n.279 del 18.10.2017 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di VIA relativo al progetto di sviluppo della rete di teleriscaldamento a servizio della città di Piacenza nel comune di Piacenza (PC), proposto da IREN Energia S.p.A.. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. n. 9/1999)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza della ditta Iren Energia S.p.a. relativa al progetto di sviluppo della rete di teleriscaldamento a servizio della città di Piacenza, poiché l'intervento previsto, secondo gli esiti dell'apposita conferenza di servizi conclusasi il giorno 16 maggio 2017, è nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile l'attuazione del progetto di cui al precedente punto “a)” a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate al capitolo “4 CONCLUSIONI” del Rapporto Ambientale, che costituisce l'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (l’Allegato 1 è trasmesso su supporto informativo e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna in quanto di notevoli dimensioni), come di seguito riportate:
1. le modalità di esecuzione delle opere di scavo e di ripristino del manto stradale e le modalità di avanzamento del cantiere stradale in ordine alla viabilità interessata dovranno essere concordate con il Comune di Piacenza;
2. al fine di apprezzare l’efficacia del progetto in termini energetici e di risparmio di combustibili fossili, il proponente dovrà produrre annualmente una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni su foglio di calcolo:
▪ la potenza massima giornaliera fornita alla rete di teleriscaldamento per tutti i giorni dell’anno;
▪ l’energia giornaliera ceduta alla rete di teleriscaldamento per tutti i giorni dell’anno;
▪ l’energia consumata dalle utenze nell’arco dell’anno;
▪ l’energia giornaliera fornita alla rete derivante dalla centrale termoelettrica di Piacenza in tutti i giorni dell’anno;
▪ l’energia giornaliera fornita alla rete derivante dal termovalorizzatore dei rifiuti di Piacenza in tutti i giorni dell’anno;
▪ le ore di funzionamento e l’energia giornaliera fornita alla rete dalle caldaie ausiliarie nonché i consumi di metano delle medesime per tutti i giorni dell’anno;
▪ l’indicazione delle potenze termiche degli impianti delle utenze progressivamente allacciate alla rete di teleriscaldamento e la tipologia dei combustibili precedentemente utilizzati, fornendone la loro localizzazione (indicazione toponomastica);
▪ una stima dell’efficienza energetica complessiva di generazione delle caldaie ausiliarie e di distribuzione della rete;
▪ una stima del risparmio energetico complessivo rispetto allo scenario attuale (2015);
detta relazione dovrà essere trasmessa per almeno i prossimi dieci anni e, comunque, fino alla saturazione della disponibilità termica messa a disposizione dal sistema teleriscaldamento-termovalorizzatore. Trascorso detto termine il proponente dovrà in ogni caso, conservare, a disposizione degli organi competenti al controllo, tali informazioni che dovranno far parte del piano di monitoraggio e controllo;
3. durante l'esecuzione dei lavori, si dovrà necessariamente procedere con una attività di monitoraggio continua mediante assistenza archeologica in corso d'opera per tutto l'intervento in questione. Nelle tratte che, in sede di scavo, non presentino particolari problematiche di tutela archeologica, l'intervento dell'archeologo, in accordo con un funzionario di zona della Soprintendenza, potrà limitarsi alla lettura delle sezioni esposte con relativa documentazione grafica e fotografica;
4. in caso di rinvenimenti archeologici più consistenti si dovrà procedere con l'indagine stratigrafica che dovrà comprendere un'accurata documentazione e tutte le operazioni funzionali alla conservazione dei materiali (lavaggio, stoccaggio ed eventuale ulteriori attività cponoscitive); particolare attenzione dovrà essere prestata ai punti di attraversamento (strade, ferrovie, corsi d'acqua) dove, prima di ricorrere al microtunnelling si dovrà procedere ad una verifica archeologica preliminare nel punto di entrata e di uscita della testa fresante al fine di evitare danni a beni archeologici eventualmente sepolti e di non compromettere la conoscenza dei depositi archeologici potenzialmente presenti in quei punti;
5. il rifiuto costituito da “terre e rocce da scavo”; dovrà essere conferito a centri autorizzati che possano effettuare, oltre alla messa in riserva (R13), anche attività di recupero e/o trattamento finalizzato all’effettivo recupero; il proponente, preventivamente ai conferimenti, dovrà comunicare ad Arpae le ditte individuate e trasmettere copia dei rispettivi titoli abilitativi all’esercizio dell’attività;
6. si ritiene necessario prescrivere che vengano effettuati autocontrolli con le seguenti modalità:
▪ autocontrolli con frequenza almeno semestrale per le emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 miranti alla determinazione della portata e degli ossidi di azoto;
▪ autocontrolli almeno biennali per le emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 miranti alla determinazione della portata, degli ossidi di zolfo, del materiale particellare e del monossido di carbonio;
▪ entro un anno dall’adozione della pronuncia di VIA, al fine di poter confrontare i livelli emissivi delle caldaie generanti le emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 con i fattori di emissione EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 almeno un autocontrollo mirante alla determinazione dei metalli pesanti, dei COV non metanici e metanici (espressi come Ctot), delle PCDD/PCDF e degli IPA;
