SUPPLEMENTO SPECIALE n. 124 del 19.04.2012

Relazione

Con la presente legge si vuole dare completa attuazione alla riforma dei Consorzi di bonifica, già avviata con la L.R. 24 aprile 2009, n. 5, con la quale si è provveduto a riordinare i comprensori di bonifica, riducendo il numero dei Consorzi da quindici di primo grado a otto e da due di secondo grado a uno, e proseguita con la L.R. 12 febbraio 2010, n. 5, di modificazione della L.R. 2 agosto 1984, n. 42, con la quale si è riformato il sistema elettorale dei Consorzi stessi, con l’elezione dei nuovi organi di amministrazione. Di seguito, sinteticamente, si illustrano i principali punti dell’arti­colato. 

L’art. 1 del presente progetto di legge introduce diposizioni in materia di utilizzo delle risorse idriche e delle reti di bonifica; in particolare prevede il perseguimento della razionale gestione delle reti e dei corsi d’acqua naturali e artificiali in funzione dell’effettiva funzione svolta, ai fini anche del risparmio della risorsa idrica a fini irrigui. 

L’art. 2, che disciplina l’utilizzo razionale delle risorse idriche e delle reti di bonifica, dispone al comma 1 che nelle aree ove il gestore del servizio idrico integrato svolga l’attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, gli immobili non possano essere soggetti anche al contributo di bonifica per la medesima funzione. Il comma 2 prevede che chiunque utilizzi i canali consortili come recapito di scarichi, debba contribuire alle spese sostenute dal Consorzio sulla base della portata scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico per il vantaggio derivante al sistema fognario dalle opere di bonifica presenti. Il comma 3 stabilisce che tale contributo venga determinato dal Consorzio sulla base di criteri stabiliti dalla Regione con apposito regolamento. Il comma 4 prevede che qualora per determinati immobili permanga sia il contributo di bonifica che la tariffa, il gestore del servizio e il Consorzio di bonifica si accordino per la riscossione unitaria delle somme dovute. Il comma 5 dispone che in presenza di particolari configurazioni delle reti i soggetti gestori possano accordarsi per determinare una diversa gestione delle reti stesse, previa approvazione dell’accordo da parte della Giunta. Al comma 6 è previsto che i canali consortili possono venire utilizzati come vettore di acqua concessa ad altri utenti per utilizzi diversi da quello irriguo, previo parere del Consorzio. Il comma 7 stabilisce che la Regione, con proprio regolamento, individui i criteri per la determinazione del canone per l’utilizzo dei canali di bonifica come vettori di acqua. 

L’art. 3 specifica che la contribuenza derivante dal comprensorio montano debba venire destinata, da parte del Consorzio, alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica situati negli stessi territori montani. 

L’art. 4 introduce alcune disposizioni circa il contributo di bonifica, che deve essere pagato dai proprietari dei beni immobili rientranti nei comprensori di bonifica e che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere di bonifica. Il beneficio viene definito dal piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile. Il piano di classifica è elaborato ed approvato dal Consorzio di bonifica, sulla base di criteri deliberati dalla Giunta regionale, previo parere di quest’ultima sulla congruità del Piano ai criteri. L’ammontare del contributo consortile viene determinato dal Consorzio in proporzione alle diverse tipologie di beneficio e secondo i parametri previsti dal piano di classifica. I contributi consortili che non raggiungono la soglia di economicità, fissata dalla Giunta regionale, non vengono riscossi annualmente ma periodicamente, quando raggiungono tale soglia.

E’ prevista l’istituzione, da parte della Giunta, di una Commissione tecnica, composta da esperti regionali, dei Consorzi, del Gestore, del Regolatore del servizio idrico integrato e delle categorie economiche, con il compito di supportarla ai fini dell’approvazione dei Piani di classifica. 

L’art. 5 modifica il comma 3 dell’art. 15 della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 prevedendo che qualora i Sindaci nominati all’interno del Consiglio di amministrazione dei Consorzi decadano, il Consorzio provvede a riconvocare i Comuni per la loro sostituzione.

L’art. 6 in via transitoria prevede che nei centri urbani, dove l’attività per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche sia svolta prevalentemente dal gestore del servizio idrico integrato, il contributo di bonifica è comunque dovuto al Consorzio sino alla determinazione del contributo di utilizzo della rete consortile e della sua corresponsione da parte del gestore del Servizio idrico al Consorzio.

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