n.7 del 19.01.2022 periodico (Parte Seconda)

Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Crociletto - II Fase attuativa, nel territorio dei comuni di Polesine Zibello e Roccabianca (PR), proposto dalla società MARSICOM S.R.L.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 23 settembre 2021 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione del “Piano di coltivazione e sistemazione finale dell’Ambito estrattivo - Crociletto - II Fase attuativa” proposto da Marsicom S.r.l. localizzato nel territorio del Comune di Polesine Zibello (PR) e del Comune di Roccabianca (PR) costituito dalla determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018;

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. prima dell’inizio dei lavori di escavazione, dovranno essere prodotte le tavole con esplicita evidenza della larghezza arginale in sommità (metri lineari 3,50);

2. prima dell’inizio dei lavori di escavazione, occorre evidenziare, anche con specifica sezione, il corpo arginale stesso e la recinzione compresa la caratteristica della protezione perimetrale a tutela dell’area umida e della sicurezza, al fine di garantire l’inaccessibilità del sito (altezza minima 2,50 opportunamente fissata al suolo). Per tali aspetti, si chiede una recinzione che risponda a tutti i requisiti di stabilità e sicurezza; si dovrà dare evidenza della percorribilità su tutto il perimetro arginale di cava compreso il tratto già oggetto di precedente escavazione, pertanto, l’arginatura con ampiezza di metri linea 3,5 in sommità dovrà essere prevista anche in quell’area;

3. la transitabilità dell’argine per le necessarie opere di manutenzione dovrà essere sempre garantita al Consorzio della Bonifica Parmense e ciò significa che lungo l’intero corpo arginale (sponde comprese) non potranno essere messe a dimora piantumazioni alcune, compresa l’area già oggetto di escavazione;

4. prima dell’inizio dei lavori di escavazione, dovrà essere prodotta la tavola riguardante esclusivamente i percorsi e gli accessi di carrabilità arginale;

5. il progetto prevede una sola tubazione di derivazione e in merito occorrerà, durante il periodo di escavazione, approfondire, con studio idrologico/idraulico, il funzionamento della vasca di laminazione ed i volumi in gioco in funzione dei livelli di falda;

6. si richiede l’elettrificazione della paratoia;

7. l’ampliamento di sezione del Cavo Cavour, interessato dalle opere di riprofilatura e di presa del manufatto di derivazione della cassa, dovrà essere iscritto al demanio acque pubbliche con servitù, così come tutta l’area di cava;

8. risulta necessaria la stipula di apposito accordo, prima del completamento delle attività di escavazione, tra Consorzio della Bonifica Parmense e Comune di Polesine Zibello, in merito alla futura gestione dell’area;

9. si ritiene necessario porre la massima attenzione alla gestione del materiale derivante dalla riprofilatura del Cavo Cavour;

10. per quanto riguarda le acque del laghetto di cava post ripristino, si ritiene che esse vadano sottoposte allo stesso tipo di monitoraggio riservato alle acque sotterranee per escludere fenomeni di contaminazione a lungo termine dovuto al contatto con le acque esondate del Cavo Cavour o al trasferimento da materiale depositato in seguito a fenomeni di piena. Inoltre, si prescrive che i set analitici da utilizzare siano quelli del d.lgs. 152/2006 (Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta, Tabella 2) e del d.lgs. 31/2001 (potabilità delle acque erogate a consumo umano), integrati, al fine di corrispondere al set i parametri previsto dall’ex classe C3 e C4 di cui al DPR 236/88;

lo svolgimento del monitoraggio deve essere articolato in monitoraggio ordinario (indipendente da fenomeni di piena e derivazione controllata) e monitoraggio straordinario, così articolati:

a. il periodo di campionamento ordinario deve corrispondere a stagionalità in cui è possibile reperire una quantità sufficiente di acqua di falda nel lago di cava, ad esempio nelle stagioni invernale o primaverile;

b. il periodo di campionamento straordinario deve corrispondere al mese successivo all’avvenuta derivazione controllata del Cavo Cavour;

c. il monitoraggio ordinario prevede una campagna ante operam, ad avvenuto ripristino; una campagna entro i due anni successivi ad un fenomeno di piena e derivazione controllata del Cavo Cavour;

d. in assenza di eventi di derivazione controllata andranno comunque effettuate 2 campagne di monitoraggio ordinario dopo 3 anni e 6 anni dall’avvenuto ripristino;

