n.100 del 20.06.2012 periodico (Parte Seconda)

Terremoto 2012 - Modifica delle disposizioni operative del fondo di cogaranzia istituito con D.G.R. n. 231/2010 e modificato dalla D.G.R. n. 1996/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 231 dell'8 febbraio 2010, avente ad oggetto “Costituzione di un fondo di cogaranzia regionale ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. 3/99. Affidamento della gestione, approvazione della convenzione con i gestori e impegno di spesa” con la quale, in particolare, si stabilisce:

- al punto 1) del dispositivo di costituire, ai sensi dell’art. 58, comma 2 della Legge regionale n. 3/1999, un fondo regionale di garanzia finalizzato ad agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna di seguito (Fondo);

- al punto 8) del dispositivo di approvare, al fine di disciplinare le modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale, le “Disposizioni operative relative alle modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale straordinario di co-garanzia istituito con delibera di Giunta n. 231 del 8 febbraio 2010” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione 231/2010;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 20 dicembre 2010, avente ad oggetto “Fondo di Cogaranzia regionale costituito con D.G.R. n. 231/2010. approvazione delle modifiche alle Disposizioni Operative del fondo, scelta, per l'anno 2011, del regime di aiuto applicabile alle operazioni di garanzia e definizione della misura di partecipazione della cogaranzia regionale e della cogaranzia prestata con i fondi rischi o con le altre risorse proprie dei confidi gestori alla garanzia complessiva del fondo” con la quale, in particolare, si stabilisce al punto 1) del dispositivo di modificare le disposizioni operative per l’accesso ai benefici del fondo regionale di cogaranzia costituito con la propria precedente delibera di Giunta n. 231/2010;

Visto in particolare che l’Allegato 1 “Disposizioni Operative relative alle modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale straordinario di co-garanzia istituito con delibera di Giunta n. 231 del 8 febbraio 2010” come modificato dalla DGR 1996/2010

- al punto 3.3 stabilisce che “La cogaranzia del fondo regionale viene prestata, unitamente alla cogaranzia rilasciata tramite i fondi rischi o altre risorse proprie dei soggetti gestori, nella misura che verrà stabilità di anno in anno d’intesa tra la Regione e i gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale nell’ambito del Comitato regionale di indirizzo e di controllo”;

- al punto 3.4 stabilisce che “La durata della cogaranzia del fondo regionale, qualunque sia la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante, non può in alcun caso eccedere 120 mesi”;

Visto il Verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 2 dicembre 2010 (PG 2010 15589 del 10/12/2010) con il quale al punto 1.C il Comitato conferma che “la cogaranzia del fondo regionale è prestata in misura pari ai due terzi della garanzia quale risultante della somma della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi gestori. Il restante terzo della garanzia complessiva è prestato, in solido, tramite i fondi rischi o le altre risorse proprie dei gestori di una delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale;

Considerata la situazione di difficoltà e di dissesto di molte imprese delle aree della regione Emilia-Romagna colpite dal terremoto del maggio 2012;

Ritenuto opportuno procedere celermente alla messa a punto di modalità che garantiscano efficacia ed efficienza del pieno ripristino della capacità produttiva delle imprese della regione Emilia-Romagna colpite dal terremoto di maggio 2012, coerentemente al perseguimento degli obiettivi preposti alla costituzione del fondo di cogaranzia, attraverso una estensione del suo utilizzo;

Ritenuto pertanto opportuno apportare le seguenti modifiche all’Allegato 1 “Disposizioni operative relative alle modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale straordinario di cogaranzia istituito con Delibera di Giunta n. 231 del 8 febbraio 2010” come modificato dalla DGR 1996/2010

- aggiungere al punto 3.3 la frase seguente:

“Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012, la quota di cogaranzia a carico del Fondo può arrivare al 100%.”;

- sostituire integralmente il punto 3.4 con la formulazione seguente:

