n.82 del 04.04.2018 periodico (Parte Seconda)
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Progetti di Filiera - Approvazione Avvisi pubblici regionali per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01. approvati con delibera di Giunta regionale n. 227/2017 e successive modifiche ad integrazioni - Disposizioni collegate allo svolgimento delle attività istruttorie e differimento dei termini procedimentali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Versione 7.1 - (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018)473 final del 19 gennaio 2018, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018;
Richiamata la propria deliberazione n. 227 del 27 febbraio 2017 recante “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Progetti di Filiera – Approvazione Avvisi pubblici regionali per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01” come aggiornata dalle deliberazioni n. 908 del 21 giugno 2017 e n. 1408 del 25 settembre 2017, ed in particolare l’Allegato 1 relativo all’avviso pubblico “Progetti di Filiera 2017”;
Dato atto che in esito ai suddetti avvisi sono stati presentati n. 70 “Progetti di filiera”, cui risultano collegate n. 1688 istanze di sostegno;
Preso atto che dall’analisi delle domande di sostegno pervenute sono emerse alcune criticità ricorrenti afferenti sia all’assenza e all’incompletezza della documentazione da allegare alle domande sia il rispetto della modalità di presentazione delle domande e della documentazione tecnica di supporto in relazione alla previsione dell’avviso pubblico circa l’esclusività della forma dematerializzata;
Rilevato che i singoli avvisi pubblici di cui alla deliberazione n. 227/2017 prevedono espressamente la sanzione della non ammissibilità delle domande per la mancata presentazione degli allegati, peraltro da fornire in forma dematerializzata attraverso il sistema SIAG;
Richiamato in particolare l’art. 6 della Legge n. 241 del 1990 che disciplina il principio del “soccorso istruttorio” consistente nell’attività di integrazione e regolarizzazione della documentazione prodotta dalle parti del procedimento nella fase dell’istruttoria;
Rilevato che in base alla giurisprudenza amministrativa consolidata (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 9/2014 e TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 1423 del 14 luglio 2016):
- “al corretto esercizio del soccorso istruttorio si frappongono limiti cronologici e oggettivi, in base ai quali esso può avere ad oggetto soltanto informazioni preesistenti alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione (con esclusione di quelle sopravvenute) e informazioni incomplete o irregolari ma pur sempre veritiere e pertinenti (con esclusione di quelle false)”;
- “il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione”;
- “la linea di demarcazione tra i concetti di “regolarizzazione documentale” ed “integrazione documentale” deve desumersi dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” - previsto in termini generali dalla L. 241/1990 - è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis costituita dal bando (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento”;
Considerata pertanto la necessità, in relazione alle possibilità previste dal citato art. 6 della Legge n. 241/1990 ed all’orientamento interpretativo giurisprudenziale citato, di fornire indicazioni, in fase istruttoria, utili a distinguere, nella trattazione delle pratiche, i casi di assenza totale di un documento (che include le situazioni in cui risulti caricato sul SIAG (Sistema Informativo AGREA) un documento estraneo alla pratica) da quelli di incompletezza documentale, confermando la possibilità di regolarizzare un documento incompleto e per contro l’impossibilità di applicare il soccorso istruttorio nei casi di assenza totale della documentazione o di documento estraneo alla pratica;
Ritenuto utile precisare, a tale proposito, che i casi di incompletezza documentale ricomprendono quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro, o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall’avviso pubblico;
Ritenuto ulteriormente necessario precisare:
- che nel caso della tipologia documentale “quadro raffronto, preventivi e relativa documentazione comprovante l’avvenuta ricerca di mercato da parte del richiedente il sostegno o suo tecnico incaricato”, costituisce assenza documentale relativamente all’investimento considerato tanto la mancanza del quadro di raffronto, quanto quella di uno o più preventivi relativi all’investimento e/o della ricerca di mercato relativa agli stessi;
