n.54 del 01.03.2023 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 e 31 - F.Lli Galloni S.p.A - Domande 26/11/2015 e 30/3/2022 di rinnovo e variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Langhirano (PR), loc. Via Roma. Rinnovo concessione di derivazione. Proc. PR00A0161. SINADOC 20206
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione: 1. di assentire all’azienda F.lli Galloni S.p.A, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 00145840344, il rinnovo e la variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR00A0161, rilasciata con Atto del Dirigente del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma adottato con numero 17325 in data 17/11/2005 e successivo rinnovo con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n.5357 del 24/4/2012, ai sensi dell’art. 27 e 31, r.r. 41/2001,in Comune di Langhirano (PR), per un prelievo di mc 30000 annui e portata massima di 4 l/sec, con le caratteristiche descritte nel disciplinare d’ uso, parte integrante del presente atto che sostituisce e annulla tutti i precedenti:
2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-730 del 15/2/2023 (omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2032.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)