n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (Screening) sul progetto estrattivo di "Completamento in variante del giacimento di calcare sito in località Case Monti". Delibera G.C. n. 32 del 17 aprile 2015

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Comune di Talamello (RN), con atto di Giunta comunale n. 32 del 17 aprile 2015, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA COMUNALE 

(omissis)

delibera:

1. Di richiamare tutto quanto espresso in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, dalla ulteriore procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), in considerazione che lo stesso non innesca significativi impatti in un contesto già interessato dall’attività estrattiva, il “Completamento in variante del giacimento di calcare sito in località Case Monti”, con obbligo del proponente di conformarsi, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b della L.R. 9/99 e s.m.i., alle seguenti prescrizioni:

- Il Piano di gestione dei rifiuti ed il progetto di ricomposizione ambientale dovranno essere ricondotti ad un unico documento progettuale che contempli sia l’area de “I Monti” che quella de “La Possessione” al fine di addivenire ad una unica autorizzazione e convenzione che regoli definitivamente i rapporti tra ditta esercente, Comune e proprietà dell’area;

- Il progetto che verrà presentato per la richiesta di autorizzazione dovrà inoltre precisare nel piano di gestione dei rifiuti contenuto nella tavola di progetto E1 la percentuale dei materiali limo-argillosi derivanti dalla attività estrattiva da svolgersi nel solo sito de “I Monti”, distinguendoli da limi provenienti da altri siti;

- Gli elaborati progettuali da produrre per la richiesta di autorizzazione saranno comprensivi di una stima delle percentuali delle diverse tipologie di materiali conferiti dall’esterno per conseguire le morfologie di progetto anche allo scopo di ottimizzare la scelta della tipologia di materiale rispetto in funzione dell’effettiva posizione (in fossa, ai piedi del versante, su pendio, etc);

- L’Amministrazione comunale, allo scopo di elevare il livello di qualità dell’intervento anche in funzione della destinazione finale ad uso parco pubblico si riserva, in sede di istruttoria delle richiesta di autorizzazione, di determinare particolari trattamenti dei materiali in ingresso per escludere materiali da scavo quali calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, ed in generale scarti dell’attività edilizia ancorché ammissibili ai sensi del DM 161/2012;

- Durante l’esecuzione delle opere di scavo:

  • in relazione al rumore prodotto durante le fasi di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali e tutti gli accorgimenti indicati nella DGR 45/2002 e s.m.i. sulla base della presentazione della relazione di impatto acustico; dovranno comunque essere rispettati i limiti fissati dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2007;
  • i lavori e le opere anche temporanee necessarie dovranno essere predisposte in modo consono alla prevenzione del rischio idraulico;
  • al fine di limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere, andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
  • l'eventuale smaltimento dei reflui e dei rifiuti derivanti dal cantiere dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;

3. Resta fermo l’obbligo di ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione presso le autorità competenti ai sensi delle vigenti leggi, nonché l’obbligo di conformarsi ad eventuali prescrizioni che in dette autorizzazioni verranno impartite;

4. Di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, all’Albo Pretorio del Comune e nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. Di trasmettere la presente delibera al proponente Soc. EMIR SpA e alla Provincia di Rimini - Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano;

6. Di inviare il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza previsti dagli artt. 24 e 25 della L.R. n. 35/2000, alla Sezione Provinciale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna;

7. Di dare atto che le spese di istruttoria relative alla procedura in oggetto, ammontano ad Euro 500,00, così come previsto all’art. 28 della L.R. n. 9 del 18/05/1999, per le quali la ditta proponente ha già provveduto ad effettuare in data 30/10/2014 a favore del Comune di Talamello tramite bonifico bancario n. 30101411315633 effettuato presso la Banca Popolare di Ancona, la cui distinta è conservata agli atti dell’Ufficio Tecnico;

8. Di dichiarare, data la necessità e l’urgenza di rispettare i termini ordinatori per il procedimento di verifica (screening) indicati nella Legge Regionale n. 9/1999, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del testo unico 18/8/2000, n. 267.

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