n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)
Diniego accreditamento Croce Verde Emilia-Romagna Società cooperativa sociale di Bologna
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamati:
l’art.2, della Legge n.381/1991, che definisce che al 5. stabilisce che:
"5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.”;
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
-la deliberazione n. 44/2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ad integrazione della deliberazione di Giunta n. 327 sopra richiamata, i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture di Soccorso/Trasporto Infermi;
-la deliberazione n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
-la deliberazione n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie” con la quale per il settore “trasporto infermi” o “trasporto sanitario non urgente” svolto a mezzo ambulanza, si riteneva necessario prevedere un incremento dei soggetti accreditabili;
Preso atto che:
- la società Croce Verde Emilia-Romagna Soc. Coop. Sociale, con sede in via Antonio Canova, 18 Bologna, a seguito di quanto disposto dalla delibera 44/2009 e dalla delibera 624/2013, ha presentato all’AUSL di Bologna, domanda di accreditamento delle proprie strutture di trasporto infermi, in data 22/11/13, successivamente integrata in 20/12/2013;
- il Dipartimento Emergenza dell’AUSL di Bologna ha rilevato, con nota prot. 750 del 7/1/2014, la completezza della documentazione necessaria, dichiarandone la coerenza con il fabbisogno della programmazione aziendale;
- dall’esame documentale il Servizio Presidi ospedalieri ha rilevato che nell’allegato A1 -scheda sintetica di presentazione della Struttura- descrizione delle risorse umane possedute, non era dichiarato, oltre a soci volontari (22), alcun operatore dipendente addetto alle attività di trasporto infermi;
Preso atto che, a seguito di richiesta del Servizio Presidi Ospedalieri, il Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Socio educative Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, con nota prot NP/2015/9293, ha comunicato che a seguito di successiva verifica la società Croce Verde Emilia-Romagna è costituita da 21 soci volontari, 35 soci sovventori e 1 solo socio lavoratore, e conseguentemente ha espresso parere negativo in merito al rilascio dell’accreditamento, per il mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 5 relativo ai criteri di utilizzo dei soci volontari nelle attività effettuate in applicazione di accordi con le amministrazioni pubbliche;
Dato atto che il Servizio Assistenza Ospedaliera ha inviato in data 3/9/2015 prot. PG/2015/634904, alla Cooperativa Sociale Croce Verde Emilia-Romagna, la comunicazione relativa ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accreditamento ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, chiedendo nel contempo di presentare eventuale documentazione aggiuntiva;
Preso atto che la cooperativa in oggetto non ha risposto a tale nota, né alla nota successiva prot. PG/2015/0832086 del 17/11/2015 del Servizio Assistenza Ospedaliera nella quale si diceva che in caso di mancata risposta entro il 30/11/2015 si sarebbe proceduto al diniego dell’accreditamento;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dei Responsabili del Servizio Assistenza Ospedaliera dott.ssa Maria Teresa Montella e del Servizio amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario dott.ssa Marzia Cavazza;
determina:
- di negare la concessione dell'accreditamento alla Soc. Coop. Sociale Croce Verde Emilia-Romagna, con sede in via Antonio Canova, 18 perché le Aziende sanitarie non possono stipulare gli accordi contrattuali, ai sensi del'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 e s.m., con la cooperativa in argomento, costituita da 21 soci volontari, 35 soci sovventori e 1 solo socio lavoratore, nel rispetto di quanto previsto con le pubbiche amministrazioni per quanto stabilito dall’art. 2, comma 5 relativo ai criteri di utilizzo dei soci volontari;
- di pubblicare la presente determinazione nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.