n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 384 - Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo azioni in tutte le sedi istituzionali, ed in particolare presso il Governo, affinché l'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione permanga in forma testuale sulle etichette dei prodotti. A firma dei Consiglieri: Bertani, Gibertoni, Sensoli, Piccinini, Sassi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visti
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" che ha consolidato la precedente 1979/112/CE relativa ad etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari che non prescrive la sede dello stabilimento tra le informazioni obbligatorie in etichetta (articolo 3, comma 1) ma prevede che "gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale" (articolo 3, comma 2) e "gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva, è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria" (punto 11 del "considerato");
il regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 "Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione" che fonde la direttiva 2000/13/CE relativa all’ etichettatura dei prodotti alimentari e della direttiva 90/496/CEE relativa all’ etichettatura nutrizionale che dovrebbe essere finalizzato a migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei ridefinendo le regole comuni in tema d’informazione al consumatore per i prodotti alimentari e che riprende, all’art. 9 "Elenco delle indicazioni obbligatorie", i contenuti di cui all’art. 3, comma 1 della direttiva 2000/13/CE sopra citata e, all’art. 38, ha previsto che "gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento", inoltre, gli Stati membri possono imporre "ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
a) Protezione della salute pubblica;
b) Protezione dei consumatori;
c) Prevenzione delle frodi;
d) Protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale";
la petizione sottoscritta, ad oggi, da oltre 20.000 persone mirante a ripristinare in Italia l’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento produttivo e della necessità di estendere tale obbligo anche in Europa: "Nessuno tocchi l’indicazione dello stabilimento di produzione sull’etichetta dei prodotti" (disponibile all’indirizzo: http://ioleggoletichetta.it/index.php/2014/11/nessuno-tocchi-lindicazione-dello-stabilimento-di-produzione-sulletichetta/);
la petizione promossa da Great Italian Food Trade ed il Fatto Alimentare per affermare la necessità di reintrodurre subito l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento su tutti i prodotti alimentari realizzati in Italia che ha raccolto, ad oggi, più di 5.000 adesioni;
la scelta di appoggiare queste petizioni anche da parte di diversi marchi della Grande Distribuzione Organizzata italiana che oltre a chiedere al Governo di mantenere tale informazione, in maniera obbligatoria, si sono impegnati a continuare a scrivere sull’etichetta lo stabilimento di produzione e possibilmente anche il nome dei produttori dei loro prodotti Private Label e ciò anche successivamente all’eventuale decadimento dell’obbligo dell’indicazione dello stabilimento di produzione, inoltre l’associazione Coldiretti si è detta favorevole sia all’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione che all’indicazione dell’origine delle materie prime.
Premesso che
l’origine dei prodotti agricoli ed alimentari è di notevole importanza per il cittadino consumatore, diversi studi dimostrano che la buona leggibilità complessiva dell’etichetta costituisce un elemento importante nell’influenzare le scelte e che le "informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari", ma non è certo da meno, in ordine di importanza, l’indicazione dello stabilimento di produzione, elemento imprescindibile da riportare nell’etichetta;
i singoli consumatori hanno il diritto di scegliere un alimento rispetto a un altro anche in considerazione del paese o della regione dove è stato prodotto per motivi legittimi come sostenere l’economia e l’occupazione locali, in nome del valore del lavoro e conoscere la sede dello stabilimento di confezionamento di un prodotto alimentare oltre ad assolvere a questo compito consente, altresì, alle autorità di controllo di attivare facilmente le azioni correttive volte a mitigare rischi per la salute umana nel caso in cui si segnalino o si riscontrino eventuali anomalie, alterazioni e ogni altra situazione in grado di provocare allerta per l’incolumità pubblica;
nel territorio della regione Emilia-Romagna sono, attualmente, 41 le DOP e le IGP ma vengono prodotte altre eccellenze alimentari e l’obbligo dell’indicazione del sito di produzione darebbe al consumatore un elemento in più di informazione per una scelta consapevole dei nostri prodotti nonché maggiore visibilità agli stessi.
Considerato che
a decorrere dal 14 dicembre 2014 - data di formale applicazione del regolamento UE 1169/2011 - la prescrizione italiana della sede dello stabilimento potrà essere mantenuta solo a condizione che il Governo italiano provveda alla notifica di tale norma alla Commissione europea, ai sensi del regolamento suddetto, rendendosi necessario, a tale fine, la modifica dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante: "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" disponendo l’obbligatorietà dell’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento previo nulla osta della Commissione europea.
Impegna la Giunta regionale
a mettere in campo in tutte le sedi istituzionali, ed in particolare presso il Governo nazionale, affinché l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione permanga ed in forma testuale (Nazione, Città, Via e numero civico) sulle etichette dei prodotti, anche successivamente all’entrata in vigore del Regolamento 1169/2011, sopra citato;
richiedere al Governo nazionale di attuare le modifiche alle proprie disposizioni legislative interessate dalle disposizioni europee per mantenere obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di produzione in Italia e di farsi tramite di questa istanza, anche nei confronti del Parlamento europeo, contribuendo attivamente affinché il positivo modello italiano di etichettatura, che fino ad oggi ha previsto l’obbligo nell’indicare lo stabilimento di produzione in etichetta, venga esteso e integrato nel Regolamento 1169/2011, ritenendo importante, infatti, che nel mercato comunitario il bollo sanitario come identificativo numerico sia esteso non solo su carni e latticini ma anche su tutte le altre categorie di prodotti insieme all’informazione testuale caratterizzata da Paese, Città, Via e Numero civico e che identifica univocamente lo stabilimento di produzione.
Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 14 aprile 2015