n.107 del 14.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Impresa Individuale Achilli Stefano. concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Rivergaro (PC), località Poggione di Pieve Dugliara, ad uso igienico e sanitario (vivaistico) - Proc. PC20A0015 - SINADOC 17062/2020

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire all’Impresa Individuale Achilli Stefano, con sede in Comune di Rivergaro (PC), Frazione Pieve Dugliara, Località Poggione n. 90 (C.F. CHLSFN56H18G535V e P.I.V.A. 01213250333), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC20A0015, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso igienico e sanitario (vivaistico);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
  • volume d’acqua richiesto pari a mc/annui 4.100; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2030; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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