e. il monitoraggio straordinario prevede una campagna coincidente con un eventuale collaudo dell’opera idraulica e relativa derivazione controllata, da effettuare nel mese successivo al collaudo/esondazione; una campagna entro il mese successivo per ogni evento di piena con derivazione controllata;

f. il periodo minimo di monitoraggio, comprensivo di ordinario e straordinario, è di 10 anni, laddove, in assenza di fenomeni di piena ed utilizzo dell’opera idraulica nei 10 anni previsti, si intende invece esaurito dopo 6 anni dall’avvenuto ripristino come da punto;

g. eventuali cambi di titolarità relativi al lago di cava post ripristino, relativi alla proprietà o alla gestione dello stesso, mantengono inalterati gli obblighi di cui sopra;

11. relativamente alla possibilità di transito della fauna minore, occorre prevedere adeguati passaggi nelle recinzioni lungo tutto il perimetro della cava per consentire alla piccola fauna di transitare liberamente e contemporaneamente precludere l’accessibilità a persone estranee alle attività;

12. si prescrive il rispetto di quanto disposto dall’art. 90 del d.lgs. 42/2004;

13. relativamente alla matrice rumore, si prescrive l’effettuazione di misurazioni fonometriche dei livelli di immissione sonora da effettuarsi periodicamente in prossimità dei ricettori individuati (da R1 a R7) nella relazione, durante le fasi di lavorazione più impattanti, vale a dire nelle condizioni in cui il fronte di scavo procede in prossimità dei ricettori stessi con bassa profondità di scavo. Qualora le misurazioni fonometriche non evidenzino criticità sarà sufficiente una sola rilevazione per ogni ricettore, alle condizioni di esercizio sopra descritte;

14. relativamente all’impatto dei mezzi di trasporto della risorsa sulla viabilità esterna alla cava, fermo restando i limiti di portata di “Ponte Verdi”, la SP 59 di Diolo, a causa dei maggiori transiti, richiederà interventi di manutenzione più ravvicinati nel tempo nel tratto compreso tra l’uscita della cava e la SP 10 “Di Cremona”. Pertanto, si ritiene necessario che il proponente, a cui sarà rilasciata apposita concessione da parte della Provincia di Parma, successivamente alla chiusura della presente procedura, si impegni ad effettuare i ripristini della pavimentazione in tale tratto di circa 2 km, con stipula di apposita fidejussione. In particolare, come meglio dettagliato dallo stesso Ente nel corso della seduta conclusiva di CdS del 23 settembre 2021, è stato specificato che, prima dell’inizio dell’attività, a fronte di una verifica congiunta dello stato di consistenza della viabilità interessata, saranno indicate le più specifiche modalità operative;

15. si prescrive di realizzare il recupero naturalistico dell’area di cava;

16. dovrà essere trasmessa ad Arpae SAC di Parma ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, entro trenta (30) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di competenza a:

1. Consorzio della Bonifica Parmense;

2. Consorzio della Bonifica Parmense;

3. Consorzio della Bonifica Parmense;

4. Consorzio della Bonifica Parmense;

5. Consorzio della Bonifica Parmense;

6. Consorzio della Bonifica Parmense;

7. Consorzio della Bonifica Parmense;

8. Consorzio della Bonifica Parmense;

9. Arpae Parma e Consorzio della Bonifica Parmense;

10. Arpae Parma;

11. Comune di Polesine Zibello;

12. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

13. Arpae Parma;

14. Provincia di Parma;

15. Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna;

16. Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale;

d) di dare atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e alla gestione del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 23 febbraio 2021 e che costituisce l’Allegato 1;

2. Autorizzazione all’attività di cava rilasciata dal Comune di Polesine Zibello con atto n. 1 del 26 ottobre2021 ai sensi della l.r. 17/1991 e che costituisce l’Allegato 2;

3. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determinazione del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma n. DET-AMB-2021-4724 del 23/9/2021 che costituisce l’Allegato 3;

4. Pre Valutazione di incidenza formulata dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota del 16 settembre 2021, n. Prot. 870078 che costituisce l’Allegato 4;

e) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli Enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

f) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;

g) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in cinque (5) anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

h) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Marsicom S.r.l.;

i) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: Arpae SAC Parma, Provincia di Parma, Comune di Polesine Zibello, Comune di Roccabianca, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, Servizio Sicurezza del Territorio e Protezione Civile- Parma, AUSL e Consorzio della Bonifica Parmense;

j) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

k) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

l) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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