- che nell’eventualità in cui la documentazione riferita al preventivo di spesa, con la relativa ricerca di mercato, sia puntualmente descritta nel quadro di raffronto regolarmente allegato in fase di domanda, ma materialmente non presente, sia possibile utilizzarla come dato istruttorio con elementi certi di individuazione, previa richiesta del cartaceo al soggetto richiedente, e purché esattamente identificabile come originario;
Atteso inoltre che gli avvisi pubblici di cui alla citata deliberazione n. 227/2017 prevedevano la possibilità di presentare cartaceamente disegni progettuali ed eventuali lay out entro il termine definito dalla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020”, approvata da AGREA con determinazione n. 152 del 10 marzo 2017, corrispondente a 5 giorni lavorativi successivi alla Protocollazione a sistema SIAG della domanda di sostegno;
Considerato che la suddetta “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande sul Programma di Sviluppo rurale 2014-2020” ammette la possibilità che tutta la documentazione allegata alla domanda possa essere consegnata in formato cartaceo entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla protocollazione dell’istanza a SIAG;
Rilevato che tali previsioni potrebbero aver indotto in errore i richiedenti circa la necessità di utilizzare esclusivamente la modalità di caricamento informatico della documentazione di supporto in forma dematerializzata;
Ritenuto pertanto di disporre che la documentazione cartacea presentata entro il suddetto termine di 5 giorni lavorativi successivi alla protocollazione dell’istanza a SIAG possa essere considerata utilmente presentata ai fini della completezza documentale delle domande;
Dato atto che, al fine di consentire la corretta compilazione delle domande, gli avvisi pubblici approvati con la propria deliberazione n. 227/2017 disponevano altresì che al momento di presentazione delle stesse il fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna fosse stato aggiornato e digitalizzato conformemente ai contenuti dell’allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016;
Dato atto altresì, in relazione all’obbligo sopra citato, che nel corso del periodo di raccolta delle domande di sostegno di cui trattasi, è emersa la necessità di modificare alcune funzioni di controllo dei fascicoli anagrafici aziendali e della relativa validazione e che tale circostanza potrebbe avere favorito situazioni di parziale coerenza con le disposizioni della determinazione sopra citata;
Ritenuto opportuno pertanto disporre che il fascicolo anagrafico aziendale sia ritenuto comunque completo e validato se gli aggiornamenti sono stati effettuati in corso di istruttoria delle domande relative agli avvisi pubblici, approvati con la propria deliberazione n. 227/2017;
Richiamato infine il punto 17. dell’Allegato 1 alla deliberazione n. 227/2017 – così come modificato da ultimo dalla deliberazione n. 1408/2017 – che fissa i termini del procedimento con riferimento alle diverse fasi istruttorie, di valutazione e di approvazione della graduatoria;
Atteso che per le istanze - articolate per tipo di operazione come di seguito indicato - la competenza istruttoria relativa alla macro-fase a) del procedimento è demandata:
- ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca per le istanze presentate a valere sull’operazione 4.1.01;
- al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari per le istanze presentate a valere sull’operazione 4.2.01;
- al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare per le istanze presentate a valere sull’operazione 16.2.01 e per le proposte formative a valere sull’operazione 1.1.01;
Dato atto che la numerosità delle domande pervenute ha di fatto rallentato il regolare svolgimento delle attività istruttorie da parte di tutti i Servizi coinvolti, caratterizzate da una notevole complessità e dalle problematiche sopra evidenziate, non consentendo il rispetto del termine ultimo, fissato al 6 aprile 2018 per la conclusione della suddetta macro-fase procedimentale e del conseguente inoltro entro il 13 aprile 2018 al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari degli atti di approvazione delle singole domande ai fini dell’espletamento delle fasi procedimentali successive;
Valutata l’esigenza di assicurare ai Servizi coinvolti nelle attività istruttorie dei progetti di filiera la possibilità di perfezionare dette attività garantendone il corretto espletamento, presupposto per le successive fasi procedimentali;
Attesa la necessità di provvedere alla rimodulazione complessiva dei termini procedimentali di che trattasi;
Ritenuto pertanto di ridefinire, in funzione di quanto argomentato, il punto 17. dell’allegato 1 alla deliberazione n. 227/2017 – così come integrato dalla successiva deliberazione n. 1408/2017 – come di seguito specificato:
