n.92 del 22.06.2011 periodico (Parte Seconda)
Approvazione della decima fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile. Assegnazione di risorse finanziarie all'Agenzia regionale di Protezione Civile. Fondo regionale di protezione civile - Annualità 2008
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare gli artt. 12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- la Legge 10 agosto 2000 n. 246 “Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- la Legge 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del DLgs 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
- la Legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 “ Riforma del sistema regionale e locale” e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e in particolare:
- i commi 4 e 5 dell’ art. 4, che così recitano:
- “4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla Legge regionale n. 11 del 2001.”
- “5. La Regione favorisce ed incentiva:
a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di ciascuna provincia, un’apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 17, comma 5;
b) l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.”
- l’art. 5, comma 2, che così recita:
- “2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla Legge n. 225 del 1992 e dall‘articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e provvedono in particolare:
- […] all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);”
- il documento “Il metodo Augustus”, come da direttiva del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’ 11 maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell’Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la “Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;
- la direttiva, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 “Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico”;
- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d’intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;
- la propria deliberazione n. 1445 del 1 ottobre 2007 “Adozione del nuovo stemma di Protezione Civile Regionale ed approvazione di un sistema unificato regionale di segnaletica esterna ed interna della Protezione Civile Regionale”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;
- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;
- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;
Rilevato che:
- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che Province e Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;
- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;
- le tipologie e le caratteristiche tecniche di tali strutture devono corrispondere a quanto specificato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;Dato atto che con le proprie precedenti deliberazioni n.2343/2000, n.3078/2001,n. 996/2002, n. 2283/2002, n.1387/2003, n. 1661/2004, n.1533/2005 n.2246/2005, n.1185/2006, n.747/2007, n.1661/2008, n. 2285/10 si è provveduto a finanziare con fondi statali e regionali le diverse fasi del programma di realizzazione della rete regionale delle strutture di protezione civile;
Dato atto che la quota relativa all’annualità 2008 del Fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 138, comma 16, della L. 388/00 assegnata e versata dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna con decreto rep. 491 del 3 febbraio 2010 n. 491, è pari ad Euro 7.918.652,77;
Vista la proposta di programma di potenziamento e adeguamento delle strutture di protezione civile per l’anno 2011 definita nel corso dell’incontro del 1 aprile 2011 tra l’Assessore regionale alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile e gli Assessori provinciali con delega alla protezione civile che prevede, a carico del bilancio regionale, contributi per 460.000,00 euro a favore degli Enti locali di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione delle strutture operative di protezione civile ivi specificate;
Dato atto che la concessione dei contributi sopra richiamati è in linea con le indicazioni di cui al piano annuale delle attività dell’Agenzia regionale di protezione civile approvato con propria deliberazione n. 2170 del 27 dicembre 2010;
Ritenuto:
- di approvare la decima fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile elencati nel citato allegato 1;
- di procedere, pertanto, con il presente atto all’assegnazione ed impegno a favore dell’Agenzia regionale di protezione civile della somma di E. 460.000,00 che trova copertura a carico del capitolo 47388 “Contributi in conto capitale all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di Protezione Civile appartenenti alla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di strutture operative territoriali finalizzate al potenziamento del sistema (art 138 comma 16 L. 23 dicembre 2000 n° 388; art. 4 L.R. 7 febbraio 2005 n. 1) - mezzi statali” U.P.B. 1.4.4.3.17403 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Dato atto che il competente dirigente regionale provvederà, con propri atti formali alla liquidazione delle somme assegnate con il presente provvedimento, anche in più soluzioni, sulla base di una stima di fabbisogno quantificata dall’Agenzia regionale di protezione civile;
Dato atto che agli adempimenti connessi con l’attuazione del programma di cui trattasi ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia regionale di protezione civile provvederà con le modalità descritte nel dispositivo del presente atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. n. 40/01 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013”;
- la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013”
- la Legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n.8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;
