all'ENPA di Parma per il periodo in cui tale Centro resterà attivo;

3) di prescrivere i seguenti interventi di adeguamento della struttura per la detenzione temporanea di Noceto, che l'associazione ENPA di Parma e Rescue Dogs di Noceto si sono dichiarate disponibile ad effettuare, al fine di garantire l'impossibilità della fuoriuscita delle tartarughe detenute:

- realizzare una recinzione, a maglia piccola, con il bordo inferiore ancorato al cemento, alta almeno 1 m e con la parte terminale di 30 cm ripiegata verso l’interno, provvista di un cancello richiudibile per l’accesso degli operatori della medesima altezza della recinzione;

- collocare superiormente al recinto una rete atta ad impedire la fuoriuscita delle tartarughe a seguito di eventi di predazione da parte di animali selvatici che possono accedere all’area;

- rivestire il perimetro dell’area cortiliva di una rete a maglia fine alta almeno 60 cm e interrata di almeno 50 cm per impedire la fuoriuscita delle tartarughe che dovessero accidentalmente uscire dal recinto interno della vasca di detenzione temporanea;

4) di prescrivere i seguenti interventi di adeguamento della struttura per la detenzione definitiva all'interno dell'azienda agricola La Villa ad Urzano di Neviano degli Arduini, che l'azienda agricola si è dichiarata disponibili ad effettuare, al fine di garantire l'impossibilità della fuoriuscita e della riproduzione delle tartarughe detenute:

- impedire la deposizione delle uova mediante il rivestimento delle superfici emerse scavabili dalle tartarughe, tenendo conto del livello batimetrico più basso dell'anno, con materiali idonei ad impedirne lo scavo (es. una rete di magli adeguata), fatto salvo l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia;

- al fine di una maggiore garanzia dell'impedimento della riproduzione, provvedere comunque, durante il periodo di possibile ovideposizione (dalla primavera all'autunno), ad un regolare e costante controllo delle superfici emerse per la identificazione di eventuali nidi e la tempestiva distruzione delle uova eventualmente deposte; eventualmente, per facilitare la praticabilità di operazioni tempestive, realizzare con sabbia delle aree di deposizione in zone facilmente raggiungibili dagli operatori;

- in alternativa ai precedenti due punti, può essere adottata la sterilizzazione di ciascuna tartaruga prima del suo conferimento nel lago, da eseguirsi da parte di un medico veterinario;

- realizzare una recinzione alta almeno 1 m e interrata per almeno 50 cm per impedire la fuoriuscita delle tartarughe;

- collocare nei punti di ingresso e di uscita dell'acqua del laghetto delle grate a maglia piccola o comunque altra soluzione tecnica, da comunicare preventivamente alla Ausl di Parma e al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, in grado di impedire la fuoriuscita per le vie d'acqua delle tartarughe; la soluzione tecnica che si intende adottare dovrà essere in grado di impedire il passaggio verso l'esterno anche di esemplari di piccole dimensioni conferiti nel lago;

5) di subordinare l'individuazione del Centro di cui al punto 1 all'effettiva realizzazione degli interventi di adeguamento elencati nei punti 3 e 4, che dovranno essere realizzati entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché alla successiva verifica del raggiungimento del possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;

6) di stabilire, pertanto, che il Centro individuato al punto 1 potrà operare solo a seguito di un assenso da parte del servizio regionale competente; a tal fine, l'associazione ENPA di Parma può comunicare il raggiungimento dei requisiti di idoneità entro il termine di cui al punto 5, scaduto il quale l'individuazione del Centro decade; la comunicazione dovrà essere corredata di una sintetica relazione completa di materiale fotografico, che dimostri i lavori svolti e il raggiungimento dei requisiti minimi richiesti;

7) di impartire, al fine di garantire il benessere animale, le seguenti prescrizioni in ordine al funzionamento delle due strutture:

- prevedere e documentare l'assistenza da parte di un medico veterinario, indicandone il nominativo, per accertare lo stato di salute delle testuggini in ingresso, per i necessari screening sanitari durante la fase di quarantena e per i periodici monitoraggi della salute delle testuggini ospitate nel Centro e delle procedure conseguenti da adottare nel caso di animali che non superino la quarantena o all'insorgere di eventuali rischi sanitari nelle vasche del Centro;

- trasferire le tartarughe nella vasca di confinamento definitivo solo dopo che le stesse abbiano superato positivamente il periodo di quarantena;

- commisurare il numero di testuggini presenti nella vasca di quarantena e in quella di confinamento definitivo alle effettive dimensioni delle strutture ospitanti;

