n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Emilia-Romagna relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, artt. 52,53 e 54;

Visti altresì:

  • il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e al pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;
  • la Raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di riforma 2014 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell’Italia e la Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell’Italia;
  • l’Accordo di Paternariato 2014-2020 tra l’Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all’art. 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego sui fondi strutturali europei per il periodo 2014-20120, in particolare l’OT 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” e le condizionalità 8.1 ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;
  • il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
  • l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
  • il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Dato atto che:

  • la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, identifica all’articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.
  • la medesima Legge, all’articolo 1, comma 89, dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi.
  • la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, prevede, inoltre, all’articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione – con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI – nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
  • la medesima Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all’articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.
  • la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 427, prevede, inter alia, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con la possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.
  • il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego”:
    • ai commi 1, 2, 3 e 4, che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell’ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni annui, a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.
    • al comma 5 prevede che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in parola, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l’anno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all’assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione.
    • al comma 6-bis, che nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l’esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014.
  • il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell’articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
  • lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’articolo 33 che l’importo di cui all’articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  • l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l’Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell’ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l’impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l’impiego anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa:

  • approvare uno schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
  • dare mandato all’Assessore regionale a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro a sottoscrivere la relativa convenzione, apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

Vista inoltre la L. 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ed in particolare l’art. 15 “Accordi fra Pubbliche Amministrazioni”;

Richiamato quindi, in ordine alla stipula il comma 2-bis, dell’art. 15, sopra citato il quale prevede l'utilizzo, a far data dal 30 giugno 2014, della firma digitale per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
  • la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
  • la propria deliberazione n. 68 del 27/1/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
  • la propria deliberazione n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione ed aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1642 del 14 novembre 2011, n. 221 del 27 febbraio 2012, n. 335 del 31 marzo 2015 e n. 905 del 13/7/2015;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

Su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

  1. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, quale allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. dare mandato all’Assessore regionale al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro a sottoscrivere la relativa convenzione, apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
  3. dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari gravanti sul Bilancio della Regione;
  4. dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.gs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

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