SUPPLEMENTO SPECIALE N.259 DEL 20.06.2014

Relazione

La presente proposta di legge è, anzitutto, volta alla valorizzazione del turismo equestre, cui riconosce un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio e per una crescita della ruralità emiliano-romagnola in armonia con l'ambiente. A tal fine, essa prevede la realizzazione delle ippovie emiliano-romagnole, da perseguirsi mediante la riapertura, il completamento e la manutenzione di percorsi quali strade bianche, mulattiere, sentieri, tratturi, argini nonché mediante la concessione di beni del patrimonio disponibile della Regione o di Enti locali a centri di turismo equestre per utilizzarli o adattarli come punti di sosta.

Altro obiettivo del progetto di legge è la costituzione dei centri ippici, strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo o agonistico, con criteri dimensionali e igienico sanitari da stabilirsi con delibera di Giunta; si rinvia inoltre ad un successivo regolamento la definizione delle misure dirette a garantire la salvaguardia e la sicurezza dei soggetti fruitori delle attività nonchè il benessere dei cavalli.

La proposta sostiene, infine, l'attività assistita da animali, definita come l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità di vita attraverso l'impiego di animali. L'esistenza di requisiti minimi - quali la presenza di dotazioni strutturali e di animali con caratteristiche adatte nonché di un'equipe professionale con figure qualificate in funzione della tipologia progettuale - è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

Il progetto di legge è composto da dodici articoli divisi in quattro capi.

Il Capo I è dedicato al turismo equestre, di cui l'articolo 1 espone le finalità mentre l'articolo 2 reca la definizione.

L'articolo 3 promuove la realizzazione delle ippovie emiliano-romagnole rinviando, quanto a modalità ed effetti, all'applicazione della legge regionale n. 14 del 2013 relativa alla "Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna".

L'articolo 4 prevede che Regione ed Enti locali, in applicazione della normativa vigente in mate­ria, possono concedere beni del proprio patrimonio disponibile a centri di turismo equestre operanti da almeno due anni per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta.

Il Capo II riguarda i centri ippici, di cui l'articolo 5 reca la definizione, subordina l'apertura alla presentazione della SCIA e rinvia ad un atto di Giunta la definizione dei criteri dimensionali ed igienico-sanitari.

Per la definizione delle misure atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono dei centri ippici nonché il benessere degli animali, l'art. 6 rinvia ad un successivo regolamento.

Il Capo III è relativo all'attività assistita da animali, di cui l'articolo 7 contiene la definizione; segue l'articolo 8 che prevede che tale attività può essere praticata solo presso strutture autorizzate dalla Regione, stabilisce le caratteristiche degli animali prescelti per il suo svolgimento e delegifica ad un successivo regolamento la definizione delle figure professionali e delle dotazioni infrastrutturali necessarie al suo esercizio nonché delle misure inderogabili a tutela del benessere degli animali impiegati.

L'articolo 9 descrive il procedimento per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività assistita da animali mentre l'articolo 10 prevede che l'attività in questione è svolta sulla base di specifici programmi ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario, predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari per i cui operatori l'articolo 11 prevede che la Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento.

Il pdl si chiude con il Capo IV che, nell'unico articolo 12, contiene la norma finanziaria.

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