- seguire per la alimentazione delle testuggini le indicazioni dei veterinari della Ausl competente e le raccomandazioni contenute nei documenti tecnici di riferimento sopra richiamati prodotti da ISPRA e dal Ministero della transizione ecologica;

- assicurare per la vasca di quarantena un periodico ricambio completo dell'acqua e interventi costanti di pulizia e manutenzione per evitare la proliferazione di batteri e cattivi odori;

- assicurare una costante e adeguata manutenzione delle strutture al fine di scongiurare ogni possibile rischio sanitario, di fuga o di riproduzione delle tartarughe;

8) di impartire infine le seguenti prescrizioni per la gestione del Centro:

- utilizzare un modulo per l'accoglimento degli animali consegnati da parte dei cittadini contenente le dichiarazioni del cittadino in ordine alle circostanze della consegna, secondo il fac-simile allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- tenere un registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive in entrata e uscita, registrandone il numero degli esemplari in entrata e provvedendo ad annotare i dati di identificazione degli animali (data, provenienza, possibilmente sesso ed età anche stimata, condizioni di salute, e, qualora noti, i decessi);

- presentare da parte del responsabile del Centro una relazione annuale nella quale si dia conto delle attività svolte in merito alla tenuta del registro degli animali consegnati dai cittadini e di quelli rimossi dal territorio nell'ambito di operazioni appositamente autorizzate dalle autorità competenti, nonché in merito al rispetto delle prescrizioni sopra elencate, alle misure adottate per la gestione della struttura;

9) di richiamare gli ambiti di funzionamento del Centro secondo le norme vigenti:

- le attività di detenzione e trasporto di esemplari Trachemys scripta sono consentite esclusivamente nei casi in cui siano finalizzati al confinamento definitivo degli animali presso i centri autorizzati alla detenzione della specie;

- è possibile operare per il trasporto e l'accoglimento degli esemplari di Trachemys scripta già regolarmente denunciati da parte dei cittadini che non intendono più mantenerli presso il proprio domicilio, a condizione che gli stessi notifichino al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la consegna degli esemplari al Centro autorizzato, producendo un'autodichiarazione su carta semplice (allegando copia del documento di identità) e utilizzando gli stessi metodi di trasmissione indicati nel modulo di denuncia (fax, posta certificata o raccomandata A.R.);

- è possibile attivarsi anche per il trasporto e l'accoglimento di esemplari di Trachemys scripta rinvenuti accidentalmente sul territorio e da esso rimossi a condizione che il soggetto che ha rinvenuto gli esemplari, produca all'atto della consegna, un'autodichiarazione che dia conto delle circostanze del rinvenimento;

- al di fuori delle due fattispecie sopra stabilite, è possibile attivarsi anche per il trasporto e accoglienza di esemplari di Trachemys scripta nell'ambito di specifiche misure di gestione delle autorità competenti che ne prevedano la rimozione dal territorio e il conferimento presso impianti idonei al confinamento definitivo degli esemplari;

- sono vietati l'acquisto e la vendita degli animali appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, la loro cessione a titolo gratuito e lo scambio in quanto esplicitamente vietati dal Decreto Legislativo n. 230/2017;

10) di dare atto che la individuazione del Centro potrà essere rivista a seguito di controlli e verifiche che l'amministrazione si riserva di fare in qualsiasi momento, rispetto al possesso dei requisiti minimi richiesti in ordine alla garanzia che non siano possibili fughe e/o la fuoriuscita degli animali, né eventi riproduttivi della specie all'interno della struttura e in ordine alla garanzia che sia rispettato il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

11) di richiedere, a riguardo che l'associazione ENPA di Parma nonché i servizi veterinari della Ausl di Parma competenti per le strutture localizzate a Noceto e a Neviano degli Arduini, comunichino tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni che intervengano rispetto alle misure adottate per impedire la fuga, la riproduzione e il benessere degli animali;

12) di dare atto che, a seguito della individuazione delle sopra citate strutture per il confinamento temporaneo e definitivo della specie esotica invasiva Trachmeys scripta, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale e che, dagli interventi previsti per la sua implementazione e per il suo funzionamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

13) di precisare che la Regione Emilia-Romagna è sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni, incidenti accorsi al personale delle associazioni e dell'azienda agricola responsabili della gestione del Centro, o accorso a chiunque a vario titolo fosse accompagnato all'interno delle aree; la Regione è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per danneggiamenti alle attrezzature di proprietà del richiedente e di chiunque, di cui la Regione non si assume l'onere della manutenzione;

14) di trasmettere per opportuna conoscenza, il presente atto ai soggetti a vario titolo interessati;

15) di provvedere, infine, agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

16) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Gianni Gregorio

application/pdf allegato a - 98.5 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina