n.123 del 03.05.2017 periodico (Parte Seconda)
Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2017 in Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” e s.m.i., ed in particolare l’art. 4 che demanda alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;
- il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- la propria deliberazione n. 540 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2016 in Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 2026 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2016 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010”;
- la determinazione dirigenziale n. 1198 dell'1 febbraio 2017 avente ad oggetto “L.R. 31 maggio 2002 n. 9 s.m.s. - Adozione ordinanza balneare n. 1/2017 per disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale dei Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2017 alla individuazione delle acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia–Romagna, così come disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. riportandole in un apposito elenco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto inoltre di dover procedere alla revisione delle ampiezze delle acque al confine tra i Comuni di Gatteo e Cesenatico, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, Bellaria- Igea Marina e Rimini, Rimini e Riccione, Riccione e Misano Adriatico per definire correttamente i confini comunali;
Evidenziato che tutte le acque superficiali marine o interne non presenti nel suddetto elenco sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione;
Rilevato che alcune delle acque a seguito delle risultanze delle analisi effettuate nel corso della stagione balneare 2016 e delle tre precedenti sono risultate di qualità scarsa o sufficiente oppure sono risultate declassate nell’ultima valutazione di qualità eseguita, è opportuno attuare per le stesse, come misura di gestione, un infittimento del calendario di campionamento passando da una frequenza trisettimanale ad una quindicinale;
Dato atto che, su richiesta dei Comuni, sono state inserite nel programma di monitoraggio quattro acque di nuova individuazione (acqua “Gatteo Nord” in Comune di Gatteo, acqua “Savignano” in Comune di Savignano sul Rubicone, acqua “Pedrera Grande Nord” in Comune di Bellaria-Igea Marina, acqua “Riccione-Rio Asse Sud” in Comune di Riccione), si stabilisce che il campionamento avvenga ogni due settimane anche per le succitate acque;
Ritenuto inoltre di individuare la durata della stagione balneare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;
Rilevato che:
- secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. la Regione deve promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione;
- in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo è compito dei Comuni assicurare che le informazioni sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
Considerato infine che sono inoltre competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sopra citate;
d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;
e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 3 aprile 2017 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Visti:
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 20922 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali e assegnazione funzionale di posizioni organizzative presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
- n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016 e n. 3 dell’11 gennaio 2017;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di individuare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2017 come riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 97 acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l'ampiezza e la classe di qualità;
2. di stabilire che nelle acque elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la balneazione è permanentemente vietata;
3. di dare atto che le acque superficiali marine o interne della Regione Emilia-Romagna che non sono comprese negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 sono da intendersi come non destinate alla balneazione;
4. di dare atto altresì che la stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti e, conseguentemente, le acque di cui all'Allegato 1 possono essere utilizzate per la balneazione, è compresa tra il 27 maggio ed il 30 settembre 2017;
5. di disporre che nel periodo di cui al precedente punto 4. vengano effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il protocollo di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire l’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;
6. di stabilire che nel periodo di cui al punto 4. venga inoltre effettuato secondo il calendario prefissato il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata ed organizzata la relativa sorveglianza sindromica secondo quanto indicato all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di assicurare una tempestiva informazione al pubblico sulle tematiche relative alla balneazione ed alla balneabilità delle acque tramite il sito web regionale www.arpae.it/balneazione gestito da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezione di Rimini;
8. di incaricare A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezione di Rimini - di aggiornare il Portale acque del Ministero della Salute con riferimento in particolare alle informazioni di cui agli Allegati E ed F del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010;
9. di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell’ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, da inviare, come da protocollo allegato (Allegato 3), al Ministero della Salute, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;
10. di inviare copia del presente atto al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;
11. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).