n.170 del 15.07.2015 periodico (Parte Seconda)

PRPPA1487 - Società Agricola Montecoppe Srl - Variante sostanziale e contestuale rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, igienico, antincendio, irrigazione area verde in comune di Collecchio (PR), loc. Ferlaro. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di accordare alla Società Agricola Montecoppe Srl, con sede in comune di Collecchio (PR), Località Ferlaro via Montecoppe n. 21, Codice Fiscale 00227480340, fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua pubblica in comune di Collecchio (PR) come variata con atto n. 3305/2015, consistente in variazione degli usi, aumento della portata massima da 2,00 l/sec a 5,00 l/sec e dei volumi derivati da 7.800 a 18.850 mc/a: uso industriale mc/a 500, uso igienico mc/a 7.300, uso antincendio mc/a 150, uso irrigazione aree verdi mc/a 11.000;

b) di assentire contestualmente l’ulteriore rinnovo della concessione n. 6524/2005, già rinnovata con atto n. 10122/2010 fino al 31/12/2015, scadenza mantenuta invariata dal provvedimento di variante n. 3305/2015;

c) di stabilire che il rinnovo della concessione sia accordato per un periodo successivo e continuo, ai sensi dell’art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, di dieci anni dalla data del 1/1/2016;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 12/06/2015 n. 7300

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita per la durata di dieci anni a decorrere dal 01/01/2016, primo giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RReg 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RReg 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RReg 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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