n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Variazione dell'accreditamento istituzionale della struttura Ospedale Privato Villa Igea SpA, con sede legale a Modena

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater, comma 7 del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 25 giugno 2007 "Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2000 del 14 dicembre 2009 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture psichiatriche in possesso di autorizzazione al funzionamento di profilo ospedaliero”;

Richiamate le propria determinazioni n. 10216/2008 e n. 13402/2011 con le quali è stato concesso l’accreditamento nei confronti della struttura Ospedale Privato Villa Igea SpA, con sede legale in Modena, Via Stradella 73;

Preso atto che con la citata determinazione n. 13402/2011 la struttura è stata accreditata per le seguenti tipologie di attività:

Area di degenza:

- Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura - posti letto 15

- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo - posti letto 14

- Psichiatria Generale - posti letto 57

- Riabilitazione in psichiatria - posti letto 3

- Day hospital psichiatrico - posti letto 10

- Recupero e Riabilitazione Funzionale - posti letto 30

- Recupero e Riabilitazione Funzionale (nucleo ospedaliero demenze) - posti letto 30

- Post-acuzie riabilitazione estensiva - posti letto 6

Area assistenza psichiatrica residenziale:

- Residenze trattamento intensivo specialistiche - posti letto 13

- Residenze trattamento intensivo - posti letto 27

- Residenze trattamento protratto - posti letto 12

Area neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza:

- Residenza terapeutica intensiva per minori - posti letto 8

- Semiresidenza terapeutica riabilitativa per minori - posti letto 12

- Ambulatori di neuropsichiatria infantile - nr. 6;

ed, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1654/2007 (punto A7), per le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

Dato atto che l’attività di Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) - posti letto 15 - è esercitata presso l’Ospedale di Sassuolo (MO), Via Ruini 2, mentre le altre attività di degenza accreditate con la citata determinazione n. 13402/2011 sono esercitate presso la sede dell’Ospedale Privato Villa Igea SpA, a Modena Via Stradella n. 73;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 20 giugno 2013, PG 2013/0149802, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante dell’Ospedale Privato Villa Igea SpA, con sede legale in Via Stradella 73, Modena (MO), chiede la variazione dell’accreditamento concesso con la citata determinazione n. 13402/2011, con la variazione della tipologia di attività per 15 posti letto presso l’Ospedale di Sassuolo (MO) Via Ruini 2, da Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) a Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI);

Preso atto che tale variazione risponde alla richiesta espressa dall’Azienda USL di Modena all’Ospedale Privato Villa Igea SpA, con nota pervenuta per conoscenza a questa Amministrazione il giorno 7 giugno 2013 P.G. 2013/139770, e conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri; 

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 555/2000 “Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, di cui all’art. 8 ter, DLgs 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti”

l- a deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

Considerato che la variazione di tipologia di attività di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale adulti, così come attestato dalla citata deliberazione n. 624/2013;

Preso atto che la struttura risulta in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente integrata dalla presa d’atto della variazione da Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) a Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI) (Comune di Sassuolo Prot. n. 19896 del 4 luglio 2013);

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda, dalla quale si evince che i requisiti specifici di accreditamento per Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI) presentano livelli di intensità assistenziale più attenuati rispetto a quelli previsti per Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) che sono stati verificati dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale in data 26 novembre 2010 e risultano posseduti;

Vista la relazione in ordine alla variazione dell’accreditamento della struttura di cui trattasi formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2013/9039 del 12 luglio 2013, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri con la quale si esprime parere favorevole alla variazione dell’accreditamento istituzionale della struttura Ospedale Privato Villa Igea, con la variazione della tipologia di attività per 15 posti letto presso l’Ospedale di Sassuolo (MO) Via Ruini 2, da Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) a Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI);

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal DLgs n. 218/2012;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, la variazione dell’accreditamento istituzionale della struttura Ospedale Privato Villa Igea SpA, con sede legale a Modena Via Stradella n. 73, concesso con propria determinazione n. 13402/2011, con la variazione della tipologia di attività per 15 posti letto presso l’Ospedale di Sassuolo (MO) Via Ruini 2, da Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) a Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI);

2. di dare atto che la restante articolazione della struttura Ospedale Privato Villa Igea SpA accreditata con la citata determinazione 13402/2011 non è modificata;

3. di disporre che la variazione dell’attività accreditata di cui al punto 1 decorre dal giorno 4 luglio 2013 e che tale variazione non modifica la scadenza dell'accreditamento istituzionale precedentemente concesso alla struttura con la citata determinazione 13402/2011;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e che non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività;

7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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