“La durata della cogaranzia del fondo regionale non può eccedere di norma i 120 mesi, qualunque sia la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012 e per questo beneficiaria di una moratoria da parte della banca finanziatrice, la cogaranzia del fondo regionale avrà una estensione pari a quella del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Tale durata potrà, solo in questo caso, eccedere 120 mesi.”;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/8/2011;

- la propria delibera n. 2416/2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

1) di apportare le seguenti modifiche all’Allegato 1 “Disposizioni operative relative alle modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale straordinario di co-garanzia istituito con delibera di Giunta n. 231 dell'8 febbraio 2010” come modificata dalla DGR 1996/2010

- aggiungere al punto 3.3 la frase seguente:

“Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012, la quota di cogaranzia a carico del Fondo può arrivare al 100%.”;

- sostituire integralmente il punto 3.4 con la formulazione seguente:

“La durata della cogaranzia del fondo regionale non può eccedere di norma i 120 mesi, qualunque sia la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012 e per questo beneficiaria di una moratoria da parte della banca finanziatrice, la cogaranzia del fondo regionale avrà una estensione pari a quella del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Tale durata potrà, solo in questo caso, eccedere 120 mesi.”;

2) di confermare ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo Regionale di Cogaranzia secondo quanto disposto dalla propria deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni;

3) di approvare, conseguentemente, l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le nuove disposizioni operative del fondo regionale costituito con la delibera di Giunta n. 231/2010 integrate e modificate dalla DGR 1996/2010 e dal presente provvedimento;

4) di comunicare integralmente, la presente deliberazione ai Gestori del Fondo di cogaranzia Fidindustria Emilia-Romagna, per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi alla produzione, Unifidi Emilia-Romagna Soc.Coop. a r.l., per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell’artigianato, Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (Cooperfidi Italia);

5) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito internet http://imprese.regione.emilia-romagna.it.

ALLEGATO 1

Disposizioni operative relative alle modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale straordinario di co-garanzia istituito con delibera di Giunta n. 231 dell’ 8 febbraio 2010

1. Definizioni, ambito e durata

Definizioni

1.1 Nelle presenti disposizioni operative l’espressione:

a) Fondo regionale, indica il fondo istituito con delibera di Giunta n. 231 dell’8 febbraio 2010, finalizzato a prestare co-garanzie congiuntamente ai fondi rischi e alle altre risorse messe a disposizione dai gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione; il fondo regionale potrà usufruire della controgaranzia prestata dal fondo istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come disciplinato dalle successive norme di attuazione, nonché da altri fondi di garanzia pubblici nazionali e/o comunitari;

b) Sezione artigianato, indica la specifica sezione del fondo regionale, con propria dotazione, dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle imprese artigiane;

c) Sezione industria, indica la specifica sezione del fondo regionale, con propria dotazione, dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle imprese industriali e dei servizi alla produzione;

d) Sezione cooperazione, indica la specifica sezione del fondo regionale, con propria dotazione, dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle imprese cooperative;

e) Gestori del fondo, indica, a seconda dei casi, il gestore di una delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale, e cioè il consorzio di garanzia Unifidi Emilia-Romagna s.c.a.r.l., il consorzio di garanzia Fidindustria Emilia-Romagna s.c.a.r.l. e il consorzio di garanzia “Cooperfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi;

f) Comitato regionale di indirizzo e di controllo, indica l’organo, costituito presso la Regione, che svolge le attività previste nei paragrafi 5.9, 5.10 e 5.11 delle disposizioni operative;

g) Comitato di garanzia, indica l’organo operante presso ciascun gestore delle sezioni del fondo, competente a deliberare in merito alla concessione della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi;

h) Cogaranzia regionale, indica la garanzia prestata dal fondo regionale direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai fondi rischi e alle altre risorse dei gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione;

i) Cogaranzia dei confidi, indica la garanzia prestata tramite i fondi rischi e le altre risorse proprie dei gestori delle sezioni artigianato, industria e che si aggiunge alla cogaranzia regionale;