- Macro-fase a): Istruttoria di ammissibilità delle singole operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera: conclusione entro il 4 maggio 2018. Trasmissione al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari da parte dei singoli Servizi regionali coinvolti degli atti formali nei quali sono indicate le istanze ammissibili con riferimento a ciascun progetto di filiera, con annessa la quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile: entro l’11 maggio 2018;
- Macro-fase b): Verifica della sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni circa l’ammissibilità dell’accordo e del relativo progetto di filiera nonché la valutazione e l’attribuzione del punteggio al progetto di filiera, ai fini della predisposizione delle graduatorie settoriali: conclusione entro il 6 luglio 2018;
- Termine ultimo per l’adozione del provvedimento formale di approvazione delle graduatorie dei progetti di filiera 13 luglio 2018;
Richiamati inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Viste altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto altresì dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare in ordine alle istruttorie in corso sulle domande presentate a valere sugli avvisi pubblici di cui alla deliberazione n. 227/2017 recante “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Progetti di Filiera – Approvazione Avvisi pubblici regionali per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa” le disposizioni che seguono:
- nella trattazione istruttoria delle pratiche, è necessario distinguere i casi di assenza totale di un documento (che include le situazioni in cui risulti caricato sul SIAG (Sistema Informativo AGREA) un documento estraneo alla pratica) da quelli di incompletezza documentale, confermando la possibilità di regolarizzare un documento incompleto e per contro l’impossibilità di applicare il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990 nei casi di assenza totale della documentazione o di documento estraneo alla pratica;
- i casi di incompletezza documentale ricomprendono quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall’avviso pubblico;
- nel caso della tipologia documentale “quadro raffronto, preventivi e relativa documentazione comprovante l’avvenuta ricerca di mercato da parte del richiedente il sostegno o suo tecnico incaricato” costituisce assenza documentale relativamente all’investimento considerato tanto la mancanza del quadro di raffronto, quanto quella di uno o più preventivi relativi all’investimento e/o della ricerca di mercato relativa agli stessi;
- nell’eventualità in cui la documentazione riferita al preventivo di spesa, con la relativa ricerca di mercato, sia puntualmente descritta nel quadro di raffronto regolarmente allegato in fase di domanda, ma materialmente non presente, è possibile utilizzarla come dato istruttorio con elementi certi di individuazione, previa richiesta al soggetto richiedente del cartaceo, e purché esattamente identificabile come originario;
- la documentazione presentata cartaceamente entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla protocollazione dell’istanza a SIAG è considerata utilmente presentata ai fini della completezza documentale delle domande;
- il fascicolo anagrafico aziendale è ritenuto comunque completo e validato se gli aggiornamenti sono stati effettuati in corso di istruttoria delle domande;
3) di ridefinire, in funzione di quanto argomentato, il punto 17. dell’allegato 1 alla deliberazione n. 227/2017 – così come integrato da ultimo dalla successiva deliberazione n. 1408/2017 – come di seguito specificato:
- Macro-fase a): Istruttoria di ammissibilità delle singole operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera: conclusione entro il 4 maggio 2018. Trasmissione al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari da parte dei singoli Servizi regionali coinvolti degli atti formali nei quali sono indicate le istanze ammissibili con riferimento a ciascun progetto di filiera, con annessa la quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile: entro l’11 maggio 2018;
- Macro-fase b): Verifica della sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni circa l’ammissibilità dell’accordo e del relativo progetto di filiera nonché la valutazione e l’attribuzione del punteggio al progetto di filiera, ai fini della predisposizione delle graduatorie settoriali: conclusione entro il 6 luglio 2018;
- Termine ultimo per l’adozione del provvedimento formale di approvazione della graduatoria dei progetti di filiera 13 luglio 2018;
4) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 227/2017, n. 908/2017 e n. 1408/2017;
5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.