n.1 del 07.01.2021 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 1994 - Risoluzione sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. A firma dei Consiglieri: Pillati, Mumolo, Daffadà, Mori, Costa, Caliandro, Maletti, Marchetti Francesca, Costi, Soncini, Montalti, Fabbri, Paruolo, Tarasconi, Bulbi, Rossi, Zappaterra, Rontini, Sabattini, Zamboni
L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
Premesso che
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), che affronta in maniera organica tutte le problematiche relative al tema della disabilità e sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione delle persone in condizione di disabilità, prevede che l’integrazione scolastica degli alunni disabili si realizzi attraverso un lavoro di rete, che coinvolge i diversi soggetti istituzionali coinvolti nelle rispettive aree di competenza. Essa stabilisce l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali, fisiche e psichiche, come parte del più ampio obiettivo di perseguire lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”), sottolinea che l’inclusione scolastica costituisce un impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, ma conferma le competenze degli Enti locali, il cui contributo si deve integrare con quello degli altri soggetti che, in maniera sinergica e nel rispetto delle proprie competenze, sono responsabili dello sviluppo del progetto di vita complessivo delle persone con disabilità, che l’esperienza scolastica contribuisce a costruire;
la legge regionale 8 agosto 2001, n.26, che disciplina il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, stabilisce che siano i Comuni a provvedere agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione. Ad oggi tale impegno viene svolto in forma diretta dai Comuni ed è sostenuto attraverso le risorse delle singole comunità, che inevitabilmente influenzano i livelli di erogazione dei servizi a supporto dell’inclusione.
Considerato che
l’attenzione e l’impegno sulla qualità dei processi di inclusione, a partire da quella scolastica, delle persone con disabilità rappresentano un tratto identitario degli enti locali di questa regione, che hanno sul tema della disabilità un ruolo che va oltre gli interventi per l’inclusione scolastica per promuovere lo sviluppo delle capacità di partecipazione attiva del soggetto nel proprio contesto di vita, scolastico ed extrascolastico;
l’aumento costante negli ultimi anni dei bambini e dei ragazzi con disabilità e l’emergenza COVID-19 rendono sempre più complesso il ruolo delle autonomie locali nel cercare di garantire adeguate risposte a bisogni crescenti per quantità e complessità, avendo la pandemia colpito maggiormente le persone più vulnerabili e inasprito le disuguaglianze.
il rischio è che si possano produrre, anche nella nostra regione, disomogeneità territoriali nelle risposte agli stessi bisogni e frammentarietà nelle pratiche di inclusione, mettendo così in discussione l’effettiva universalità di un sistema di inclusione scolastica e sociale.
Preso atto che
l’integrazione scolastica degli studenti disabili è un tema a cui la Regione Emilia-Romagna pone molta attenzione all’interno della Conferenza regionale per il sistema formativo, istituita dalla legge regionale 12/2003, e nelle altre sedi istituzionali, sostenendo la necessità di un’adeguata copertura finanziaria;
su mandato della Conferenza regionale per il sistema formativo è stato da alcuni anni istituto un gruppo tecnico di lavoro interistituzionale, che ha svolto un lavoro di analisi e una ricognizione sul territorio regionale dei servizi esistenti erogati per l’integrazione scolastica degli alunni disabili a partire dall’anno scolastico 2015/2016, che ha evidenziato e confermato un elevato impegno finanziario da parte del sistema degli enti locali, che va oltre i servizi obbligatori per legge;
per la prima volta, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito per l’anno 2016 un contributo di 70 milioni di euro a favore delle Regioni e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che frequentano gli istituti secondari di II grado. Tali risorse sono state poi confermate dalle finanziarie degli anni successivi e incrementate fino a 100 milioni di euro l’anno dalla legge 30 dicembre 2018, art. 1, comma 561 che li ha previsti per gli anni 2019, 2020, 2021, in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di II grado ripartiti tra le Regioni;
tale fondo ha consentito alla Regione Emilia-Romagna di ottenere 3.9 milioni di euro nel 2016, 4.9 milioni di euro nel 2017; 5.7 milioni di euro nel 2018 e 9.3 milioni di euro nel 2019, somme che ha destinato alle province e alla Città metropolitana di Bologna, che con propri atti di programmazione hanno erogato i fondi ai comuni, che in Emilia-Romagna hanno la responsabilità sugli interventi per l’inclusione scolastica anche negli istituti secondari di II grado.
Valutato positivamente che
nel mese di ottobre la Giunta regionale ha deliberato la ricostituzione del gruppo di lavoro interistituzionale, tenuto conto che in sede di Conferenza regionale per il sistema formativo è stata condivisa l’opportunità di dare continuità ai lavori e alle attività previste;
la Regione, congiuntamente ad altre Regioni, ha segnalato più volte sui tavoli nazionali la necessità che il fondo statale di cui all’art. 1 comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 1 comma 561 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diventi strutturale e siano stanziate adeguate risorse per coprire il fabbisogno relativo ai servizi per l’inclusione scolastica degli alunni disabili.
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta
a proseguire il proprio impegno in tutte le sedi istituzionali affinché il fondo statale, di cui all’art. 1 comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’art. 1 comma 561 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e previsto solo fino al 2021, diventi strutturale.
a sollecitare il governo in tutte le sedi istituzionali e a sensibilizzare i parlamentari emiliano-romagnoli affinché sia prevista nell’ambito della discussione preliminare all’approvazione della legge finanziaria per il 2021, la definizione di una posta di bilancio che, in analogia al fondo statale di cui all’art. 1 comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, consenta di sostenere l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità negli altri ordini e gradi di scuola, tenendo conto che l’insieme degli interventi che il sistema degli enti locali emiliano-romagnoli destina ai ragazzi con disabilità che frequentano le secondarie di II grado, rappresenta circa un quinto delle risorse complessivamente destinate agli interventi per l’inclusione scolastica.
Approvata all’unanimità dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità nella seduta del 17 dicembre 2020.