j) Garanzia, indica la somma della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi;

k) Imprese, indica le grandi imprese e le piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa o consortile – secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e del D.M. 18 aprile 2005 - aventi sede legale e operativa oppure la sola sede operativa in Emilia-Romagna;

l) Banche, indica le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del DLgs 385/93;

m) Intermediari finanziari, indica gli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del DLgs. 385/93;

n) Soggetti richiedenti la cogaranzia, indica le imprese beneficiarie finali della cogaranzia;

o) Imprese in difficoltà, indica quelle imprese che, ai sensi della definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) del,Commissione n. 800/2008, si trovino in una delle seguenti condizioni:

o1) nel caso di società a responsabilità limitata, abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

o2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbiano perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

oppure

o3) per tutte le forme di società, ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una pmi costituitasi da meno di tre anni non è considerata in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste nel punto o3).

Ambito

1.2 Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di accesso agli interventi di cogaranzia prestati tramite le sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale istituito, ai sensi della Delibera di Giunta n. 231 dell’8 febbraio 2010.

1.3 Alla cogaranzia del fondo regionale si affianca la cogaranzia che viene prestata dai gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale tramite il complesso dell’attività di garanzia svolta con i propri fondi rischi o altre risorse proprie. Pertanto, la richiesta di ammissione alla cogaranzia del fondo regionale presuppone la richiesta all’ammissione della cogaranzia dei gestori del fondo.

1.4  La cogaranzia dei confidi ha la stessa natura, durata e decorrenza di quella prestata dal fondo regionale.

Durata del fondo

1.5 Il fondo regionale di cogaranzia ha la durata necessaria a sostenere i rischi di credito assunti. Tale durata decorre dalla data di assunzione, da parte della Regione, dell’impegno delle risorse che ne costituiscono la dotazione finanziaria nominale iniziale. La data di chiusura del fondo corrisponde alla chiusura dell’ultima operazione. Il termine ultimo entro il quale il fondo potrà assumere impegni sarà stabilito dalla Regione con proprio provvedimento. 

2. Richiedenti, beneficiari finali, operazioni ammissibili

Beneficiari finali e soggetti richiedenti la cogaranzia

2.1. Sono beneficiarie e possono chiedere l’ammissione alla cogaranzia del fondo regionale le imprese che hanno accesso alle operazioni indicate nei successivi paragrafi 2.4 e 2.5.

2.2. Le imprese beneficiarie e richiedenti la cogaranzia devono operare in uno dei settori (classificazione ISTAT delle attività produttive 2007) indicati nell’allegato 1/a alle presenti disposizioni operative.

2.3 I beneficiari finali della cogaranzia regionale:

  • devono essere iscritti nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
  • devono essere iscritti, nel caso di imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane;
  • per le operazioni di garanzia effettuate nell’ambito di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) non dovranno risultare, alla data del 1°luglio 2008, quali imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008, anche se successivamente alla suddetta data del 1 luglio 2008, hanno cominciato ad essere in difficoltà a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
  • per le operazioni di garanzia effettuate nell’ambito di altri regimi di aiuto, non dovranno risultare quali imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008;

Operazioni ammissibili

2.4 Sono ammissibili alla cogaranzia del fondo regionale i finanziamenti chirografari o assistiti da garanzia reale o aperture di credito finalizzati:

  • al reintegro del capitale circolante;
  • al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, anche attraverso la forma di prestiti partecipativi;
  • al sostegno della liquidità aziendale;
  • alla realizzazione di progetti ristrutturazione finanziaria, quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in regolare ammortamento e in essere presso il sistema bancario e finanziario nonché il consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve;
  • a progetti di investimento per lo sviluppo aziendale, per l’innovazione di processo e di prodotto, organizzativa, tecnologica, commerciale, per l’ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari, per la riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni, per la riduzione dei consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli edifici esistenti adibiti a stabilimento produttivo e nei processi produttivi, per l’installazione di impianti di cogenerazione, trigenerazione, quadrigenerazione ad alto rendimento, per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia nonché per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
  • a sostenere la nascita di imprese;

2.5 La cogaranzia del fondo regionale può essere, inoltre, prestata per operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare, effettuate per i progetti di investimenti di cui al precedente paragrafo 2.4 nonché per operazioni di factoring. 

