n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)
Zanichelli Meccanica Spa - Variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso industriale e irrigazione aree verdi aziendali, in Parma, Via Mantova (PR). Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. PRPPA0613
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po in data 23/11/2005 n. 16443 è stato determinato:
- di accordare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Zanichelli Meccanica Spa, Codice Fiscale 00478390347, sede legale in Parma (PR) via Mantova 65, la variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua pubblica esercitata nello stabilimento di via Mantova 65 (PR) per uso industriale e irrigazione aree verdi aziendali, consistente in aumento dei volumi prelevati fino a max 3.000 mc/anno e portata della pompa invariata a max 2,50 l/sec, da derivare dal pozzo esistente nell’area dello stabilimento, codice PRA1169, mediante unica rete distributiva e unico contatore;
- di stabilire che la concessione così come variata sia accordata per un periodo successivo e continuo, ai sensi della DGR n 787/2014, fino alla data del 31/12/2024;
- di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle caratteristiche delle opere descritte in atti, così come verificate da documentazione allegata alla domanda di variante a cura dell’istante, acquisita al protocollo con n. PG.2015. 0636513 e indicata in premessa;
- di approvare il disciplinare allegato, e relativo elaborato cartografico, in sostituzione del precedente allegato al provvedimento n. 16219/2011, che costituisce parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 23/11/2005 n. 16443
(omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2021, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)