n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione preventiva ai sensi art.49 DPR 753/80 per la realizzazione di pensiline ombreggianti e teli rimovibili per la copertura di 18 posti auto privati in Via Enrico Mattei, 84/11 in comune di Bologna nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, la realizzazione di pensiline ombreggianti a teli rimovibili per la copertura di 18 posti auto privati siti nel cortile di proprietà dell’immobile in Via Enrico Mattei n. 84/11, in comune di Bologna, nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, ad una distanza ridotta rispetto a quella prescritta dall’art. 49 del DPR 753/80, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica, e Sistemi di Mobilità ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:
- 2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
- 2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
- 2.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire inoltre quanto segue:
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qual’ora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.