3. Natura, misura percentuale, durata e decorrenza della cogaranzia. Importo massimo della cogaranzia regionale

Natura della cogaranzia del fondo regionale

3.1 La cogaranzia del fondo regionale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta, e come tale potrà essere escussa a semplice richiesta al verificarsi dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria o di factoring, così come definita nel paragrafo 6.5.

Misura della garanzia complessiva e della cogaranzia del fondo regionale

3.2 La garanzia complessiva, quale risultante della somma della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi, sarà prestata, a seconda della fascia di rating in cui si colloca l’impresa beneficiaria, in misura pari al 50% e all’80% del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante.

3.3 La cogaranzia del fondo regionale viene prestata, unitamente alla cogaranzia rilasciata tramite i fondi rischi o altre risorse proprie dei soggetti gestori, nella misura che verrà stabilità di anno in anno d’intesa tra la Regione e i gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo regionale nell’ambito del Comitato regionale di indirizzo e di controllo.

Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012, la quota di cogaranzia a carico del Fondo può arrivare al 100%.

Durata della cogaranzia del fondo regionale

3.4 La durata della cogaranzia del fondo regionale non può eccedere di norma i 120 mesi, qualunque sia la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Nel caso di accesso al fondo di cogaranzia da parte di una impresa che dimostri di essere stata colpita dal terremoto 2012 e per questo beneficiaria di una moratoria da parte della banca finanziatrice, la cogaranzia del fondo regionale avrà una estensione pari a quella del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Tale durata potrà, solo in questo caso, eccedere 120 mesi.

Decorrenza della cogaranzia del fondo regionale

3.5 La cogaranzia del fondo regionale decorre dalla data della delibera di concessione da parte del comitato di garanzia di cui al paragrafo 5.4.

Importo massimo della cogaranzia regionale

3.6 L’importo massimo della cogaranzia regionale, qualunque sia l’ammontare del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante, non può eccedere la somma complessiva di Euro 1.500.000,00. Tale somma è ridotta a Euro 750.000,00 per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Regime di aiuto e cumulabilità

Regime di aiuto

4.1 Per quanto riguarda le domande di accesso alla Garanzia presentate ai confidi gestori entro il 31/12/2010, la cogaranzia del fondo regionale è prestata nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), secondo quanto stabilito dalla Proroga con modifiche del “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri DCPC 0008276 P-2.36.4.17 del 02/12/2010). Pertanto l’equivalente sovvenzione della garanzia prestata dal fondo regionale non possa superare, tenuto conto dei altri eventuali contributi ottenuti a titolo di de minimis, l’ammontare complessivo di Euro 500.000,00 nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011.

4.2 Per quanto riguarda le domande di accesso alla garanzia presentate ai confidi gestori dal 1 gennaio 2011, la cogaranzia del fondo regionale è prestata nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 relativo al regime De Minimis.

4.3 Nei casi previsti nei precedenti punti 4.1 e.4.2 il modello di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo da adottare è quello notificato ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 (Decisione della Commissione Europea del 6/7/2010 relativa all’aiuto di Stato N182/2010 Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, Prot. 7643 del 19 luglio 2010);

4.4 Per quanto riguarda le grandi imprese, è applicato lo stesso regime di aiuto previsto per le piccole e medie imprese, salvo il diverso metodo di calcolo dell’ESL che in questo caso si basa su calcolo di un tasso di insolvenza netto pari al 13,3% sull’importo garantito;

Cumulabilità

4.5 Le cogaranzie prestate dal fondo regionale seguono le regole di cumulo, sugli stessi costi ammissibili, previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

5. Ammissione alla cogaranzia del fondo

Modalità di presentazione delle richieste

5.1 Le richieste di ammissione alla cogaranzia regionale, da parte delle imprese, devono essere presentate al gestore di una delle sezioni del fondo secondo le modalità e tramite la modulistica predisposta dal gestore medesimo.

