n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Comunalia di Liveglia - Domanda 31/07/2009 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso idroelettrico, da sorgente in comune di Bedonia (PR), loc. Liveglia. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Comunalia di Liveglia, codice fiscale 00814910345, con sede in Bedonia (PR), località Liveglia, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Bedonia (PR), la concessione a derivare acqua pubblica da sorgente in località “Filastro” in comune di Bedonia (PR), frazione Liveglia, destinata ad uso idroelettrico al servizio di una microcentrale idroelettrica posta nella medesima località, con una portata massima e media di 10 l/s, per una potenza legale di 33,65 kW pari ad un volume idrico annuo turbinato di 300.000 m3 considerato un salto lordo di 343 m;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per un periodo successivo e continuo>fino al termine del 31 dicembre 2015 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente provvedimento, che viene a costituire parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi allegati alla domanda di concessione;<p>
(omissis)
c) di dare atto che l’utenza idroelettrica viene attuata mediante sottensione parziale di utenza alla concessione assentita per uso consumo umano alla Comunalia di Liveglia, rinnovata con atto n. 1975 del 01.03.2010;
d) di dare atto che la presente concessione costituisce variante alla citata concessione rinnovata con l’atto n. 1975/2010;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 29/06/2010 n. 5064
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)