n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di VIA del progetto di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, nuovo depuratore e nuova area di stoccaggio, in località Cassana pmi. Comune di Ferrara presentata da Petra Polimeri Srl. Presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III, l.r. n. 9/1999)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi (contenitori PET, HDPE, PP, scarti imballaggi in plastica), nuovo depuratore e nuova area di stoccaggio, in Localita' Cassana PMI in Comune di Ferrara proposto da Petra Polimeri s.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall’apposita Conferenza di Servizi, è realizzabile, nel rispetto della pianificazione regionale e comunale vigenti, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:
GENERALI DI STABILIMENTO
1. Dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica art.208 Dlgs 152/06, Allegato 2 e parte integrante del Provvedimento conclusivo di VIA.
2. Il gestore dovrà inviare ad ARPAE (SAC e ST) e Comune di Ferrara, 60gg prima dell'inizio dei lavori, un crono-programma dettagliato delle fasi realizzative dell'intervento, con particolare riferimento ai subentri e alla gestione degli impianti, nonché delle fasi produttive (attivazioni, conferimenti, ecc.).
3. L’attività produttiva dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali, igienico sanitari, danni o nocumento alcuno per l’ambiente e la popolazione.
4. Gli impianti e le strutture dovranno essere regolarmente sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta efficienza, secondo le eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco, SPSAL, INAIL e degli ulteriori organi di controllo, al fine di garantire la sicurezza per il Personale addetto e la popolazione residente.
5. Le schede di sicurezza indicative delle materie prime e di servizio / ausiliarie identificate quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dalla Ditta dovranno essere conformi al Regolamento CLP, e UNIPLAST riguardanti la cessazione della qualifica di rifiuto e tenute a disposizione degli organi di controllo.
6. Dovranno essere rispettate le condizioni all'esercizio di cui ai pareri espressi dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, o in essi richiamati, di cui all'Allegato A, al Rapporto di Impatto Ambientale, Allegato 1 e parte integrante della presente delibera.
7. Eventuali modifiche alla configurazione d'impianto così come valutata e approvata, anche a seguito dell'espressione di ulteriori pareri non ricompresi in questa procedura di Valutazione Impatto Ambientale (ad esempio, Vigili del Fuoco), dovranno essere oggetto di comunicazione da parte del Gestore, tesa alla verifica della necessità di assoggettare tali modifiche a ulteriori procedure in materia di VIA e/o modifiche all'Autorizzazione Unica art. 208 Dlgs 152/06.
RIFIUTI
8. Per i rifiuti sottoposti a trattamento/recupero in impianto si dovranno rispettare in particolare le seguenti condizioni di stoccaggio e relativi quantitativi:
- quantitativo annuale di rifiuti trattati 60000 t;
- quantitativo istantaneo di rifiuti stoccati 5000 t;
per le rimanenti caratteristiche impiantistiche, potenzialità, quantitativi, si approva il quadro contenuto nel rapporto ambientale.
9. Dovranno essere sempre mantenute separate le zone di stoccaggio dei rifiuti/MPS e prodotto vergine.
10. In nessun caso il deposito temporaneo e/o messa in riserva dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione o all’ambiente per la propria consistenza, aspetto, odore o altro che possa arrecare nocumento.
11. La Ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati per le varie fasi di gestione/smaltimento i rifiuti prodotti dall’attività lavorativa, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi DLgs 152/06 (parte IV) e s.m.i e conservarne copia presso lo stabilimento a disposizione dell’Organo di controllo.
12. Dovranno essere sempre presenti presso lo stabilimento i Registri di Carico/Scarico che dovranno essere tenuti secondo le modalità previste dal DLgs 152/06 (parte IV) e s.m.i. Dovrà essere altresì conservata presso lo stabilimento la copia dei formulari d’Identificazione dei Rifiuti ai sensi dello stesso Decreto, ovvero la documentazione SISTRI ove prevista.
13. I rifiuti pulverulenti dovranno essere stoccati in cassoni chiusi, onde evitarne la dispersione eolica.
14. Non dovranno mai essere stoccati rifiuti al disopra delle caditoie per le acque meteoriche, parimenti alle MPS, al fine di garantire il corretto funzionamento della rete fognaria e di impedire quindi ogni eventuale tracimazione al di fuori della rete di raccolta delle acque meteoriche.
15. Nelle piazzole individuate per la messa in riserva di rifiuti o MPS specifiche non potranno essere stoccati in alcun modo altre tipologie di materiali o rifiuti nemmeno in caso di deposito in attesa di selezione.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
16. Come anche attestato dal gestore dall'attività non si dovranno originare emissioni convogliate e/o diffuse ad eccezione della E20 ed E08 per la quale si ritengono congrui i limiti e sistemi di abbattimento proposti nel rapporto Ambientale. Per la E20 dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'Art. 269 comma 6 Dlgs 152/06 e smi (si ritiene congruo un periodo di 60 gg per la messa a regime). Per le eventuali emissioni eccezionali (incendi, rotture, surriscaldamenti, ecc.) il gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, del numero e durata, degli eventi incidentali che le abbiano originate entro 60 minuti dall'accaduto, inviando successivamente entro 15 gg una relazione sull'accaduto contenente anche i provvedimenti adottati per evitare il ripetersi dell'inconveniente.