Richieste preventive

5.2 Le imprese possono presentare la richiesta di ammissione alla cogaranzia regionale prima della delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o del perfezionamento del contratto di locazione finanziaria o della operazione di factoring. In tale caso le imprese devono, entro 3 mesi dalla data della delibera di concessione della cogaranzia, consegnare al gestore di una delle sezioni del fondo la suddetta delibera, copia autenticata del contratto di locazione finanziaria o del contratto di factoring o altri documenti equipollenti dal quale si desumano la data di concessione del finanziamento o di perfezionamento del contratto. 

Istruttoria delle richieste di ammissione

5.3 I gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo presso il quale la richiesta è stata presentata provvedono ad istruire le domande di ammissione alla cogaranzia regionale secondo l’ordine cronologico di arrivo e in base alle proprie procedure interne.

Comitato di garanzia

5.4 Presso ciascuno dei gestori delle sezioni artigianato, industria e cooperazione fondo opera un comitato di garanzia, competente a deliberare in merito alla concessione della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi.

5.5 Ciascun comitato di garanzia è composto da membri appartenenti alla struttura del gestore della rispettiva sezione del fondo. A ciascun comitato di garanzia partecipano fino a due membri designati dalla Regione.

5.6 Ciascun comitato di garanzia si riunisce, di norma, con cadenza settimanale presso la sede di ciascun gestore. 

Delibera di ammissione alla cogaranzia

5.7 Il comitato di garanzia concede, con un unico atto deliberativo, la garanzia composta dalla cogaranzia regionale e dalla cogaranzia dei confidi nel rispetto delle misure percentuali definite nei paragrafi 3.3 e 3.4 delle presenti disposizioni operative e previa valutazione di tutti i requisiti richiesti nelle presenti disposizioni operative e di tutti i dati indicati nella modulistica predisposta dal gestore della sezione del fondo. Prima di procedere alla deliberazione il Comitato di garanzia potrà richiedere tutti i chiarimenti necessari per una corretta valutazione del rischio connesso alla concessione delle suddette cogaranzie.

5.8 L’ammissione alla cogaranzia regionale è deliberata dal comitato di garanzia subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo regionale.

Comitato regionale di indirizzo e controllo

5.9 Presso la Regione è costituito un Comitato regionale di Indirizzo e di Controllo, composto fino a 5 membri designati dalla Regione. Alle riunioni del comitato partecipano 3 rappresentanti dei confidi gestori, di cui 1 designato da Unifidi Emilia-Romagna, 1 designato da Fidindustria Emilia-Romagna e 1 designato da “Cooperfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi.

5.10 Il Comitato regionale di indirizzo e di controllo si riunisce a Bologna, presso gli uffici della Direzione Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione, di norma con cadenza mensile, su iniziativa della Regione oppure a richiesta dei gestori delle sezioni del fondo.

