n.190 del 21.12.2011 periodico (Parte Seconda)

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nell'ultima decade di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010. Assegnazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie a copertura dei contributi ai soggetti privati ed attività produttive danneggiati. (O.P.C.M. n. 3850/2010 e O.P.C.M. n. 3904/2010)

IL PRESIDENTE

in qualità di Commissario delegato

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile”;

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Premesso che:

- nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 i territori di alcune Regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, sono stati colpiti da un’eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipitazioni superiori ala media stagionale che hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale, interruzioni di collegamenti viari, fenomeni di disseto idraulico ed idrogeologico, con conseguenti danni a strutture pubbliche e private e di difesa della costa;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, pubblicato nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 2010, è stato dichiarato, per gli eventi in parola, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010 prorogato sino al 31 dicembre 2011 con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2011;

- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, pubblicata nella G.U. n. 50 del 2 marzo 2010, i Presidenti delle Regioni interessate sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza di cui trattasi per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con il compito, tra gli altri, di provvedere, previa individuazione delle provincie e dei comuni colpiti da tali eventi, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi a tal fine necessari;

- per l’attuazione dell’ordinanza n. 3850/2010 è stata stanziata la somma di Euro 20.000.000,00 ripartita tra le Regioni interessate, di cui una quota di Euro 3.000.000,00 è stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna, per il cui impiego è stata aperta ai sensi dell’art. 10, comma 4, dell’ordinanza medesima, apposita contabilità speciale n. 5418, intestata allo scrivente in qualità di Commissario delegato;

Preso atto che la citata ordinanza 3850/10, in particolare agli artt. 4, 5 e 6, autorizza i Commissari delegati ad erogare alle attività produttive e ad altri soggetti privati contributi per i danni subiti in conseguenza degli eventi in parola;

Richiamato il proprio decreto n. 140 dell’11 giugno 2010, pubblicato nel BURER n. 81 del 18 giugno 2010, con cui è stato approvato il “Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 – OPCM 3850/2010”;

Dato atto che il Piano:

- al Capitolo 12 riporta la direttiva, di seguito denominata direttiva commissariale, disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiati dagli eventi in parola;

- al Capitolo 14 quantifica, a valere sulla somma complessiva di Euro 3.000.000,00, in Euro 500.000,00 la somma destinata alla copertura dei contributi di cui sopra;

Dato atto, inoltre, che la direttiva commissariale alla lett. A.7 prevede:

- che l’assegnazione dei contributi è disposta secondo le seguenti quattro classi di priorità:

a) unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario distrutta o totalmente inagibile;

b) unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo; unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo; beni mobili strumentali all’esercizio di una attività produttiva;

c) sospensione dell’attività produttiva;

d) beni mobili registrati strumentali all’esercizio di una attività produttiva;

- che l’ammissibilità a contributo di tutte o di una sola parte di tali classi nonché la determinazione della percentuale finanziabile per ciascuna tipologia di danno - che dipendono dal rapporto tra l’importo complessivo dei danni ammissibili e le risorse finanziarie disponibili – sono rinviate ad un apposito decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato, previo esame del Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale n. 106 del 13 maggio 2010;

- che la concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione, per le spese di trasloco e deposito arredi e per la sospensione dell’attività produttiva di cui alle lett. B.6, B.7 della direttiva medesima prescinde dalle classi di priorità di cui sopra;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2010, ed in particolare, l’art. 9 il quale, a modifica dell’art. 5 dell’ ordinanza n. 3850/2010, prevede nuovi criteri di assegnazione dei contributi ai privati per l’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile;

Richiamato il proprio decreto n. 9 del 24 gennaio 2011 pubblicato sul BURER n. 21 del 7 febbraio 2011, con cui in attuazione all’art. 9 dell’OPCM 3904/2010, su proposta del Comitato istituzionale riunitosi il 15 dicembre 2010, si è stabilito:

- di procedere, sulla base dei nuovi parametri fissati nell’ordinanza 3904/2010, in via prioritaria ed eventualmente, in base anche al numero di domande, in via esclusiva al finanziamento della sola classe di priorità a) di cui alla lett. A.7 della direttiva commissariale riguardante le abitazioni principali dei proprietari distrutte o totalmente inagibili e di equiparare a tali abitazioni quelle distrutte o totalmente inagibili costituenti abitazione principale del terzo, ferma restando la concessione del contributo – qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale – limitatamente ad una sola unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile del proprietario costituente abitazione principale del terzo;

- di finanziare le altre classi di priorità b), c) e d) di cui alla direttiva commissariale nel solo caso in cui residuassero a tal fine risorse finanziarie in misura proporzionale ai limiti percentuali ed entro i massimali ivi indicati;

- la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative all’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile ai sensi delle nuove disposizioni;

Preso atto che il Comitato istituzionale nella seduta del 15 dicembre 2010 ha, altresì, proposto di riconoscere per le abitazione principali distrutte o totalmente inagibili (classe di priorità a)) la stessa percentuale, ivi compresa quella per la eventuale demolizione, riconosciuta per le abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale nel mese di aprile 2009 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835/2009, come modificata ed integrata dalla già citata ordinanza n. 3904/2010;

Evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva commissariale, i Comuni provvedono all’istruttoria delle domande di contributo presentate ed a trasmettere i relativi elenchi riepilogativi preliminari all’Agenzia regionale di protezione civile;

Preso atto che:

- i Comuni interessati, all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo da essi espletata e della successiva verifica amministrativa a campione effettuata dall’Agenzia regionale di protezione civile, hanno trasmesso a quest’ultima gli elenchi riepilogativi definitivi, da cui risultano n. 38 domande ascrivibili alle classi di priorità a), b) e c) ed ammissibili a contributo per un importo complessivo di Euro755.560,16;

- dai suddetti elenchi risulta ascrivibile alla classe di priorità a) una sola domanda di contributo per abitazione principale del proprietario totalmente inagibile;

- dagli elenchi in parola nessuna domanda risulta ascrivibile alla classe d);

Preso atto che:

- il rapporto tra l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili pari ad €. 500.000,00 e l’ammontare dei danni relativi alle 38 domande ammissibili a contributo consente il riconoscimento della percentuale del 70,4% per la classe di priorità a) - già riconosciuta per la stessa tipologia di danno connessa agli eventi calamitosi dell’aprile 2009 di cui alla citata ordinanza 3835/09 - nonché delle percentuali massime stabilite nella direttiva commissariale per le classi di priorità b) e c), fermi le franchigie ed i massimali ivi previsti;

- pertanto, i contributi da assegnare a valere sulla somma complessiva di Euro 500.000,00, calcolati secondo le modalità previste dalla direttiva commissariale, detratti la franchigia e, ove presenti, gli indennizzi assicurativi, ammontano a complessivi €. 408.249,69.

Ritenuto, quindi, di dovere procedere al riparto della suddetta somma ed all’assegnazione pro quota della stessa ai Comuni specificati nel dispositivo del presente atto, a copertura dei contributi in parola;

Evidenziato che il presente decreto va trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 10/2011;

Dato atto del parere allegato

decreta:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare ai seguenti Comuni dell’Emilia-Romagna, colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici dell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e primi giorni del mese di gennaio 2010, un finanziamento complessivo di Euro 408.249,69 come di seguito ripartito a copertura dei contributi spettanti ai soggetti privati ed attività produttive danneggiati ai sensi della direttiva approvata con decreto commissariale n. 140/2010 così come modificata con successivo decreto commissariale n. 9/2011 e più precisamente:

- Comuni in provincia di Forlì Cesena: Bagno di Romagna Euro 28.374,78; Sogliano al Rubicone Euro 20.135,06 - Sub totale Euro 48.509,84.

- Comuni in provincia di Modena: Campogalliano € 3.939,57; Bomporto Euro 3.334,93; Frassinoro Euro 116.722,61; Modena Euro 74.699,34; Pavullo del Frignano Euro 1.646,50; Ravarino Euro 835,11; Sestola Euro 1.855,00 - Sub totale Euro 203.033,06.

- Comuni in provincia di Piacenza: BobbioEuro 6.233,12; Pecorara € 4.746,64 - Sub totaleEuro 10.979,76.

- Comuni in provincia di Parma: Bardi Euro 6.905,00; Berceto Euro 4.139,32; Compiano Euro 6.460,52; Pellegrino Parmense Euro 3.749,20; Salsomaggiore Euro 9.115,12; Sissa Euro 29.176,04; Terenzo Euro 30.000,00 - Sub totale Euro 89.545,20.

- Comuni in provincia di Reggio Emilia: Collagna Euro 12.782,31; Toano Euro 10.962,99; Villa Minozzo Euro 2.436,53 - Sub totale Euro 26.181,83.

- Comuni in provincia di Rimini: San Leo Euro 30.000,00 - Sub totale Euro 30.000,00.

2. di evidenziare che in applicazione di quanto previsto dalla direttiva commissariale di cui al precedente punto 1:

- entro il termine di 12 mesi per i beni mobili ed immobili danneggiati ovvero di 24 mesi per l’abitazione principale totalmente inagibile, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto di assegnazione dei finanziamenti, gli aventi titolo dovranno, a pena di decadenza dal contributo, presentare al Comune interessato, che ne trattiene una copia conforme, la documentazione in originale, valida ai fini fiscali, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi ammessi a contributo;

- nel caso in cui le spese sostenute e fiscalmente documentate siano di importo inferiore al valore dei danni ammessi a contributo, il Comune provvederà a rideterminare il contributo assegnato, applicando le percentuale del 70,4% per la classe di priorità a) e le percentuali massime previste dalla direttiva commissariale di cui al precedente punto 1 per le classi di priorità b) e c) sull’importo delle spese fiscalmente documentate;

3. di dare atto che alla liquidazione delle somme, nei limiti degli importi assegnati con il presente atto, provvederà l’Agenzia regionale di protezione civile con propri atti formali, dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di copia conforme all’originale degli atti di liquidazione dei contributi a favore degli aventi titolo;

4. di dare atto che il presente decreto va trasmesso alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. 20/94, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 10/11;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Vasco Errani

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c - bis art. 3, comma 1, della legge 20/1994 con nota prot. n. PG/2011/0286144 del 24/11/2011. Registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, in data 30/11/2011, registro n.1 foglio n. 330, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. n. PG/2011/0292609 del 1/12/2011.

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