n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)
Ulteriori disposizioni organizzative per l'attuazione dell'OCDPC n. 872/2022 - Emergenza Ucraina. Concorso di altri enti alla gestione del sistema di accoglienza ed assistenza temporanee dei profughi provenienti dall'Ucraina
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
VISTI:
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
PREMESSO che dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 il territorio dell’Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell’Unione europea;
VISTI:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31/12/2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”;
- il D.L. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che prevede, all’art. 3, l’incremento di 5.000 posti nell’ambito della rete dei Centri Temporanei di Accoglienza (CAS) e l’attivazione di 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 870 del 2 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 4 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” che affida al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per il tramite delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 4 marzo 2022, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
DATO ATTO che l’OCDPC n. 872/2022 stabilisce, all’art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra l’altro:
- coordinare l’organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
- provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza;
- assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell’individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle medesime Prefetture, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale dei profughi;
- provvedere all’assistenza sanitaria e all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;
DATO ATTO, in particolare, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID-19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza;
DATO ATTO, altresì, che l’OCDPC n. 872/2022 dispone all’art. 4:
- comma 1, l’individuazione, da parte dei Commissari Delegati di “uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento”;
- comma 2, l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;
- comma 3, la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della Protezione civile, da parte dei Soggetti intestatari delle contabilità speciali per le attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza medesima
PRESO ATTO che la L.R. n. 1/2005 prevede:
- all’art. 8, comma 4, che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del competente organo statale, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti Locali e con gli Organi Statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza;
- all’art. 9, comma 3, che l'Agenzia Regionale di protezione civile, ridenominata ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 13/2015 “Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” di seguito, per brevità “Agenzia Regionale, cura l'istruttoria tecnica dei piani degli interventi e delle azioni necessari a fronteggiare e superare stati di emergenza, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;
PRESO ATTO, altresì, che:
- l’Agenzia Regionale ai sensi dell’art. 32 del suo Regolamento di organizzazione e contabilità, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1769/2006, come, da ultimo, modificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1023/2015, provvede direttamente allo svolgimento di tutte le attività amministrativo-contabili connesse con la gestione delle risorse finanziarie versate nelle Contabilità Speciali aperte o da aprirsi a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato dello Stato per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza di protezione civile in atto o future, ai sensi della normativa statale vigente in materia;
CONSIDERATO che:
- con l’acuirsi dell’emergenza umanitaria in atto si prefigurano scenari che vedranno un afflusso di persone in fuga dall’Ucraina sempre più massiccio e che, pertanto, si potrà rendere necessario ricorrere all’apporto operativo di più attori istituzionali privati e pubblici per assicurare un sistema diffuso di accoglienza ed assistenza temporanee;
- il ricorso a soluzioni alloggiative ed assistenziali temporanee può avvenire a seguito sia di iniziative che potrebbero essere intraprese dagli Enti locali sia di specifiche esigenze che potrebbero essere rappresentate dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nelle more dell’individuazione, a carico di questi ultimi soggetti, delle soluzioni di accoglienza nel quadro del piano di distribuzione nazionale, tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione;
DATO ATTO che ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, dell’OCDPC n. 872/2022:
- con successivi atti del sottoscritto Commissario Delegato saranno, pertanto, individuati quali Soggetti Attuatori gli Enti Locali che, a supporto della gestione commissariale, si dovessero fare promotori di soluzioni alloggiative ed assistenziali temporanee;
- con proprio Decreto n. 23/2022 sono già stati individuati i primi Soggetti Attuatori nei Servizi dell’Agenzia Regionale rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali, per le attività e gli interventi di protezione civile che l’Agenzia regionale assicura, in base alla normativa regionale sopra richiamata, in situazioni di crisi e di emergenza;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’OCDPC n. 872/2022 agli oneri connessi alle attività e agli interventi posti in essere dai Commissari Delegati per quanto di loro competenza e dai Soggetti Attuatori da loro individuati si provvede a valere sulle risorse finanziarie statali di cui all’art. 6 dell’Ordinanza medesima;
- tali risorse finanziarie potranno essere trasferite sulle Contabilità Speciali intestate ai Commissari Delegati solo a seguito della rendicontazione degli oneri sostenuti, da trasmettersi al Dipartimento della protezione civile con le modalità previste all’. 4, comma 3, dell’OCDC n. 872/2022, salvo eventuali anticipazioni delle stesse ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza medesima;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, nelle more del trasferimento delle risorse statali sulla Contabilità Speciale aperta per l’emergenza Ucraina ed intestata al sottoscritto Commissario Delegato, agli oneri che si andranno a sostenere per l’accoglienza ed assistenza temporanee che dovesse essere assicurata anche dagli Enti Locali si potrà far fronte con le risorse iscritte negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia regionale, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla suddetta Contabilità Speciale;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”, ed in particolare il relativo allegato D;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
DATO ATTO dei pareri allegati;
decreta
1. di assicurare, ai sensi dell’art.3, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022, in un’ottica di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;
2. di stabilire che, in caso di specifiche esigenze ricomprese tra le attività di cui all’art. 2 comma 1 dell’Ocdpc n. 872/2022, rappresentate al sottoscritto da parte delle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e/o da altri Enti all’interno dei centri di coordinamento attivati ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Ocdpc n. 872/2022, con successivi decreti potranno essere individuati quali Soggetti Attuatori gli Enti Locali che si faranno promotori di iniziative volte ad assicurare soluzioni alloggiative ed assistenziali temporanee rendicontabili ai sensi dell’art. 4 comma 3 della citata Ocdpc n.872/2022;
3. di evidenziare che alla copertura degli oneri finanziari si potrà provvedere, nelle more del trasferimento delle risorse statali sulla Contabilità Speciale aperta per l’emergenza Ucraina ed intestata al sottoscritto Commissario Delegato, con le risorse iscritte negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla suddetta Contabilità Speciale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza” ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..