5.11 Il comitato regionale di indirizzo e di controllo svolge le seguenti attività:

  • stabilisce indirizzi ed esercita il controllo in merito alla gestione delle sezioni artigianato, industria e cooperazione del fondo e al rispetto di quanto disposto nelle presenti disposizioni operative nonché nelle convenzioni stipulate tra la Regione e i gestori;
  • esercita il controllo in merito al funzionamento delle sezioni del fondo per quanto attiene, in particolare:
    • alle concessioni delle cogaranzie regionali adottate da ciascun comitato di garanzia;
    • alle richieste di escussione da parte delle banche e degli intermediari finanziari e alle liquidazioni delle somme corrispondenti all’importo della cogaranzia regionale prestata;
  • stabilisce le condizioni di credito minime da indicare ai fini dello svolgimento della procedura ad invito da svolgere d’intesa tra la Regione e i gestori delle sezioni del fondo e valuta le condizioni economiche offerte dal sistema bancario e finanziario per poter usufruire della cogaranzia prestata dal fondo regionale;
  • effettua il monitoraggio relativo ai tassi di interesse applicati dal sistema bancario e finanziario convenzionato per gli interventi assistiti dalla cogaranzia del fondo regionale e verifica la equa distribuzione delle operazioni assistite dalla garanzia in relazione alle fasce di rischio delle imprese;
  • delibera l’imputazione al fondo della perdita definitiva sulle cogaranzie escusse dietro presentazione di una relazione da parte dei gestori delle sezioni del fondo;
  • delibera in ordine ad eventuali proposte di modifica delle disposizioni operative e in merito ai criteri e alle modalità operative per la concessione delle cogaranzie;
  • delibera in ordine ai casi di inefficacia delle cogaranzie regionali previsti nel paragrafo 8.1 delle presenti disposizioni operative;
  • approva le rendicontazioni annuali sulla gestione delle sezioni del fondo presentata da ciascun gestore;
  • verifica lo stato di utilizzo delle dotazioni delle sezioni del fondo regionale e delibera in merito all’eventuale proposta di trasferimento di risorse da una dotazione all’altra;
  • delibera in relazione ad ogni altra questione che gli viene sottoposta dai gestori delle sezioni del fondo.

5.12 Al fine della approvazione delle delibere di concessione delle cogaranzie regionali il comitato di garanzia presenta al comitato regionale di indirizzo e di controllo l’elenco delle garanzie concesse, evidenziando in particolare modo:

- la ragione sociale dell’impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice il contratto di locazione finanziaria o di factoring;

- il settore di attività dell’impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice il contratto di locazione finanziaria o di factoring;

- la tipologia di operazione finanziaria effettuata;

- il soggetto finanziatore;

- l’importo del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o di factoring e le loro forme tecniche;

- la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o del factoring;

- l’importo della cogaranzia regionale prestata;

- l’importo della cogaranzia prestata tramite il fondo rischi o le altre risorse proprie dei gestori;

- la durata della cogaranzia regionale prestata;

- la percentuale di cogaranzia prestata dal fondo regionale.

5.13 Il Comitato di Indirizzo e Controllo può valutare e proporre - in casi particolari e motivati - l’ammissione alla garanzia del fondo da parte di imprese che non presentano in toto i requisiti di ammissibilità previsti nelle disposizioni operative medesime.

6. Escussione della cogaranzia regionale e liquidazione delle relative somme

Escussione

6.1 Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all’insolvenza a carico del fondo regionale la richiesta di escussione della garanzia, da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, deve pervenire ai gestori delle sezioni del fondo, a seguito del verificarsi dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del finanziamento e/o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria o di factoring, così come definita nel successivo paragrafo 6.5.

6.2 Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all’insolvenza a carico del fondo regionale, alla domanda di escussione della garanzia dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal gestore del fondo e che si renderà necessaria dal momento in cui quest’ultimo acquisirà la natura di intermediario vigilato dalla Banca d’Italia. Tale documentazione viene conservata dai gestori delle sezioni del fondo ed tenuta a disposizione della Regione e del Comitato regionale di indirizzo e di controllo.

Termini di presentazione della richiesta di escussione

6.3 Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all’insolvenza a carico del fondo regionale, le domande di escussione della garanzia devono pervenire ai gestori delle sezioni del fondo entro 2 mesi dal verificarsi dell’insolvenza dell’impresa, come definita nel successivo paragrafo 6.5.

6.4 Alle banche e agli intermediari finanziari non saranno riconosciuti interessi di mora oltre il termine di 2 mesi decorrenti dalla data in cui l’insolvenza si è verificata.

Definizione di insolvenza

6.5 Per insolvenza si intende il verificarsi di uno di uno degli eventi accertati dalle banche e dagli intermediari finanziari secondo i criteri definiti dall’accordo interbancario di Basilea 2.