resta, ovviamente, fermo quanto prescritto dall’art. 294 del D.Lgs. 152/06 in merito alla necessità di controlli in continuo relativamente al rendimento di combustione;
7. entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere presentata una relazione riportante una stima del bilancio emissivo riportante le emissioni annuali prodotte dalle caldaie ausiliarie e quelle risparmiate per effetto dell’allaccio delle utenze alla rete;
8. qualora la relazione di cui sopra dovesse evidenziare incrementi nella stima delle emissione annue, o comunque dovesse prospettarsi la cessazione di fornitura di calore da parte della centrale Levante e/o del termovalorizzatore, dovrà essere presentato un programma di riduzione delle emissioni delle caldaie ausiliarie, in particolare degli ossidi di azoto (inquinante che costituisce un precursore per il PM10). Tenuto conto che le caldaie in esercizio risultano essere entrate a regime nel 2010, si ritiene che il progetto di miglioramento emissivo dovrà ridurre progressivamente le emissioni di ossidi di azoto a concentrazioni inferiori od uguali a 100 mg/Nm3, limite che già vale per i grandi impianti di combustione (tra i quali, però, le caldaie ausiliarie non rientrano avendo una potenza complessiva inferiore a 50 MWt) e che rappresenta anche il valore che dovranno rispettare i nuovi impianti termici medi in base a quanto indicato dalla direttiva 2015/2193/UE;
9. indipendentemente dal bilancio emissivo da produrre, e pur non essendo le caldaie ausiliarie impianti termici civili, in quanto destinate alla produzione di servizi, visti anche i certificati di analisi forniti a suo tempo dal gestore relativamente alla messa a regime dei propri impianti, si ritiene di modificare i limiti di emissione degli ossidi di azoto attualmente vigenti, anticipando le scadenze temporali che saranno fissate con il recepimento della direttiva 2015/2193/UE per gli impianti esistenti nonché quelle proposte dall’Azienda, stabilendo un limite pari a 200 mg/Nm3 da rispettarsi entro 90 giorni dalla emissione della pronuncia di compatibilità ambientale;
10. le valutazioni effettuate nel paragrafo 2.B e 3.B e le prescrizioni dettate nei paragrafi 2.C 3.C del rapporto ambientale, allegato 1 parte sostanziale e integrante della presente delibera, si riferiscono al solo caso di funzionamento con calore fornito dal termovalorizzatore (ed ovviamente dalla centrale Levante), pertanto le valutazioni e le prescrizioni circa la compatibilità degli interventi cesseranno la loro efficacia nel caso in cui il termovalorizzatore non risultasse più compatibile con gli strumenti di pianificazione, in particolare con il PRGR ed il PSC;
11. dovrà essere attuato il piano di monitoraggio e controllo di cui al punto 3.C.1 del rapporto ambientale, allegato 1 parte sostanziale e integrante della presente delibera;
c. di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’ Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
d. di dare atto che ARPAE, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale con determina DET-AMB-2017-3837 del 20/7/2017; tale autorizzazione costituisce l’ Allegato 2 (l’Allegato 2 è trasmesso su supporto informativo e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna in quanto di notevoli dimensioni) ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
e. di dare atto che il Comune di Piacenza ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al titolo edilizio, al parere sull’impatto ambientale, sulla manomissione del suolo pubblico ed interferenza alla viabilità comunale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
f. di dare atto che la Provincia di Piacenza, ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al parere sull’impatto ambientale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
g. di dare atto che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio con atto n. 1725 del 19.02.2016 acquisito da ARPAE con prot.n. 1933 del 02/03/2016, riportato all’ Allegato 3 (l’Allegato 3 è trasmesso su supporto informativo e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna in quanto di notevoli dimensioni) della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale; tale parere è stata fatto proprio dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva; non avendo partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
h. di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni e gli atti di assenso che vengono rilasciate nell'ambito della conferenza di servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;
i. di dare atto che, in conformità all'art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di sviluppo della rete di teleriscaldamento a servizio della città di Piacenza proposto dalla ditta Iren Energia S.p.A., deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
j. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla ditta proponente Iren Energia S.p.A.;
k. di trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n.9 e s.m.i., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, al Comune di Piacenza, alla Arpae di Piacenza, all'Ausl di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza, alla R.F.I Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., alla S.A.T.A.P. S.p.A., alla SNAM Rete Gas ed alla Edipower S.p.A.;
l. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;
m. di pubblicare il presente atto sul sito Web della Regione Emilia-Romagna.