n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda
PR15A0039 – Società agricola Cobianchi - Concessione di derivazione di acqua pubblica per uso zootecnico e igienico tramite pozzo in comune di Parma (PR), località Alberi di Vigatto. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6 (Determinazione del Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma in data 30/11/2016 n. 4797)
Il Dirigente determina:
- di rilasciare alla Società agricola Cobianchi, con sede in Parma, Via Puglia n. 38 di Carignano, C.F. 0251960341, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. PR15A0039) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in località Alberi di Vigatto in comune di Parma (PR), al servizio di un nuovo insediamento per allevamento bovini, per gli usi di tipo zootecnico e igienico e assimilati, con portata massima pari a litri/sec. 0,80 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2.550;
- di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l’obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati, a seguito di quanto l’Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell’art. 48 del RR n. 41/01;.
- di stabilire che la concessione sia accordata per un periodo successivo e continuo, ai sensi della DGR n 787/2014, fino alla data del 31/12/2026; (omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 30.11.2016 n. 4797
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2026, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)