Liquidazione della somma relativa all’insolvenza

6.6 I gestori delle sezioni del fondo, a seguito della richiesta di escussione della garanzia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, liquidano la somma a carico del fondo regionale, al netto delle somme già versate dall’impresa insolvente. I gestori delle sezioni del fondo, al contempo, liquidano la parte di cogaranzia prestata tramite i propri fondi rischi o le altre risorse proprie, secondo gli importi definiti nei paragrafi 3.3 e 3.4 delle presenti disposizioni operative.

6.7 La liquidazione della somma relativa all’insolvenza a carico del fondo regionale è effettuata nei limiti dell’esistenza di disponibilità del fondo medesimo. Qualora l’ammontare del fondo non dovesse consentire l’integrale soddisfacimento dei crediti vantati dal richiedente, si provvede, con le risorse disponibili, a soddisfare i creditori in misura proporzionale all’ammontare delle insolvenze e nel rispetto della regola della par condicio. Restano, comunque, salve le cause legittime di prelazione previste dall’ordinamento giuridico vigente.

6.8 I gestori delle sezioni del fondo nell’ambito delle riunioni del comitato regionale di indirizzo e di controllo presentano l’elenco delle somme liquidate, corredate di tutte le necessarie informazioni, per la relativa presa d’atto.

6.9 I gestori delle sezioni del fondo acquisiscono dalle banche e dagli intermediari finanziari un’attestazione da cui risultino le somme già versate dall’impresa insolvente a titolo di restituzione del finanziamento o di pagamento dei canoni prima dell’insorgere dell’insolvenza. 

7. Recupero del credito e imputazione della perdita

Diritto di regresso

7.1 A seguito della liquidazione della perdita alle banche e agli intermediari finanziari, i gestori delle sezioni del fondo acquisiscono, per conto della Regione, il diritto di regresso sull’impresa insolvente per le somme pagate a carico del fondo regionale e, proporzionalmente all’ammontare di queste utlime. Il diritto di regresso comprende il capitale, gli interessi, gli interessi legali e le spese che il gestore del fondo, per conto della Regione, ha sostenuto dopo aver denunciato all’impresa insolvente le istanze proposte contro la stessa.

Surrogazione legale

7.2 Il gestore del fondo è surrogato, per conto della Regione, in tutti i diritti spettanti alle banche e agli intermediari finanziari in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

Avvio delle procedure di recupero del credito

7.3 Entro 15 giorni dalla avvenuta liquidazione, a favore dei richiedenti, della somma corrispondente agli importi garantiti, i gestori delle sezioni del fondo avviano, direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato, le procedure di recupero del credito.

7.4 Per avvio delle procedure di recupero del credito si intende che i gestori delle sezioni del fondo - o il soggetto terzo incaricato - abbiano quanto meno proceduto:

  • alla diffida di pagamento;
  • alla presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo;
  • ovvero, in caso di procedure concorsuali, alla presentazione di una istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

7.5 Dell’avvio della procedura deve essere data comunicazione al Comitato regionale di indirizzo e di controllo entro 15 giorni dall’avvio stesso.

Imputazione definitiva della perdita al fondo regionale

7.6 L’imputazione definitiva al fondo della perdita sulle cogaranzie regionali escusse potrà avvenire solo all’esito delle procedure di recupero.

7.7 L’ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall’importo della cogaranzia escussa le somme che, a ogni titolo, vengano recuperate all’esito delle predette procedure. Tali somme sono calcolate al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dal comitato regionale e con onorari contenuti, di norma, nei minimi tariffari.

7.8 Il comitato regionale di indirizzo e di controllo delibera l’imputazione definitiva della perdita al fondo regionale per irrecuperabilità del credito a condizione che gli sia stata trasmessa una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non si ritiene utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito e che il suddetto Comitato esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione.

Eventuali conguagli a favore del fondo

7.9 A seguito della conclusione delle procedure di recupero e della deliberazione di irrecuperabilità definitiva del credito, al fondo regionale vengono accreditate, a conguaglio, le somme eventualmente recuperate.