- le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 19 dicembre 2008 e s.m. e n. 1173 del 27 luglio 2009;
- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”;
- la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità.” successivamente integrata e modificata con la deliberazione n.1121 del 21 luglio 2008;
- la propria deliberazione n. 65 del 24 gennaio 2011 “Revisione di disposizioni organizzative relative all’agenzia di protezione civile.”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore a “Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione Civile”;
A voti unanimi e palesi
delibera:
Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la X Fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile, che prevede l’assegnazione, per il tramite dell’Agenzia regionale di protezione civile, di un finanziamento complessivo di euro 460.000,00 a favore degli Enti locali di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione degli interventi ivi indicati ed aventi caratteristiche conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare a favore dell’Agenzia regionale di protezione civile la somma di euro 460.000,00 per l’attuazione del programma sopra illustrato e per le motivazioni descritte in premessa;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 460.000,00 euro registrata al n. 1501 di impegno assunto sul Capitolo 47388 “Contributi in conto capitale all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di Protezione Civile appartenenti alla pubblica Amministrazione per la realizzazione di strutture operative territoriali finalizzate al potenziamento del sistema (art 138, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 4, L.R. 7 febbraio 2005 n. 1) - mezzi statali” U.P.B. 1.4.4.3.17403 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che ad esecutività della presente deliberazione, il Dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali, ai sensi della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e s.m. alla liquidazione delle somme assegnate con il presente provvedimento, anche in più soluzioni, sulla base di una stima di fabbisogno quantificata dall’Agenzia regionale di protezione civile;
5. di stabilire che, per la concessione da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile dei finanziamenti a favore degli enti di cui all’Allegato 1 al presente atto a copertura degli oneri di realizzazione degli interventi ivi previsti, si procederà secondo le seguenti disposizioni:
a) entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna gli enti beneficiari presentano all’Agenzia la seguente documentazione relativa all’intera struttura da realizzare:
- progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
- quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;
b) accertata la conformità dei documenti previsti nella precedente lett. a) alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 al presente atto, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile dispone la concessione dei finanziamenti agli enti beneficiari e provvede all’assunzione del relativo impegno di spesa; in caso di accertata difformità, il Direttore dell’Agenzia richiede le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, non si darà luogo alla concessione del finanziamento;
c) i lavori devono essere appaltati e consegnati entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti ed ultimati entro tre anni da tale data;
d) i beni e i servizi devono essere acquisiti entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti;
e) l’Agenzia regionale di protezione civile provvede alla liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso:
- in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
- in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
f) la richiesta di liquidazione è formulata on-line, mediante la compilazione a cura dell’ente beneficiario delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà contenute nell’applicativo “Tempo Reale” sito al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm; le credenziali per l’accesso a tale applicativo sono fornite all’ente beneficiario dall’Agenzia regionale di protezione civile in sede di comunicazione dell’esito della verifica di conformità di cui alla precedente lettera b);
g) in caso di mancata ultimazione degli interventi finanziati entro i termini previsti nelle precedenti lettere c) e d), saranno restituite all’Agenzia regionale di protezione civile le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto dall’ente beneficiario;
h) ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, gli enti beneficiari procedono semestralmente, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi medesimi, alla compilazione della relativa scheda di monitoraggio tramite il richiamato applicativo “Tempo Reale”; in caso di omessa compilazione di tale scheda, non si procede alla liquidazione delle somme;
i) l’Agenzia regionale di protezione civile procede ad un controllo a campione di almeno il 10% delle pratiche relative agli interventi previsti nell’allegato 1), per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui alla precedente lettera f) rese dagli enti beneficiari, i quali esibiscono in loco o trasmettono, su richiesta dell’Agenzia, copia conforme all’originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive medesime; il campione delle pratiche da controllare è estratto in base al criterio della casualità numerica secondo modalità operative definite con atto del Direttore dell’Agenzia;
6. di stabilire che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema provinciale e regionale di protezione civile;
7. di pubblicare la presente deliberazione e gli Allegati 1) e 2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.