n.268 del 09.08.2018 (Parte Seconda)
Dichiarazione dello stato di crisi regionale per il gravissimo incidente stradale con incendio ed esplosioni verificatosi il giorno 6 agosto 2018 nel comune di Bologna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in relazione al rilievo rispettivamente nazionale, regionale e locale degli stessi ed all’assetto dei poteri e delle attribuzioni di enti ed amministrazioni;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” che all’art. 48 abroga, tra l’altro, la legge n. 225/1992 e dispone all’art. 50 che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti ed in particolare identifica all’art. 7, c. 1, lett. b tra gli eventi emergenziali di protezione civile le “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa“;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
PREMESSO che il giorno 6 agosto 2018 a Bologna - zona Borgo Panigale, sul raccordo autostradale che collega l’A1 all’A14 si è verificato un gravissimo incidente stradale causato dal tamponamento tra un autocisterna che trasportava gas GPL e un tir che a sua volta ha tamponato una bisarca, con conseguente incendio dei mezzi interessati e il susseguirsi di esplosioni a catena con un vero e proprio BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), una palla di fuoco con diametro sicuramente superiore ai 50 metri, a distanza di 10 minuti dalla prima esplosione;
CONSIDERATO che la predetta esplosione e la conseguente onda d’urto hanno determinato:
- il crollo parziale del ponte autostradale che sovrasta la via Emilia con interruzioni della viabilità e pesanti ripercussioni sul traffico;
- l’ulteriore esplosione di diverse automobili, investite dalle fiamme, di concessionarie che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola;
- lo scoppio di vetri e il danneggiamento di alcuni immobili sia privati, ad uso residenziale e produttivo, sia pubblici nell’area adiacente l’incidente, zona densamente popolata del quartiere con conseguente evacuazione degli edifici interessati (42) per le necessarie verifiche di agibilità;
- una vittima e 145 feriti, con ricovero negli ospedali di Bologna e dell’hinterland e del trasporto dei più gravi ai centri grandi ustionati di Parma e Cesena;
DATO ATTO che la zona è stata bonificata dai Vigili del Fuoco e successivamente perimetrata e presidiata dalle Forze dell’ordine;
DATO ATTO, altresì, che sono stati attivati punti informativi e punti ristoro con distribuzione di acqua per la popolazione e che le persone evacuate hanno provveduto autonomamente ad una situazione alloggiativa alternativa o hanno usufruito degli alloggi reperiti dal Comune di Bologna;
EVIDENZIATO che l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha mantenuto, anche tramite la partecipazione alle riunioni del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) in Prefettura, costanti contatti con l’Amministrazione Comunale di Bologna, il Servizio Sanitario Regionale, la Prefettura, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, le Strutture operative ed il Volontariato di Protezione Civile, garantendo il necessario supporto per il più rapido rientro nelle condizioni di normalità;
RILEVATO che, come evidenziato nella riunione del CCS tenutasi il 7 agosto 2018, i tempi di ripristino dell’infrastruttura autostradale si protrarranno per non meno di cinque mesi, con forti ripercussioni sul flusso veicolare sia a scala regionale sia a scala nazionale, così come per il ripristino dei significativi danni diretti causati dell’esplosione al patrimonio pubblico e privato;
RILEVATA l’esigenza, sulla base di una speditiva ricognizione delle situazioni di danno, di interventi di somma urgenza necessari per i ripristini, di interventi di pulizia e di messa in sicurezza delle aree colpite per consentire il rientro della popolazione evacuata, la riapertura della viabilità interrotta e il ripristino delle strutture danneggiate, di interventi immediati della riduzione del rischio residuo;
DATO ATTO che la Giunta regionale ha valutato di attivare una collaborazione con l’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Volontariato di Protezione Civile al fine di supportare l’Amministrazione Comunale di Bologna;
VISTO l’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;
RITENUTO, sulla base delle previsioni e delle valutazioni tecniche di cui sopra, di dichiarare ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005 lo stato di crisi regionale per il territorio del Comune di Bologna;
DATO ATTO che il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della citata legge regionale n. 1/2005, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 468/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 486/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- n. 1129/2017 con cui è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2020 l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al dott. Maurizio Mainetti, conferito con DGR. n. 1080/2012 e prorogato con DGR n. 2260/2015;
- n. 93/2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020”;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001” con la quale è stato conferito fino al 30 giugno 2020 l’incarico di Direttore generale “Cura del territorio e dell’ambiente” al Dott. Paolo Ferrecchi;”
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;
DATO ATTO dei pareri allegati;
DECRETA
Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005, lo stato di crisi regionale per la durata di 150 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente decreto nel territorio del Comune di Bologna;
- di dare atto che il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
- pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che il presente atto sarà pubblicato altresì sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 2° livello denominata “dati ulteriori”, in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l’ampliamento della trasparenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.