7.10 Nel caso in cui - a seguito di una transazione con l’impresa insolvente - le suddette somme siano recuperate con versamenti periodici da parte del debitore, il gestore del fondo versa le stesse nel conto corrente presso il quale il fondo è depositato. 

8. Inefficacia della cogaranzia

Inefficacia della garanzia

8.1 La cogaranzia regionale è inefficace qualora la domanda di escussione venga presentata prima del verificarsi dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del finanziamento e/o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria, così come definita nel paragrafo 6.5.

8.2 In caso di inefficacia della cogaranzia regionale la somma eventualmente già liquidata al soggetto richiedente deve essere restituita al fondo maggiorata degli interessi legali. 

9. Controlli

Controlli

9.1 La Regione svolge, anche attraverso il Comitato regionale di indirizzo e di controllo e con le modalità che ritiene più opportune, le attività di verifica specificamente orientate all’accertamento dell’effettiva destinazione delle risorse del fondo alle finalità previste nelle presenti disposizioni operative. 

Allegato 1/a

Elenco dei settori ammessi alla controgaranzia del Fondo

Possono accedere alla cogaranzia del fondo regionale le imprese operanti, come attività principale, nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007):

  • Sezione B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, tutta la sezione;
  • Sezione C “Attività manifatturiere”, tutta la sezione;
  • Sezione D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione;
  • Sezione E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”, tutta la sezione;
  • Sezione F “Costruzioni”, tutta la sezione;
  • Sezione G “commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, limitatamente al gruppo 45.2 “Manutenzione e riparazione di autoveicoli” e alla categoria 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici);
  • Sezione H “Trasporto e magazzinaggio”, tutta la sezione;
  • Sezione I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, limitatamente alle categorie 56.10.2 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”, 56.10.3 “Gelaterie e pasticcerie”, 56.10.4 “Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti”, 56.10.5 “Ristorazione su treni e navi” e al gruppo 56.2 “Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione”;
  • Sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”, tutta la sezione;
  • Sezione L “Attività immobiliari”, limitatamente ai gruppi 68.1 “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” e 68.2 “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing;
  • Sezione M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, purché svolte in forma di impresa e non in forma libero-professionale, limitatamente al gruppo 69.2 “Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro” e alle divisioni 70 “Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale”, 71 “Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”, 72 “Ricerca scientifica e sviluppo”, 73 “Pubblicità e ricerche di mercato”, 74 “Altre attività professionali, scientifiche e tecniche”;
  • Sezione N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, limitatamente alle divisioni 77 “Attività di noleggio e leasing operativo”, 78 “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale”, 80 “Servizi di vigilanza e investigazione”, 81 “Attività di servizi per edifici e paesaggio”, 82 “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”;
  • Sezione P “Istruzione”, limitatamente alle attività dei gruppi 85.1 “Istruzione prescolastica” e 85.2 “Istruzione primaria”, 85.3 “ Istruzione secondaria” 85.5 “Altri servizi di istruzione”, purché svolte in forma di impresa,;
  • Sezione Q “sanità e assistenza sociale”, limitatamente alle attività delle divisioni 87 “Servizi di assistenza sociale residenziale” e 88 “Assistenza sociale non residenziale”, svolte in forma di impresa;
  • Sezione R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, tutta la sezione, svolte in forma di impresa;
  • Sezione S “Altre attività di servizi”, limitatamente ai gruppi 95.1 “Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni” e 95.2 “Riparazione di beni per uso personale per la casa”, 96.1 “Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia”, 96.2 “Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici,96.3 “Servizi di pompe funebri e attività connesse 96.4, “Servizi dei centri per il benessere fisico, purché svolta in forma in forma di impresa;

Sono escluse dalla possibilità di accedere alla cogaranzia del fondo regionale le imprese operanti, come attività principale, nelle sezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) non ricomprese in quelle sopra indicate)

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