17. Le emissioni E15 ed E16 precedentemente autorizzate ad AMP passano in gestione a Petra Polimeri che accetta incondizionatamente i limiti precedentemente imposti; per tali emissioni dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'Art. 269 comma 6 Dlgs 152/06 e smi.
SCARICHI IDRICI
18. Il nuovo quadro autorizzativo degli scarichi per quanto riguarda la parte prescrittiva rimane invariato rispetto al precedente autorizzato per la parte qualitativa/limiti, essendo la parte quantitativa già approvata dall'Ente gestore (del servizio idrico integrato). Il gestore dell'impianto dovrà eseguire un autocontrollo annuale per ogni scarico industriale, con la verifica di tutti i parametri previsti dal regolamento dell'Ente gestore del servizio idrico integrato.
19. Le superfici “pulite” dei piazzali e della viabilità individuate dall'istruttoria dovranno essere sempre mantenute tali, di conseguenza nella rete delle acque di seconda pioggia e agli scarichi S1 e S2 non dovranno essere convogliati reflui di diversa tipologia non essendo soggetti a limiti.
20. Dovranno essere assolutamente evitate diluizioni dei reflui di scarico con acque appositamente convogliate, nonché dovute a perdite da altre reti o condotti.
21. lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all.B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
− PC3 pozzetto campionamento
− PC4 pozzetto campionamento
22. dovranno essere contraddistinti in planimetria scarico finale in pubblica fognatura i seguenti punti:
− S1 scarico finale acque meteoriche da coperture e seconda pioggia
− S2 scarico finale acque meteoriche da coperture e seconda pioggia
− S3 scarico finale acque di processo, acque di prima pioggia dilavamento piazzali (nuova realizzazione)
− S4 scarico finale acque di processo, acque di prima pioggia dilavamento piazzali e reflui civili
− S5 scarico finale reflui civili
23. gli scarichi contraddistinti ai punti S1 e S2 - costituiti unicamente da acque meteoriche rispettivamente da coperture e seconde pioggia - dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche e devono rispettare i limiti indicati nella Tabella 3 All.5 Dlgs. 152/06 “Tabella scarico fognatura acque bianche” ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
− PC1
− PC2
24. la ditta entro 90 gg. dalla data di emissione dell’atto autorizzativo art.208 Dlgs 152/06 dovrà:
a) installare di una valvola di non ritorno nelle vasche di accumulo degli impianti di prima pioggia
b) identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1, PC2, PC3, PC4;
c) installare idoneo misuratore di portata sulla nuova linea di scarico S3. Ad installazione avvenuta si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Distretto di Ferrara;
25. la portata massima totale consentita di scarico giornaliero costante nelle 24 ore sarà pari a 4,3 l/s.
b) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, relativi alle diverse parti dell'impianto Petra Polimeri s.r.l. con note prot.6391 del 15/6/2016 assunto da ARPAE al PGFE/2016/6095 del 16/6/2016, prot.10916 del 11/10/2016 assunto da ARPAE al PGFE/2016/10775 del 12/10/2016;
c) di dare atto che è stato acquisito il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA – INRETE Distribuzione energia per gas e acqua prot. Hera Spa n.99947 del 8/9/2016 assunto da ARPAE al PGFE/2016/9622 del 13/9/2016;
d) di dare atto che è stato acquisito il parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara prot. 55378 del 14/9/2016 assunto da ARPAE al PGFE/2016/9838 del 16/9/2016;
e) di dare atto che i contenuti di pareri pervenuti sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi finale;
f) di dare atto che la Provincia di Ferrara non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 13 ottobre 2016, e non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, vigente alla data di avvio del procedimento;
g) di dare atto che i pareri pervenuti sono raccolti nell'Allegato A al Rapporto di Impatto Ambientale, Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale;
h) di dare atto che la SAC Ferrara di ARPAE ha rilasciato Autorizzazione Unica art. 208 del Dlgs 152/2006 smi relativa al progetto presentato dalla Petra Polimeri s.r.l., con Atto a firma del Responsabile SAC Ferrara, n. DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016; tale provvedimento costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera e ne è parte sostanziale e integrante; l'Allegato 2 contiene i seguenti allegati che ne costituiscono parte sostanziale e integrante: allegato A, allegato B, allegato C, allegato D, allegato E, tav. 1, tav. 2a, tav. 2b, tav. 3a, tav. 3b, tav 3c; tali allegati all'allegato 2, sono trasmessi su supporto informatico e saranno pubblicati sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
i) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 2.736,36, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato con bonifici effettuati a favore della Provincia di Ferrara nella giornata del 28/12/2015;
j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al SUAP del Comune di Ferrara, al fine dell'invio al proponente Petra Polimeri s.r.l. della presente deliberazione e dell'Autorizzazione Unica art.208 Dlgs 152/2006, per la quale il SUAP dovrà provvedere alla verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del proponente;
k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale), Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, AUSL Ferrara Dip. Sanità Pubblica, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, HERA SpA;
l) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
m) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
n) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.